La prescrizione del bollo auto è un tema che è sempre motivo di discussione tra gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta regionale obbligatoria, dovuta per il semplice possesso del veicolo.
È oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regioni come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, o dalla Regione stessa per le altre. La normativa in vigore stabilisce regole precise sia sui termini entro i quali l’ente impositore può richiedere il pagamento, sia sulle modalità con cui tali termini possono essere interrotti.

Il termine ordinario di prescrizione per il bollo auto è di tre anni. Ciò significa che, trascorso tale arco di tempo senza alcuna richiesta formale, il debito si considera estinto. Ad esempio, per un bollo con scadenza nell’aprile 2022, il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2025. Se entro questa data non si riceve alcuna notifica valida, la Regione non può più pretendere il pagamento.
A interrompere il decorso della prescrizione sono solo atti ufficiali come l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo. Non basta una semplice comunicazione informale: occorre che l’atto sia notificato secondo le forme di legge, anche tramite posta con raccomandata. Se l’automobilista riceve una notifica, il termine triennale riparte da capo a decorrere dal giorno successivo.
Quando va in prescrizione il bollo auto?
La regola generale stabilisce che il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Questo periodo inizia a decorrere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto e termina il 31 dicembre del terzo anno. Durante questo arco di tempo, l’ente impositore deve notificare un atto interruttivo, altrimenti perde in modo definitivo il diritto di riscuotere la somma.
Le Regioni hanno l’obbligo di rispettare questo termine, senza eccezioni territoriali. In passato alcune amministrazioni, come quella piemontese, avevano applicato un termine di cinque anni, ma oggi la disciplina è uniforme su tutto il territorio nazionale.
Se entro questo periodo non viene notificato alcun atto, la pretesa è prescritta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il termine triennale resta valido anche in caso di mancata opposizione da parte del contribuente. Ciò significa che, contrariamente a quanto avviene per altri tributi come l’IVA o l’IRPEF, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione in decennale.
Al contrario, nel caso in cui l’automobilista decida di mettersi in regola e versare il bollo auto anche senza richieste formali, può avvalersi del ravvedimento operoso, ovvero un sistema che permette all’utente di rientrare in regola in modo autonomo, pagando una sanzione inferiore.
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato se la regolarizzazione del ritardo nel versamento della tassa di circolazione dell’auto avviene entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza della tassa di circolazione dell’auto, altrimenti non ha più motivo di esistere ed è probabile che ti arrivi una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere di pagare gli arretrati, compresi sanzioni e interessi.
Prima di procedere al pagamento è importante controllare sempre la data dell’atto, perché l’ente di riscossione potrebbe aver aspettato troppo ad inviare la richiesta e il diritto alla riscossione potrebbe essere prescritto.
Il bollo auto non versato non è più dovuto se caduto in prescrizione. In caso di richiesta di pagamento, dopo la prescrizione, non è obbligatorio versare l’imposta richiesta. Se l’ente di riscossione dovesse eseguire atti di pignoramento, è possibile ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.
Anche la giurisprudenza si è espressa in merito: il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1711/15, ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.
Come faccio a capire se il bollo auto è prescritto
Per verificare se un bollo non pagato è ormai prescritto, occorre innanzitutto individuare l’anno di riferimento.
Dopo averlo stabilito, bisogna controllare se, entro la fine del terzo anno, è stata notificata una cartella, un avviso di accertamento o qualsiasi altro atto interruttivo.
La notifica si considera valida anche se l’automobilista non ha ritirato la raccomandata: in questo caso, trascorsi dieci giorni dal deposito, l’atto si presume notificato per compiuta giacenza. Se nessun documento è stato notificato entro i termini, il debito è prescritto.
In caso di dubbi, è possibile richiedere all’ente competente copia della documentazione relativa alla presunta mora, per verificare eventuali atti notificati nei tempi previsti. Se si riceve una richiesta di pagamento oltre il termine di prescrizione, è possibile impugnare la prescrizione e chiederne l’annullamento.
Come fare ricorso se il bollo è prescritto?
Se dopo le verifiche la cartella risulta illegittima in quanto si riferisce a un bollo prescritto, ecco cosa si può fare entro 60 giorni dalla notifica:
- presentare un’istanza di sospensione legale della riscossione
Entro 220 giorni, l’ente di riscossione deve rispondere. Se non dovesse farlo entro il termine, si considera il ricorso accettato e la cartella annullata. Se invece dovesse rispondere rigettando la richiesta, allora bisognerà pagare oppure fare ricorso al giudice; - procedere per via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è una pagina dedicata al ricorso tributario con tutte le informazioni necessarie.
Durante l’istanza di ricorso, la cartella si considera sospesa, quindi non è possibile procedere al fermo dell’auto o ad altre forme di tutela del credito o di pignoramento. Però non sospende i termini per la richiesta del ricorso giudiziale (sempre di 60 giorni dalla notifica), quindi conviene fare entrambe le procedure descritte.
Esempio di prescrizione bollo auto
Se una tassa automobilistica riferita al 2022 resta non pagata e non ricevi alcun atto formale nel periodo 2023-2025, la prescrizione scatta il 31 dicembre 2025. In questo caso, una cartella notificata anche nei primi giorni del 2026 risulta illegittima.
Il contribuente può quindi presentare ricorso entro 60 giorni, eccependo la prescrizione e ottenendo l’annullamento dell’atto.
Il conteggio va fatto aggiungendo sì 3 anni, ma prendendo come data di scadenza quella dell’anno solare. Il calcolo degli anni necessari alla prescrizione è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016.
Prescrizione bollo auto: 3 consigli
Gestire in modo corretto la prescrizione del bollo auto può evitare richieste di pagamento illegittime e inutili contenziosi. Ecco tre suggerimenti fondamentali per tutelarsi:
- accertarsi di non avere ricevuto nessuna notifica di richiesta di pagamento.
Nei tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate non devono aver notificato alcuna richiesta di pagamento, altrimenti si interrompe la prescrizionee il conteggio dei tre anni dovrà ripartire da capo dal giorno successivo. Per esempio, se il bollo auto si prescrive il 31 dicembre 2025 e la Regione o l’Agenzia delle Entrate ti invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento il 20 ottobre 2025, la prescrizione si compie il 20 ottobre 2028; - controllare la data giusta.
La data di riferimento NON è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione presso gli uffici postali. Se ad esempio a gennaio 2025 è arrivata una richiesta di pagamento del bollo del 2021, sarà in prescrizione solo se la data di consegna all’ufficio postale sia avvenuta oltre il 31 dicembre 2024. - fare ricorso entro 60 giorni.Una volta accertato che il bollo è prescritto bisogna fare ricorso entro 60 giorni.
Per una maggiore tutela, è importante conservare sempre la documentazione relativa ai pagamenti. Le ricevute, anche se datate, sono la prova più efficace per dimostrare di aver saldato il tributo.
salve,
mi è stato notificato una cartella equitalia il 01/2/2014 per un bollo auto non pagato per il periodo 01/9/2006-31/8/2007. In cartella indicano un avviso notificato nel 2010, ma che in realtà a me non è mai stato notificato. Come mi devo comportare?
grazie
Ciao Orieta,
anche se ti è stato notificato nel 2010, se il successivo avviso è quello appena ricevuto, è comunque prescritto. Per averne la certezza dovresti controllare la data dell'atto giudiziario, se va oltre il 31/12/2013 è prescritto
Buonasera Sig. Russo, le scrivo per avere informazioni riguardo una tassa automobilistica. Ho ricevuto in novembre yy2013 un sollecito di pagamento da equitalia riguardo un bollo del 2006. Nella pagina dietro della lettera dice notificato il 27/03/2012. Io non ho ricevuto nessuna segnalazione in precedenza. Importo da pagare 268, 00 euro. Devo pagare? Grazie Arrivederci.
Ciao Christian,
se non hai ricevuto nessun'altra comunicazione in precedenza (prima del 27/03/2012), direi che questo bollo è prescritto dal 2009!
Quindi puoi fare istanza.
Come ho già ripetuto diverse volte, io vi rispondo in base alle mie conoscenze ed informazioni recuperate in rete.
Buonasera e grazie per l'importantissimo servizio. Problema: ricevuti da Regione Piemonte con Posta raccomandatasmart "avvisi di accertamento di violazione" per pagamenti omessi tassa automobilistica per anno 2009 (scadenza 03/2010) e anno 2010 (scadenza 03/2011). In base alle informazioni reperite qui, etrambi sarebbero prescritti e da annullare per autotutela. Ho chiesto conferma di ciò al numero verde della Regione Piemonte, dove sostengono che i termini siano CINQUE anni, e dove mi hanno consigliato di domandare all'ACI, che ha confermato i CINQUE anni. Per il resto, grande confusione in quanto la locale GEC è stata soppressa (chiusa definitivamente) di recente, e la mia impressione è che nessuno abbia le idee molto chiare. E' possibile che la Regione Piemonte applichi criteri diversi da quelli qui esposti per la prescrizione? Ringrazio veramente per l'aiuto (si tratta di migliaia di euro ...), e i migliori saluti
Spett. sig. Russo
Innanzitutto volevo ringraziarla per il consiglio. Volevo solamente chiederle ancora un parere. Ho parlato con la (ex)moglie riguardo i bolli e le ho chiesto se per caso sono arrivate altre cartelle riguardo qualche fermo amministrativo. Mi ha detto di no. Poi parlandone con un amico,Lui mi ha consigliato di non andare da Equitalia in quanto se per caso mi arrivasse un'altra cartella in quel caso lì avrei i 90gg di poter chiedere la prescrizione.Lei cosa ne pensa.Posso ignorare tutto ed eventualmente aspettare se mi mandano un altro avviso?
Distinti Saluti e Grazie ancora
Spett.sig.Russo
Volevo chiederle un parere su come devo comportarmi.Dato che ultimamente ho dei problemi in famiglia (separazione)a mia insaputa ho trovato due cartelle di Equitalia ricevute nel 2012 per la riscossione di mancato pagamento bollo anno 2004 (notifica2010),2005 (not.2010),2006 (not.2011).Essendo passati i 90gg di tempo per fare causa e se non sbaglio dovrebbero essere prescritti,posso ignorare tutto oppure devo andare da Equitalia a chiedere informazioni.Dimenticavo.La macchina è stata demolita nel 2007.
Grazie tante del consiglio
Ciao Federico,
mi spiace per i tuoi problemi famigliari, ti auguro in bocca al lupo.
In merito ai bolli, la rottamazione non c'entra nulla, i bolli sono tutti antecedenti. Da quello che mi scrivi, sono tutti prescritti, ma non hai mai fatto un'stanza in merito.
Io ti consiglio di chiedere informazioni in merito presso l'Equitalia e controllerei anche la presenza di fermi amministrativi sull'auto ora in tuo possesso.
Spett.le Dott.Russo, volevo sapere , se x esempio ,un bollo auto scade il 31.08.2017 (X esempio) , da pagare entro il 30.09,viene pagato ,ma il 15 ottobre c.a. l' auto , viene demolita. Puo' l'utente presentando certificato di demolizione chiedere il rimborso dei mesi non goduti?O sono costretto a pagare tutto l'anno a vuoto? Mi puo' menzionare l' aricolo di legge , cosi' lo faccio vedere a quelli dell' ACI? Come funzione GRAZIE Distinti Saluti Sto in Basilicata