La prescrizione del bollo auto è un tema che è sempre motivo di discussione tra gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta regionale obbligatoria, dovuta per il semplice possesso del veicolo.
È oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regioni come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, o dalla Regione stessa per le altre. La normativa in vigore stabilisce regole precise sia sui termini entro i quali l’ente impositore può richiedere il pagamento, sia sulle modalità con cui tali termini possono essere interrotti.

Il termine ordinario di prescrizione per il bollo auto è di tre anni. Ciò significa che, trascorso tale arco di tempo senza alcuna richiesta formale, il debito si considera estinto. Ad esempio, per un bollo con scadenza nell’aprile 2022, il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2025. Se entro questa data non si riceve alcuna notifica valida, la Regione non può più pretendere il pagamento.
A interrompere il decorso della prescrizione sono solo atti ufficiali come l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo. Non basta una semplice comunicazione informale: occorre che l’atto sia notificato secondo le forme di legge, anche tramite posta con raccomandata. Se l’automobilista riceve una notifica, il termine triennale riparte da capo a decorrere dal giorno successivo.
Quando va in prescrizione il bollo auto?
La regola generale stabilisce che il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Questo periodo inizia a decorrere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto e termina il 31 dicembre del terzo anno. Durante questo arco di tempo, l’ente impositore deve notificare un atto interruttivo, altrimenti perde in modo definitivo il diritto di riscuotere la somma.
Le Regioni hanno l’obbligo di rispettare questo termine, senza eccezioni territoriali. In passato alcune amministrazioni, come quella piemontese, avevano applicato un termine di cinque anni, ma oggi la disciplina è uniforme su tutto il territorio nazionale.
Se entro questo periodo non viene notificato alcun atto, la pretesa è prescritta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il termine triennale resta valido anche in caso di mancata opposizione da parte del contribuente. Ciò significa che, contrariamente a quanto avviene per altri tributi come l’IVA o l’IRPEF, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione in decennale.
Al contrario, nel caso in cui l’automobilista decida di mettersi in regola e versare il bollo auto anche senza richieste formali, può avvalersi del ravvedimento operoso, ovvero un sistema che permette all’utente di rientrare in regola in modo autonomo, pagando una sanzione inferiore.
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato se la regolarizzazione del ritardo nel versamento della tassa di circolazione dell’auto avviene entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza della tassa di circolazione dell’auto, altrimenti non ha più motivo di esistere ed è probabile che ti arrivi una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere di pagare gli arretrati, compresi sanzioni e interessi.
Prima di procedere al pagamento è importante controllare sempre la data dell’atto, perché l’ente di riscossione potrebbe aver aspettato troppo ad inviare la richiesta e il diritto alla riscossione potrebbe essere prescritto.
Il bollo auto non versato non è più dovuto se caduto in prescrizione. In caso di richiesta di pagamento, dopo la prescrizione, non è obbligatorio versare l’imposta richiesta. Se l’ente di riscossione dovesse eseguire atti di pignoramento, è possibile ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.
Anche la giurisprudenza si è espressa in merito: il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1711/15, ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.
Come faccio a capire se il bollo auto è prescritto
Per verificare se un bollo non pagato è ormai prescritto, occorre innanzitutto individuare l’anno di riferimento.
Dopo averlo stabilito, bisogna controllare se, entro la fine del terzo anno, è stata notificata una cartella, un avviso di accertamento o qualsiasi altro atto interruttivo.
La notifica si considera valida anche se l’automobilista non ha ritirato la raccomandata: in questo caso, trascorsi dieci giorni dal deposito, l’atto si presume notificato per compiuta giacenza. Se nessun documento è stato notificato entro i termini, il debito è prescritto.
In caso di dubbi, è possibile richiedere all’ente competente copia della documentazione relativa alla presunta mora, per verificare eventuali atti notificati nei tempi previsti. Se si riceve una richiesta di pagamento oltre il termine di prescrizione, è possibile impugnare la prescrizione e chiederne l’annullamento.
Come fare ricorso se il bollo è prescritto?
Se dopo le verifiche la cartella risulta illegittima in quanto si riferisce a un bollo prescritto, ecco cosa si può fare entro 60 giorni dalla notifica:
- presentare un’istanza di sospensione legale della riscossione
Entro 220 giorni, l’ente di riscossione deve rispondere. Se non dovesse farlo entro il termine, si considera il ricorso accettato e la cartella annullata. Se invece dovesse rispondere rigettando la richiesta, allora bisognerà pagare oppure fare ricorso al giudice; - procedere per via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è una pagina dedicata al ricorso tributario con tutte le informazioni necessarie.
Durante l’istanza di ricorso, la cartella si considera sospesa, quindi non è possibile procedere al fermo dell’auto o ad altre forme di tutela del credito o di pignoramento. Però non sospende i termini per la richiesta del ricorso giudiziale (sempre di 60 giorni dalla notifica), quindi conviene fare entrambe le procedure descritte.
Esempio di prescrizione bollo auto
Se una tassa automobilistica riferita al 2022 resta non pagata e non ricevi alcun atto formale nel periodo 2023-2025, la prescrizione scatta il 31 dicembre 2025. In questo caso, una cartella notificata anche nei primi giorni del 2026 risulta illegittima.
Il contribuente può quindi presentare ricorso entro 60 giorni, eccependo la prescrizione e ottenendo l’annullamento dell’atto.
Il conteggio va fatto aggiungendo sì 3 anni, ma prendendo come data di scadenza quella dell’anno solare. Il calcolo degli anni necessari alla prescrizione è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016.
Prescrizione bollo auto: 3 consigli
Gestire in modo corretto la prescrizione del bollo auto può evitare richieste di pagamento illegittime e inutili contenziosi. Ecco tre suggerimenti fondamentali per tutelarsi:
- accertarsi di non avere ricevuto nessuna notifica di richiesta di pagamento.
Nei tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate non devono aver notificato alcuna richiesta di pagamento, altrimenti si interrompe la prescrizionee il conteggio dei tre anni dovrà ripartire da capo dal giorno successivo. Per esempio, se il bollo auto si prescrive il 31 dicembre 2025 e la Regione o l’Agenzia delle Entrate ti invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento il 20 ottobre 2025, la prescrizione si compie il 20 ottobre 2028; - controllare la data giusta.
La data di riferimento NON è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione presso gli uffici postali. Se ad esempio a gennaio 2025 è arrivata una richiesta di pagamento del bollo del 2021, sarà in prescrizione solo se la data di consegna all’ufficio postale sia avvenuta oltre il 31 dicembre 2024. - fare ricorso entro 60 giorni.Una volta accertato che il bollo è prescritto bisogna fare ricorso entro 60 giorni.
Per una maggiore tutela, è importante conservare sempre la documentazione relativa ai pagamenti. Le ricevute, anche se datate, sono la prova più efficace per dimostrare di aver saldato il tributo.
ho fatto estratto conto di quello che devo pagare in tot 1.175 euro però ho notato che il numero indicato sopra alla cartella del estratto non corrispondono a quelle che mi sono arrivate tramite posta come mi devo comportare?
Gentilissimo Salvatore,
ho delle cartelle di equitalia relative al mancato pagamento di bolli auto e vorrei sapere se sono cadute in prescrizione o no
bollo 2004 notificato a febbraio 2010
bollo 2005, 2006 e 2007 notificato ad agosto 2011
bollo 2008 notificato ad ottobre 2011
bollo 2010 notificato ad agosto 2013
sono andate in prescrizione queste cartelle?
Grazie per l'attenzione ed attendo con ansia una risposta
Cordiali Saluti
Luca
Ciao Luca,
ti do il mio parere sperando di aiutarti: da quello che scrivi sembra siano andati tutti in prescrizione a parte il bollo del 2010. Infatti, come scritto nell'articolo, per quanto riguarda le tasse automobilistiche non corrisposte, il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto al recupero delle stesse, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento.
Che bella notizia!
Che devo fare per annullare le cartelle equitalia? A chi mi devo rivolgere?
Grazie per la risposta
Copio-incollo dall'articolo: Il ricorso può avvenire, in prima battuta, presentando una richiesta di annullamento tassa automobilistica per autotutela: istanza, in carta libera, di annullamento totale o parziale delle tasse automobilistiche, rivolta alla stessa amministrazione che ha emesso la cartella esattoriale.
In caso di mancato riscontro, è possibile procedere in via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, entro 60 giorni dalla notifica di una cartella esattoriale.
Il problema è che la notifica delle cartelle esattoriali risale ad anni fa. I 60 giorni sono passati, quindi?
Da quello che leggo mi sa di sì.
salve ho appena ricevuto una notifica da parte dell'equitalia la quale mi obbliga a pagare la tassa di circolazione dell'anno 2005 più gli interessi previsti ed in caso di mancato pagamento scatterebbe il fermo amministrativo della mia autovettura che adesso è differente da quella che possedevo nel 2005.. ma possibile che mi chiedono il pagamento di una tassa del 2005 non pagata? e sopattutto quando scatta il fermo amministrativo?
Ciao Luca,
provo a dirti la mia: da quanto scrivi il bollo è andato in prescrizione. Per quanto riguarda il fermo amministrativo ho trovato questo articolo che fa al caso tuo: https://www.6sicuro.it/blog/fermo-amministrativo ;-)
Salve,
il 20 maggio 2015 l'agenzia entrate mi manda un f24 di riscossione di un bollo auto con scadenza aprile 2011. Dovevo pagarlo?
Io il 26 maggio 2015 l 'ho pagato compreso di more sanzioni e tutte le spese..... come potrei fare per avere i soldi indietro ??
grazie e cordiali saluti
Ciao Fabio, quel bollo potrebbe essere prescritto (ovviamente faccio affidamento su quello che scrivi) ma avendolo pagato, non hai diritto a nessun rimborso.
ciao hai notizie per la regione piemonte in merito alla prescrizione del bollo.....
hai fatto un'articolo in merito? se si dove posso trovarlo
ciao e grazie
Ciao Rocco,
i 3 anni dovrebbero valere per tutte le regioni, ma so che la Regione Piemonte fa molta resistenza in merito e vuol far valere una regola regionale che prevede la prescrizione dopo 5 anni.
Stiamo realizzando un articolo in merito