Prescrizione bollo auto

Bollo auto non dovuto per prescrizione e decorrenza dei termini: ricorso, autotutela e istanza di sospensione contro la cartella Equitalia. Vediamo i problemi più frequenti dovuti alla perdita di possesso e fermo amministrativo.

La prescrizione del bollo auto è un tema che è sempre motivo di discussione tra gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta regionale obbligatoria, dovuta per il semplice possesso del veicolo.

È oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regioni come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, o dalla Regione stessa per le altre. La normativa in vigore stabilisce regole precise sia sui termini entro i quali l’ente impositore può richiedere il pagamento, sia sulle modalità con cui tali termini possono essere interrotti.

prescrizione bollo auto

Il termine ordinario di prescrizione per il bollo auto è di tre anni. Ciò significa che, trascorso tale arco di tempo senza alcuna richiesta formale, il debito si considera estinto. Ad esempio, per un bollo con scadenza nell’aprile 2022, il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2025. Se entro questa data non si riceve alcuna notifica valida, la Regione non può più pretendere il pagamento.

A interrompere il decorso della prescrizione sono solo atti ufficiali come l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo. Non basta una semplice comunicazione informale: occorre che l’atto sia notificato secondo le forme di legge, anche tramite posta con raccomandata. Se l’automobilista riceve una notifica, il termine triennale riparte da capo a decorrere dal giorno successivo.

Quando va in prescrizione il bollo auto?

La regola generale stabilisce che il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Questo periodo inizia a decorrere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto e termina il 31 dicembre del terzo anno. Durante questo arco di tempo, l’ente impositore deve notificare un atto interruttivo, altrimenti perde in modo definitivo il diritto di riscuotere la somma.

Le Regioni hanno l’obbligo di rispettare questo termine, senza eccezioni territoriali. In passato alcune amministrazioni, come quella piemontese, avevano applicato un termine di cinque anni, ma oggi la disciplina è uniforme su tutto il territorio nazionale.

Se entro questo periodo non viene notificato alcun atto, la pretesa è prescritta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il termine triennale resta valido anche in caso di mancata opposizione da parte del contribuente. Ciò significa che, contrariamente a quanto avviene per altri tributi come l’IVA o l’IRPEF, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione in decennale.

Al contrario, nel caso in cui l’automobilista decida di mettersi in regola e versare il bollo auto anche senza richieste formali, può avvalersi del ravvedimento operoso, ovvero un sistema che permette all’utente di rientrare in regola in modo autonomo, pagando una sanzione inferiore.

Il ravvedimento operoso può essere utilizzato se la regolarizzazione del ritardo nel versamento della tassa di circolazione dell’auto avviene entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza della tassa di circolazione dell’auto, altrimenti non ha più motivo di esistere ed è probabile che ti arrivi una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere di pagare gli arretrati, compresi sanzioni e interessi.

Prima di procedere al pagamento è importante controllare sempre la data dell’atto, perché l’ente di riscossione potrebbe aver aspettato troppo ad inviare la richiesta e il diritto alla riscossione potrebbe essere prescritto.

Il bollo auto non versato non è più dovuto se caduto in prescrizione. In caso di richiesta di pagamento, dopo la prescrizione, non è obbligatorio versare l’imposta richiesta. Se l’ente di riscossione dovesse eseguire atti di pignoramento, è possibile ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.

Anche la giurisprudenza si è espressa in merito: il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1711/15, ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.

Come faccio a capire se il bollo auto è prescritto

Per verificare se un bollo non pagato è ormai prescritto, occorre innanzitutto individuare l’anno di riferimento.

Dopo averlo stabilito, bisogna controllare se, entro la fine del terzo anno, è stata notificata una cartella, un avviso di accertamento o qualsiasi altro atto interruttivo.

La notifica si considera valida anche se l’automobilista non ha ritirato la raccomandata: in questo caso, trascorsi dieci giorni dal deposito, l’atto si presume notificato per compiuta giacenza. Se nessun documento è stato notificato entro i termini, il debito è prescritto.

In caso di dubbi, è possibile richiedere all’ente competente copia della documentazione relativa alla presunta mora, per verificare eventuali atti notificati nei tempi previsti. Se si riceve una richiesta di pagamento oltre il termine di prescrizione, è possibile impugnare la prescrizione e chiederne l’annullamento.

Come fare ricorso se il bollo è prescritto?

Se dopo le verifiche la cartella risulta illegittima in quanto si riferisce a un bollo prescritto, ecco cosa si può fare entro 60 giorni dalla notifica:

  • presentare un’istanza di sospensione legale della riscossione
    Entro 220 giorni, l’ente di riscossione deve rispondere. Se non dovesse farlo entro il termine, si considera il ricorso accettato e la cartella annullata. Se invece dovesse rispondere rigettando la richiesta, allora bisognerà pagare oppure fare ricorso al giudice;
  • procedere per via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale  Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è una pagina dedicata al ricorso tributario con tutte le informazioni necessarie.

Durante l’istanza di ricorso, la cartella si considera sospesa, quindi non è possibile procedere al fermo dell’auto o ad altre forme di tutela del credito o di pignoramento. Però non sospende i termini per la richiesta del ricorso giudiziale (sempre di 60 giorni dalla notifica), quindi conviene fare entrambe le procedure descritte.

Esempio di prescrizione bollo auto

Se una tassa automobilistica riferita al 2022 resta non pagata e non ricevi alcun atto formale nel periodo 2023-2025, la prescrizione scatta il 31 dicembre 2025. In questo caso, una cartella notificata anche nei primi giorni del 2026 risulta illegittima.

Il contribuente può quindi presentare ricorso entro 60 giorni, eccependo la prescrizione e ottenendo l’annullamento dell’atto.

Il conteggio va fatto aggiungendo sì 3 anni, ma prendendo come data di scadenza quella dell’anno solare. Il calcolo degli anni necessari alla prescrizione è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016.

Prescrizione bollo auto: 3 consigli

Gestire in modo corretto la prescrizione del bollo auto può evitare richieste di pagamento illegittime e inutili contenziosi. Ecco tre suggerimenti fondamentali per tutelarsi:

  • accertarsi di non avere ricevuto nessuna notifica di richiesta di pagamento.
    Nei tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate non devono aver notificato alcuna richiesta di pagamento, altrimenti si interrompe la prescrizionee il conteggio dei tre anni dovrà ripartire da capo dal giorno successivo. Per esempio, se il bollo auto si prescrive il 31 dicembre 2025 e la Regione o l’Agenzia delle Entrate ti invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento il 20 ottobre 2025, la prescrizione si compie il 20 ottobre 2028;
  • controllare la data giusta.
    La data di riferimento NON è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione presso gli uffici postali. Se ad esempio a gennaio 2025 è arrivata una richiesta di pagamento del bollo del 2021, sarà in prescrizione solo se la data di consegna all’ufficio postale sia avvenuta oltre il 31 dicembre 2024.
  • fare ricorso entro 60 giorni.Una volta accertato che il bollo è prescritto bisogna fare ricorso entro 60 giorni.

Per una maggiore tutela, è importante conservare sempre la documentazione relativa ai pagamenti. Le ricevute, anche se datate, sono la prova più efficace per dimostrare di aver saldato il tributo.

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Risposte

  1. buon giorno , oggi 18.01.2017 ho ricevuto una cartella esattoriale per bolli non pagati del 2010, sulla cartella risulta che l' accertamento è avvenuto in data 18/10/2013 e notificato in data 08.01.2014 (notifica che non ricordo di aver mai ricevuto), oltretutto l' acquisto di uno dei mezzi è avvenuto verso ottobre 2010 da un concessionario. volevo chiederle se l' atto si può ritenere prescritto o eventualmente se il bollo del mezzo acquistato ad ottobre spetta a me. grazie

  2. Salve ho avuto problemi con il pagamento del bollo (tenendo la macchina ferma) a causa di un disguido per i soldi... in sintesi non ho più pagato i bolli dal 2011...
    Ho ricevuto solo una lettera semplice per il pagamento di qualche annualità con scritto accertamento ...ma senza alcuna raccomandata..
    Ora mi sono accorta nel sito poichè in questo momento non ho la residenza e non possono notificarmi nulla che c'è una cartella per il bollo 2011 con 60 euro interessi...
    Potrei aderire al decreto per togliere gli interessi... la cartella ha la data del 2016 ma non sarebbe prescritto in 3 anni il bollo???
    L' Aci dice che hanno 3 anni per mandare la lettera e 5 per mandare la cartella!? mi sembrano troppi... se la notifica non l' hanno mai fatta per irreperibilità è prescirtto? o è prescritto comunque? e se l'hanno fatta non trovandomi è prescritto' cosa posso fare? siccome sono più annulità non vorrei inserirla nella domanda per sgravio del decreto se neanche sono dovuti e come si chiede la prescrizione?
    Grazie

    1. Ciao Giuliana,
      La cartella ti è arrivata in riferimento al bollo non pagato del 2011? Perché devi considerare questo: se l'ACI non ti ha inviato nessuna notifica entro i 3 anni successivi puoi chiederne la prescrizione. Se così non fosse, l'invio della cartella è lecito.

  3. salve acquistai un'auto usata (immatricolata il 27/04/2012) a febbraio 2013 come da passaggio di proprietà avvenuto il 4/2/13 da una concessionaria premetto che il bollo dell'auto fu pagato al 31/12/12.ora la regione basilicata mi ha notificato il mancato pagamento del bollo da feb a dic del 2013 spetta al precedente proprietario pagare per l'anno 2013?grazie saluti

    1. Ciao Rocco, puoi capire come controllare qui lo stato dei pagamenti: https://www.6sicuro.it/blog/bollo-auto-verifica-pagamento. Nel caso il bollo sia riferito al 2013 e non è caduto in prescrizione è probabile che sia tu a doverlo pagare.

  4. buonasera,
    ho ricevuto una notifica di mancato pagamento bollo dal 2010 ad oggi (quindi 6 anni) per un auto usata che ho acquistato nel 2016,
    equitalia ha indirizzato a me e non al vecchio proprietario la notifica.
    in questo caso come dovrei comportarmi?

  5. Buongiorno, ho ricevuto una cartella esattoriale a Marzo 2016 relativa ad un bollo del 2008. La regione piemonte con decreto anticostituzionale prevede 5 anni e ho ricevuto tutte le notifiche che però avevo contestato senza esito positivo. Avendo ricevuto però notifica di accertamento DEFINITIVO nei primi mesi del 2011 scopro che l'iscrizione a ruolo è stata effettuata ben oltre i tre anni previsti dal comma 163 della legge finanziaria del 2007 (L. 296 del 27/12/2006) questa è avvenuta nel 2015 a settembre (quindi oltre il termine del 31/12/2014) e la notifica della cartella addirittura a marzo 2016. Al 30 marzo 2016 ho chiesto SOSPENSIONE ad Equitalia motivando il gesto con un atto precompilato che ho anche depositato presso la regione PIEMONTE Piemonte AD OGGI decorsi ben oltre i 220gg previsti dalla Legge n. 228/2012, Art. 1, commi 537 e seguenti NON ho ricevuto alcuna raccomandata in merito dunque scatta il silenzio assenso. Vorrei capire cosa devo fare per non vedermi comparire da un giorno all'altro un messo o un pignoramento anche se oramai la cosa mi sembra chiara, ma si sa che la legge funziona solo per loro. Equitalia interpellata al nr verde genericamente mi dice di chiedere lumi ad un loro indirizzo email, io però sinceramente di chiedere per risvegliare il can che dorme non me la sento. Non dovrei essere automaticamente tutelato?

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