La prescrizione del bollo auto è un tema che è sempre motivo di discussione tra gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta regionale obbligatoria, dovuta per il semplice possesso del veicolo.
È oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regioni come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, o dalla Regione stessa per le altre. La normativa in vigore stabilisce regole precise sia sui termini entro i quali l’ente impositore può richiedere il pagamento, sia sulle modalità con cui tali termini possono essere interrotti.

Il termine ordinario di prescrizione per il bollo auto è di tre anni. Ciò significa che, trascorso tale arco di tempo senza alcuna richiesta formale, il debito si considera estinto. Ad esempio, per un bollo con scadenza nell’aprile 2022, il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2025. Se entro questa data non si riceve alcuna notifica valida, la Regione non può più pretendere il pagamento.
A interrompere il decorso della prescrizione sono solo atti ufficiali come l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo. Non basta una semplice comunicazione informale: occorre che l’atto sia notificato secondo le forme di legge, anche tramite posta con raccomandata. Se l’automobilista riceve una notifica, il termine triennale riparte da capo a decorrere dal giorno successivo.
Quando va in prescrizione il bollo auto?
La regola generale stabilisce che il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Questo periodo inizia a decorrere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto e termina il 31 dicembre del terzo anno. Durante questo arco di tempo, l’ente impositore deve notificare un atto interruttivo, altrimenti perde in modo definitivo il diritto di riscuotere la somma.
Le Regioni hanno l’obbligo di rispettare questo termine, senza eccezioni territoriali. In passato alcune amministrazioni, come quella piemontese, avevano applicato un termine di cinque anni, ma oggi la disciplina è uniforme su tutto il territorio nazionale.
Se entro questo periodo non viene notificato alcun atto, la pretesa è prescritta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il termine triennale resta valido anche in caso di mancata opposizione da parte del contribuente. Ciò significa che, contrariamente a quanto avviene per altri tributi come l’IVA o l’IRPEF, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione in decennale.
Al contrario, nel caso in cui l’automobilista decida di mettersi in regola e versare il bollo auto anche senza richieste formali, può avvalersi del ravvedimento operoso, ovvero un sistema che permette all’utente di rientrare in regola in modo autonomo, pagando una sanzione inferiore.
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato se la regolarizzazione del ritardo nel versamento della tassa di circolazione dell’auto avviene entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza della tassa di circolazione dell’auto, altrimenti non ha più motivo di esistere ed è probabile che ti arrivi una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere di pagare gli arretrati, compresi sanzioni e interessi.
Prima di procedere al pagamento è importante controllare sempre la data dell’atto, perché l’ente di riscossione potrebbe aver aspettato troppo ad inviare la richiesta e il diritto alla riscossione potrebbe essere prescritto.
Il bollo auto non versato non è più dovuto se caduto in prescrizione. In caso di richiesta di pagamento, dopo la prescrizione, non è obbligatorio versare l’imposta richiesta. Se l’ente di riscossione dovesse eseguire atti di pignoramento, è possibile ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.
Anche la giurisprudenza si è espressa in merito: il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1711/15, ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.
Come faccio a capire se il bollo auto è prescritto
Per verificare se un bollo non pagato è ormai prescritto, occorre innanzitutto individuare l’anno di riferimento.
Dopo averlo stabilito, bisogna controllare se, entro la fine del terzo anno, è stata notificata una cartella, un avviso di accertamento o qualsiasi altro atto interruttivo.
La notifica si considera valida anche se l’automobilista non ha ritirato la raccomandata: in questo caso, trascorsi dieci giorni dal deposito, l’atto si presume notificato per compiuta giacenza. Se nessun documento è stato notificato entro i termini, il debito è prescritto.
In caso di dubbi, è possibile richiedere all’ente competente copia della documentazione relativa alla presunta mora, per verificare eventuali atti notificati nei tempi previsti. Se si riceve una richiesta di pagamento oltre il termine di prescrizione, è possibile impugnare la prescrizione e chiederne l’annullamento.
Come fare ricorso se il bollo è prescritto?
Se dopo le verifiche la cartella risulta illegittima in quanto si riferisce a un bollo prescritto, ecco cosa si può fare entro 60 giorni dalla notifica:
- presentare un’istanza di sospensione legale della riscossione
Entro 220 giorni, l’ente di riscossione deve rispondere. Se non dovesse farlo entro il termine, si considera il ricorso accettato e la cartella annullata. Se invece dovesse rispondere rigettando la richiesta, allora bisognerà pagare oppure fare ricorso al giudice; - procedere per via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è una pagina dedicata al ricorso tributario con tutte le informazioni necessarie.
Durante l’istanza di ricorso, la cartella si considera sospesa, quindi non è possibile procedere al fermo dell’auto o ad altre forme di tutela del credito o di pignoramento. Però non sospende i termini per la richiesta del ricorso giudiziale (sempre di 60 giorni dalla notifica), quindi conviene fare entrambe le procedure descritte.
Esempio di prescrizione bollo auto
Se una tassa automobilistica riferita al 2022 resta non pagata e non ricevi alcun atto formale nel periodo 2023-2025, la prescrizione scatta il 31 dicembre 2025. In questo caso, una cartella notificata anche nei primi giorni del 2026 risulta illegittima.
Il contribuente può quindi presentare ricorso entro 60 giorni, eccependo la prescrizione e ottenendo l’annullamento dell’atto.
Il conteggio va fatto aggiungendo sì 3 anni, ma prendendo come data di scadenza quella dell’anno solare. Il calcolo degli anni necessari alla prescrizione è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016.
Prescrizione bollo auto: 3 consigli
Gestire in modo corretto la prescrizione del bollo auto può evitare richieste di pagamento illegittime e inutili contenziosi. Ecco tre suggerimenti fondamentali per tutelarsi:
- accertarsi di non avere ricevuto nessuna notifica di richiesta di pagamento.
Nei tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate non devono aver notificato alcuna richiesta di pagamento, altrimenti si interrompe la prescrizionee il conteggio dei tre anni dovrà ripartire da capo dal giorno successivo. Per esempio, se il bollo auto si prescrive il 31 dicembre 2025 e la Regione o l’Agenzia delle Entrate ti invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento il 20 ottobre 2025, la prescrizione si compie il 20 ottobre 2028; - controllare la data giusta.
La data di riferimento NON è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione presso gli uffici postali. Se ad esempio a gennaio 2025 è arrivata una richiesta di pagamento del bollo del 2021, sarà in prescrizione solo se la data di consegna all’ufficio postale sia avvenuta oltre il 31 dicembre 2024. - fare ricorso entro 60 giorni.Una volta accertato che il bollo è prescritto bisogna fare ricorso entro 60 giorni.
Per una maggiore tutela, è importante conservare sempre la documentazione relativa ai pagamenti. Le ricevute, anche se datate, sono la prova più efficace per dimostrare di aver saldato il tributo.
Buongiorno, questo sito è davvero utilissimo e ben fatto!complimenti!
Detto ciò sono a chiedere info per regione Lombardia:
auto venduta il 22 Luglio 2009 (atto) – bollo da me non pagato per l’anno di riferimento Giugno 2009-Luglio 2010.(sapevo già che l’avrei venduta entro luglio e quindi il termine valido di scadenza)
Mi è arrivata una notifica regione Lombardia nel nov 2012 a cui ho risposto con tutti i documenti inerenti la vendita del mezzo.
Tutto è taciuto fino ad ora, Aprile 2015 in quanto mi arriva la cartella di Equitalia con ruolo reso esecutivo in data 25.11.2014 e nessun riferimento alla notifica precedente.
Cosa devo fare? Equitalia non mi risponde, Aci dice che è un problema della regione Lombardia e la regione? Tutto tace di nuovo..
E intanto gli interessi diventano tantissimi. Possibile che non posso far nulla? Devo arrendermi e pagare? Non potevano avvisarmi nel 2012 quando già avevo mandato tutta documentazione che l’auto era di proprietà della concessionaria entro la scadenza del luglio 2009?
Se potete aiutarmi ve ne sarei immensamente grata!!
Attendo fiduciosa anche perché per le mie tasche(vuote) sono un sacco di soldi!!
Grazie!!!
Ciao Valentina,
grazie per i complimenti, ci fa molto piacere. In merito alla tua questione potresti fare ricorso per prescrizione, ed indica comunque i documennti in cui si evince che non eri proprietaria dell'auto al rinnovo del bollo.
Buongiorno e grazie.
Ricevo cartella esattoriale per mancato pagamento bollo autovettura. periodo Settmbre 2009 - Agosto 2010. ricevocartella esattoriale in questi giorni di Aprile 2015. Devo pgarla , oppure devo ricorso , oppure me ne frego in quanto prescitta. nella stessa cartella mi chiedono bollo per autovettura per il periodo Febbraio 2009 - Gennaio 2010.
Grazie
Ciao Luca,
come sempre dico: se mi chiedi se pagarla, ti posso rispondere solo sì, perché questa tassa la dobbiamo pagare tutti.
Se invece parliamo della prescrizione, non puoi fregartene, devi fare ricorso nei termini altrimenti perdi questa opportunità
salve Sig. salvatore, ieri 28/04/2015, mi è stato notificato l'atto inerente ad un bollo auto relativo all'anno 2012(con scadenza 31 gennaio 2012), volevo chiederle se è già prescritto e, in tal caso, come procedere?
La ringrazio infinitamento per una Sua eventuale risposta. Saluti.
Ciao Nure, la notifica ti è arrivata nei termini, sarebbe andato in prescrizione il 31/12/2015
Buondì, il mio quesito riguarda il bollo auto del 2008 (non pagato). Mi è stato notificato l'accertamento il 23/12/2011 e la cartella esattoriale in data 28/04/2015. Presumo che il diritto dell'Amministrazione si sia prescritto in data 24/12/2014.
È così?
Ciao Francesco,
no, non è così. Come ben specificato nel post, per la prescrizione bisogna contare tre anni dopo la data ultima di pagamento.
Nel tuo caso, le date ultime per le notifiche sono la prima volta il 31/12/2011 e la seconda volta il 31/12/2015. Quindi le notifiche sono arrivate nei termini ed il bollo non è prescritto.
Buongiorno, volevo chiedere , io non ho pagato tre bolli dall'anno 2011 2012 2013 di un auto venduta proprio a dicembre 2013, quello che volevo sapere, i tre anni per la prescrizione dei bolli 2011 2012 partono anch'essi dal 2013 o sono gia in fase di prescrizione? (Premetto che non ho ancora ricevuto nessuna notifica da parte dell'agenzia dell'entrate) Grazie mille!
Ciao Francesco,
la regola è sempre la stessa. La prescrizione parte dal terzo anno in ci doveva essere eseguito il pagamento. Quindi quello del 2011 dovrebbe essere prescritto il 31/12/2014 e così via