La prescrizione del bollo auto è un tema che è sempre motivo di discussione tra gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta regionale obbligatoria, dovuta per il semplice possesso del veicolo.
È oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regioni come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, o dalla Regione stessa per le altre. La normativa in vigore stabilisce regole precise sia sui termini entro i quali l’ente impositore può richiedere il pagamento, sia sulle modalità con cui tali termini possono essere interrotti.

Il termine ordinario di prescrizione per il bollo auto è di tre anni. Ciò significa che, trascorso tale arco di tempo senza alcuna richiesta formale, il debito si considera estinto. Ad esempio, per un bollo con scadenza nell’aprile 2022, il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2025. Se entro questa data non si riceve alcuna notifica valida, la Regione non può più pretendere il pagamento.
A interrompere il decorso della prescrizione sono solo atti ufficiali come l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo. Non basta una semplice comunicazione informale: occorre che l’atto sia notificato secondo le forme di legge, anche tramite posta con raccomandata. Se l’automobilista riceve una notifica, il termine triennale riparte da capo a decorrere dal giorno successivo.
Quando va in prescrizione il bollo auto?
La regola generale stabilisce che il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Questo periodo inizia a decorrere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto e termina il 31 dicembre del terzo anno. Durante questo arco di tempo, l’ente impositore deve notificare un atto interruttivo, altrimenti perde in modo definitivo il diritto di riscuotere la somma.
Le Regioni hanno l’obbligo di rispettare questo termine, senza eccezioni territoriali. In passato alcune amministrazioni, come quella piemontese, avevano applicato un termine di cinque anni, ma oggi la disciplina è uniforme su tutto il territorio nazionale.
Se entro questo periodo non viene notificato alcun atto, la pretesa è prescritta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il termine triennale resta valido anche in caso di mancata opposizione da parte del contribuente. Ciò significa che, contrariamente a quanto avviene per altri tributi come l’IVA o l’IRPEF, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione in decennale.
Al contrario, nel caso in cui l’automobilista decida di mettersi in regola e versare il bollo auto anche senza richieste formali, può avvalersi del ravvedimento operoso, ovvero un sistema che permette all’utente di rientrare in regola in modo autonomo, pagando una sanzione inferiore.
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato se la regolarizzazione del ritardo nel versamento della tassa di circolazione dell’auto avviene entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza della tassa di circolazione dell’auto, altrimenti non ha più motivo di esistere ed è probabile che ti arrivi una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere di pagare gli arretrati, compresi sanzioni e interessi.
Prima di procedere al pagamento è importante controllare sempre la data dell’atto, perché l’ente di riscossione potrebbe aver aspettato troppo ad inviare la richiesta e il diritto alla riscossione potrebbe essere prescritto.
Il bollo auto non versato non è più dovuto se caduto in prescrizione. In caso di richiesta di pagamento, dopo la prescrizione, non è obbligatorio versare l’imposta richiesta. Se l’ente di riscossione dovesse eseguire atti di pignoramento, è possibile ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.
Anche la giurisprudenza si è espressa in merito: il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1711/15, ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.
Come faccio a capire se il bollo auto è prescritto
Per verificare se un bollo non pagato è ormai prescritto, occorre innanzitutto individuare l’anno di riferimento.
Dopo averlo stabilito, bisogna controllare se, entro la fine del terzo anno, è stata notificata una cartella, un avviso di accertamento o qualsiasi altro atto interruttivo.
La notifica si considera valida anche se l’automobilista non ha ritirato la raccomandata: in questo caso, trascorsi dieci giorni dal deposito, l’atto si presume notificato per compiuta giacenza. Se nessun documento è stato notificato entro i termini, il debito è prescritto.
In caso di dubbi, è possibile richiedere all’ente competente copia della documentazione relativa alla presunta mora, per verificare eventuali atti notificati nei tempi previsti. Se si riceve una richiesta di pagamento oltre il termine di prescrizione, è possibile impugnare la prescrizione e chiederne l’annullamento.
Come fare ricorso se il bollo è prescritto?
Se dopo le verifiche la cartella risulta illegittima in quanto si riferisce a un bollo prescritto, ecco cosa si può fare entro 60 giorni dalla notifica:
- presentare un’istanza di sospensione legale della riscossione
Entro 220 giorni, l’ente di riscossione deve rispondere. Se non dovesse farlo entro il termine, si considera il ricorso accettato e la cartella annullata. Se invece dovesse rispondere rigettando la richiesta, allora bisognerà pagare oppure fare ricorso al giudice; - procedere per via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è una pagina dedicata al ricorso tributario con tutte le informazioni necessarie.
Durante l’istanza di ricorso, la cartella si considera sospesa, quindi non è possibile procedere al fermo dell’auto o ad altre forme di tutela del credito o di pignoramento. Però non sospende i termini per la richiesta del ricorso giudiziale (sempre di 60 giorni dalla notifica), quindi conviene fare entrambe le procedure descritte.
Esempio di prescrizione bollo auto
Se una tassa automobilistica riferita al 2022 resta non pagata e non ricevi alcun atto formale nel periodo 2023-2025, la prescrizione scatta il 31 dicembre 2025. In questo caso, una cartella notificata anche nei primi giorni del 2026 risulta illegittima.
Il contribuente può quindi presentare ricorso entro 60 giorni, eccependo la prescrizione e ottenendo l’annullamento dell’atto.
Il conteggio va fatto aggiungendo sì 3 anni, ma prendendo come data di scadenza quella dell’anno solare. Il calcolo degli anni necessari alla prescrizione è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016.
Prescrizione bollo auto: 3 consigli
Gestire in modo corretto la prescrizione del bollo auto può evitare richieste di pagamento illegittime e inutili contenziosi. Ecco tre suggerimenti fondamentali per tutelarsi:
- accertarsi di non avere ricevuto nessuna notifica di richiesta di pagamento.
Nei tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate non devono aver notificato alcuna richiesta di pagamento, altrimenti si interrompe la prescrizionee il conteggio dei tre anni dovrà ripartire da capo dal giorno successivo. Per esempio, se il bollo auto si prescrive il 31 dicembre 2025 e la Regione o l’Agenzia delle Entrate ti invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento il 20 ottobre 2025, la prescrizione si compie il 20 ottobre 2028; - controllare la data giusta.
La data di riferimento NON è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione presso gli uffici postali. Se ad esempio a gennaio 2025 è arrivata una richiesta di pagamento del bollo del 2021, sarà in prescrizione solo se la data di consegna all’ufficio postale sia avvenuta oltre il 31 dicembre 2024. - fare ricorso entro 60 giorni.Una volta accertato che il bollo è prescritto bisogna fare ricorso entro 60 giorni.
Per una maggiore tutela, è importante conservare sempre la documentazione relativa ai pagamenti. Le ricevute, anche se datate, sono la prova più efficace per dimostrare di aver saldato il tributo.
Buongiorno Dott. Russo,
ho un quesito da porle :
Avevo un'auto che ho venduto nel 2008.
Nel biennio 2003/2004 non ho pagato il bollo auto ( scadenze rispettive Aprile 2004 ed Aprile 2005.
A luglio 2006 mi è arrivato un preavviso di accertamento per le due annualità non corrisposte alle quali non ho dato risposta.
A dicembre 2007 mi è arrivato un avviso di accertamento per le due annualità non corrisposte alle quali anche stavolta non ho dato risposta.
A luglio 2009 mi è arrivato una ingiunzione per il pagamento delle due annualità non corrisposte alle quali non ho dato risposta.
Nel 2010 ho acquistato un vecchio scooter.
Purtroppo, ad inizio luglio 2014 mi è arrivato una comunicazione di FERMO DI BENI MOBILI REGISTRATI che mi intima a pagare entro la prossima settimana le due annualità non corrisposte.
Essendo trascorsi 5 anni dalla loro ultima comunicazione ( luglio 2009 ), sono tenuto a pagare o posso impognare quest'ultima per prescrizione dei termini ?
La ringrazio per una sua sollecita risposta...
BRUNO da TORINO
Ciao Bruno,
da quello che mi racconti sembrano prescritti, ma la Regione Piemonte reputa che gli anni per la prescrizione siano 5 e non 3. In merito ci sono fiumi di discussioni.
Buongiorno Salvatore mi è arrivato un avviso in data 15/07/2014 della Regione Toscana per mancato pagamento bolli auto e motoveicolo per il periodo di tributo: per la macchina gennaio 2012/dicembre 2012 e Gennaio 2013/Dicembre 2013 e per il motorino febbraio 2012/Gennaio 2013 e Febbraio 2013/Gennaio 2014 ....volevo sapere se per il 2012 il bollo della macchina e del motorino sono andati in prescrizione e se si cosa devo fare. Grazie infinite se risponderai
Ciao Alessandra,
quei bolli non sono prescritti, lo sarebbero il 31/12/2015
buona sera ;vorrei un informazione, proprio oggi ho trovato nella buca delle lettere, una lettera di equitalia ( una busta bianca ) all interno di questa busta una comunicazione preliminare all avvio delle procedure esecutive cautelari etc etc, per una tassa automobilistica non pagata per l anno 2008 e due per l anno 2010 ( suppongo due perche risultano due voci diverse come tassa automobilista non pagata ) . In qualsiasi dicitura non risulta mai la targa di nessun veicolo ,cioe del tipo lei deve pagare e basta. Comunque volevo sapere quanto tempo passa prima della prescrizione per la liguria? Fermo amministrativo .....visto che non risultano le targhe dei veicoli e i suddetti veicoli sono stati bonificati ,come funziona?....ma soprattutto io da gennaio 2014 sono residente in francia! come mi devo comportare?
Grazie per la sua attenzione
Buongiorno, mi è stato consegnato 2 giorni fa una comunicazione preventiva per fermo di beni per una tassa auto anno 2004 con accertamento notificato il 17/12/2008 su un'auto che avevo proprio nel 2004 acquistato da un concessionario e sinceramente non ricordo e non so se fosse stato pagato.
Potreste per cortesia dirmi se è prescritto? E a chi rivolgermi?
Vi ringrazio infinitamente.
Ciao Cinzia,
non posso dirtelo con certezza, perché bisogna vedere tutte le notifiche che hai ricevuto e capire se tra l'una e l'altra sono passati 3 anni.
Salve ...forse la mia vicenda e' ancora più grave di tutte in quanto acquistata la macchina nel 2001 pagati i seguenti bolli fino al 2004 da allora ( dal 2004) x causa personali nn ho più pagato il bollo fino ad oggi senza ricevere nessuna cartella esattoriale e dato che vorrei vendere l auto o rottamarla cosa mi consigliate di fare?