La prescrizione del bollo auto è un tema che è sempre motivo di discussione tra gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta regionale obbligatoria, dovuta per il semplice possesso del veicolo.
È oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regioni come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, o dalla Regione stessa per le altre. La normativa in vigore stabilisce regole precise sia sui termini entro i quali l’ente impositore può richiedere il pagamento, sia sulle modalità con cui tali termini possono essere interrotti.

Il termine ordinario di prescrizione per il bollo auto è di tre anni. Ciò significa che, trascorso tale arco di tempo senza alcuna richiesta formale, il debito si considera estinto. Ad esempio, per un bollo con scadenza nell’aprile 2022, il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2025. Se entro questa data non si riceve alcuna notifica valida, la Regione non può più pretendere il pagamento.
A interrompere il decorso della prescrizione sono solo atti ufficiali come l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo. Non basta una semplice comunicazione informale: occorre che l’atto sia notificato secondo le forme di legge, anche tramite posta con raccomandata. Se l’automobilista riceve una notifica, il termine triennale riparte da capo a decorrere dal giorno successivo.
Quando va in prescrizione il bollo auto?
La regola generale stabilisce che il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Questo periodo inizia a decorrere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto e termina il 31 dicembre del terzo anno. Durante questo arco di tempo, l’ente impositore deve notificare un atto interruttivo, altrimenti perde in modo definitivo il diritto di riscuotere la somma.
Le Regioni hanno l’obbligo di rispettare questo termine, senza eccezioni territoriali. In passato alcune amministrazioni, come quella piemontese, avevano applicato un termine di cinque anni, ma oggi la disciplina è uniforme su tutto il territorio nazionale.
Se entro questo periodo non viene notificato alcun atto, la pretesa è prescritta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il termine triennale resta valido anche in caso di mancata opposizione da parte del contribuente. Ciò significa che, contrariamente a quanto avviene per altri tributi come l’IVA o l’IRPEF, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione in decennale.
Al contrario, nel caso in cui l’automobilista decida di mettersi in regola e versare il bollo auto anche senza richieste formali, può avvalersi del ravvedimento operoso, ovvero un sistema che permette all’utente di rientrare in regola in modo autonomo, pagando una sanzione inferiore.
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato se la regolarizzazione del ritardo nel versamento della tassa di circolazione dell’auto avviene entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza della tassa di circolazione dell’auto, altrimenti non ha più motivo di esistere ed è probabile che ti arrivi una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere di pagare gli arretrati, compresi sanzioni e interessi.
Prima di procedere al pagamento è importante controllare sempre la data dell’atto, perché l’ente di riscossione potrebbe aver aspettato troppo ad inviare la richiesta e il diritto alla riscossione potrebbe essere prescritto.
Il bollo auto non versato non è più dovuto se caduto in prescrizione. In caso di richiesta di pagamento, dopo la prescrizione, non è obbligatorio versare l’imposta richiesta. Se l’ente di riscossione dovesse eseguire atti di pignoramento, è possibile ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.
Anche la giurisprudenza si è espressa in merito: il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1711/15, ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.
Come faccio a capire se il bollo auto è prescritto
Per verificare se un bollo non pagato è ormai prescritto, occorre innanzitutto individuare l’anno di riferimento.
Dopo averlo stabilito, bisogna controllare se, entro la fine del terzo anno, è stata notificata una cartella, un avviso di accertamento o qualsiasi altro atto interruttivo.
La notifica si considera valida anche se l’automobilista non ha ritirato la raccomandata: in questo caso, trascorsi dieci giorni dal deposito, l’atto si presume notificato per compiuta giacenza. Se nessun documento è stato notificato entro i termini, il debito è prescritto.
In caso di dubbi, è possibile richiedere all’ente competente copia della documentazione relativa alla presunta mora, per verificare eventuali atti notificati nei tempi previsti. Se si riceve una richiesta di pagamento oltre il termine di prescrizione, è possibile impugnare la prescrizione e chiederne l’annullamento.
Come fare ricorso se il bollo è prescritto?
Se dopo le verifiche la cartella risulta illegittima in quanto si riferisce a un bollo prescritto, ecco cosa si può fare entro 60 giorni dalla notifica:
- presentare un’istanza di sospensione legale della riscossione
Entro 220 giorni, l’ente di riscossione deve rispondere. Se non dovesse farlo entro il termine, si considera il ricorso accettato e la cartella annullata. Se invece dovesse rispondere rigettando la richiesta, allora bisognerà pagare oppure fare ricorso al giudice; - procedere per via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è una pagina dedicata al ricorso tributario con tutte le informazioni necessarie.
Durante l’istanza di ricorso, la cartella si considera sospesa, quindi non è possibile procedere al fermo dell’auto o ad altre forme di tutela del credito o di pignoramento. Però non sospende i termini per la richiesta del ricorso giudiziale (sempre di 60 giorni dalla notifica), quindi conviene fare entrambe le procedure descritte.
Esempio di prescrizione bollo auto
Se una tassa automobilistica riferita al 2022 resta non pagata e non ricevi alcun atto formale nel periodo 2023-2025, la prescrizione scatta il 31 dicembre 2025. In questo caso, una cartella notificata anche nei primi giorni del 2026 risulta illegittima.
Il contribuente può quindi presentare ricorso entro 60 giorni, eccependo la prescrizione e ottenendo l’annullamento dell’atto.
Il conteggio va fatto aggiungendo sì 3 anni, ma prendendo come data di scadenza quella dell’anno solare. Il calcolo degli anni necessari alla prescrizione è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016.
Prescrizione bollo auto: 3 consigli
Gestire in modo corretto la prescrizione del bollo auto può evitare richieste di pagamento illegittime e inutili contenziosi. Ecco tre suggerimenti fondamentali per tutelarsi:
- accertarsi di non avere ricevuto nessuna notifica di richiesta di pagamento.
Nei tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate non devono aver notificato alcuna richiesta di pagamento, altrimenti si interrompe la prescrizionee il conteggio dei tre anni dovrà ripartire da capo dal giorno successivo. Per esempio, se il bollo auto si prescrive il 31 dicembre 2025 e la Regione o l’Agenzia delle Entrate ti invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento il 20 ottobre 2025, la prescrizione si compie il 20 ottobre 2028; - controllare la data giusta.
La data di riferimento NON è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione presso gli uffici postali. Se ad esempio a gennaio 2025 è arrivata una richiesta di pagamento del bollo del 2021, sarà in prescrizione solo se la data di consegna all’ufficio postale sia avvenuta oltre il 31 dicembre 2024. - fare ricorso entro 60 giorni.Una volta accertato che il bollo è prescritto bisogna fare ricorso entro 60 giorni.
Per una maggiore tutela, è importante conservare sempre la documentazione relativa ai pagamenti. Le ricevute, anche se datate, sono la prova più efficace per dimostrare di aver saldato il tributo.
Egregio Signor Russo
Mi farebbe piacere sottoporle la mia situazione.
Ho acquistato l'auto il 09/09/2011, pagato il bollo il 04/10/2011 (valido fino agosto 2012) perchè secondo il concessionario avevo tempo 30 giorni: scopro di dover pagare (oltre ai 269.61 per i 12 mesi) 2.20€ di sanzioni...?? Ho pagato il bollo per quando l'auto ce l'aveva il concessionario?
A settembre del 2012 vado dal tabacchino per pagare il bollo, ma mi viene rifiutato il pagamento (dalla macchinetta) e il tabaccaio mi dice che devo pagare a gennaio....resto confuso ma fiducioso.
Il 28/01/2013 pago il bollo fino dicembre 2013 e senza sanzioni( 269.61)...quindi il tabaccaio aveva ragione!
Gli anni seguenti tutto regolare.
A maggio 2015 l'agenzia delle entrate mi dice che non ho pagato il bollo di tutto il 2012 e che devo 269.61 +80.88 di sanzioni + 28.30 di interessi.
Mi pare di capire che se avessero ragione, avrebbero avuto tempo fino a luglio 2015 per notificarmi la multa....quindi hanno aspettato il massimo dei tempi per avere il massimo dei soldi...
Perchè però non mi è stato permesso dal sistema telematico di pagare il bollo a settembre 2012?
Perchè a gennaio 2013 non mi è stata notificata una sanzione?
Perchè calcolano la multa su tutto il 2012?
Grazie e scusate se mi sono dilungato
Ciao Denis,
la richiesta ti è arrivata nei termini, questo bollo non è prescritto. Il resto è veramente drammatico, c'è molta burocrazia e la parte informatica è utilizzata a singhiozzo e male. Il tuo caso poteva essere gestito in modo molto più snello ed efficiente.
Prima notifica da parte della Regione Lazio del bollo auto non pagato dell' anno 2008 il 05-11-2011.
Seconda notifica, sempre per lo stesso bollo e la stessa auto, cartella esattoriale da parte dell' Equitalia, 18-05-2015.
Desidero sapere se in base alla sua competenza,debbo o non debbo pagare la cartella esattoriale o in ogni caso debbo
fare ricorso e se c'è eventualmente un modulo prestampato da riempire e da inviare a quale ufficio competente.
Nel ringraziarla anticipatamente della sua cortese risposta, la saluto distintamente. Nino
Per qualsiasi info ,contattatemi.
Buongiorno Nazarena,
ho un problema che da diversi giorni mi affligge, mi spiego:
ero possessore di un motociclo che ho venduto tramite atto di delega, in data 04/08/2012. La tassa di proprietà di questo motociclo scadeva in data 31/07/2012. Avendo un mese di tempo, esattamente fino al 31/8/12, non l'ho pagata pensando che l'avrebbe fatto di buon cuore il nuovo proprietario.
La settimana scorsa il delegato alla vendita della mia moto ha ricevuto una cartella esattoriale di equitalia reclamando il pagamento della tassa relativamente all'anno 2012/2013.
Ora, sperando di essere stato chiaro nella descrizione, le mie domande sono:
1. mi consiglia di pagarla o aspettare che la cartella sia a me intestata?;
2. se dovessi aspettare che mi arrivi personalmente, e superi i tempi di prescrizione, come devo comportarmi?
3. in questo caso quali sono i tempi di prescrizione?
grazie anticipatamente per l'attenzione
Buonasera...e grazie in anticipo. In data 01/052012 ho pagato bollo per mia auto. In data 09/10/2012 mi hanno rubato l'auto: fatta denuncia c/o carabinieri ed assicurazione ma NON al pra (in questo caso non lo sapevo e non mi è stato neanche consigliato)...Quindi NON ho neanche richiesto rimborso tassa bollo al pra in quanto scadeva nell'aprile 2013. Ora cosa mi consiglia di fare? saluti e grazie
Buongiorno dr. Russo, se cortesemente mi può aiutare : Bollo auto non pagato per il 2008 - Prima notifica da parte della Regione Lazio il 05-11-2011 - Seconda notifica da parte dell'Equitalia il 18-05-2015.
Secondo lei e per la sua competenza, debbo o non debbo pagarla questa cartella esattoriale ?
La ringrazio anticipatamente per la sua risposta e la saluto cordialmente. Nino
Buonasera e grazie in anticipo. In data 01/05/2012 ho pagato il bollo per la mia auto. In data 09/10/2012 mi hanno rubato l'auto: fatta denuncia c/o carabinieri ed assicurazione ma NON al pra (in questo caso non lo sapevo e non mi è stato neanche consigliato). Quindi NON ho neanche richiesto rimborso tassa bollo al pra in quanto scadeva nell'aprile 2013. Ora cosa mi consiglia di fare? saluti e grazie
Ciao Mauro,
sicuramente di fare una dichiarazione della perdita di possesso portando la documentazione del furto