Prescrizione bollo auto

Bollo auto non dovuto per prescrizione e decorrenza dei termini: ricorso, autotutela e istanza di sospensione contro la cartella Equitalia. Vediamo i problemi più frequenti dovuti alla perdita di possesso e fermo amministrativo.

La prescrizione del bollo auto è un tema che è sempre motivo di discussione tra gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta regionale obbligatoria, dovuta per il semplice possesso del veicolo.

È oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regioni come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, o dalla Regione stessa per le altre. La normativa in vigore stabilisce regole precise sia sui termini entro i quali l’ente impositore può richiedere il pagamento, sia sulle modalità con cui tali termini possono essere interrotti.

prescrizione bollo auto

Il termine ordinario di prescrizione per il bollo auto è di tre anni. Ciò significa che, trascorso tale arco di tempo senza alcuna richiesta formale, il debito si considera estinto. Ad esempio, per un bollo con scadenza nell’aprile 2022, il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2025. Se entro questa data non si riceve alcuna notifica valida, la Regione non può più pretendere il pagamento.

A interrompere il decorso della prescrizione sono solo atti ufficiali come l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo. Non basta una semplice comunicazione informale: occorre che l’atto sia notificato secondo le forme di legge, anche tramite posta con raccomandata. Se l’automobilista riceve una notifica, il termine triennale riparte da capo a decorrere dal giorno successivo.

Quando va in prescrizione il bollo auto?

La regola generale stabilisce che il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Questo periodo inizia a decorrere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto e termina il 31 dicembre del terzo anno. Durante questo arco di tempo, l’ente impositore deve notificare un atto interruttivo, altrimenti perde in modo definitivo il diritto di riscuotere la somma.

Le Regioni hanno l’obbligo di rispettare questo termine, senza eccezioni territoriali. In passato alcune amministrazioni, come quella piemontese, avevano applicato un termine di cinque anni, ma oggi la disciplina è uniforme su tutto il territorio nazionale.

Se entro questo periodo non viene notificato alcun atto, la pretesa è prescritta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il termine triennale resta valido anche in caso di mancata opposizione da parte del contribuente. Ciò significa che, contrariamente a quanto avviene per altri tributi come l’IVA o l’IRPEF, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione in decennale.

Al contrario, nel caso in cui l’automobilista decida di mettersi in regola e versare il bollo auto anche senza richieste formali, può avvalersi del ravvedimento operoso, ovvero un sistema che permette all’utente di rientrare in regola in modo autonomo, pagando una sanzione inferiore.

Il ravvedimento operoso può essere utilizzato se la regolarizzazione del ritardo nel versamento della tassa di circolazione dell’auto avviene entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza della tassa di circolazione dell’auto, altrimenti non ha più motivo di esistere ed è probabile che ti arrivi una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere di pagare gli arretrati, compresi sanzioni e interessi.

Prima di procedere al pagamento è importante controllare sempre la data dell’atto, perché l’ente di riscossione potrebbe aver aspettato troppo ad inviare la richiesta e il diritto alla riscossione potrebbe essere prescritto.

Il bollo auto non versato non è più dovuto se caduto in prescrizione. In caso di richiesta di pagamento, dopo la prescrizione, non è obbligatorio versare l’imposta richiesta. Se l’ente di riscossione dovesse eseguire atti di pignoramento, è possibile ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.

Anche la giurisprudenza si è espressa in merito: il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1711/15, ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.

Come faccio a capire se il bollo auto è prescritto

Per verificare se un bollo non pagato è ormai prescritto, occorre innanzitutto individuare l’anno di riferimento.

Dopo averlo stabilito, bisogna controllare se, entro la fine del terzo anno, è stata notificata una cartella, un avviso di accertamento o qualsiasi altro atto interruttivo.

La notifica si considera valida anche se l’automobilista non ha ritirato la raccomandata: in questo caso, trascorsi dieci giorni dal deposito, l’atto si presume notificato per compiuta giacenza. Se nessun documento è stato notificato entro i termini, il debito è prescritto.

In caso di dubbi, è possibile richiedere all’ente competente copia della documentazione relativa alla presunta mora, per verificare eventuali atti notificati nei tempi previsti. Se si riceve una richiesta di pagamento oltre il termine di prescrizione, è possibile impugnare la prescrizione e chiederne l’annullamento.

Come fare ricorso se il bollo è prescritto?

Se dopo le verifiche la cartella risulta illegittima in quanto si riferisce a un bollo prescritto, ecco cosa si può fare entro 60 giorni dalla notifica:

  • presentare un’istanza di sospensione legale della riscossione
    Entro 220 giorni, l’ente di riscossione deve rispondere. Se non dovesse farlo entro il termine, si considera il ricorso accettato e la cartella annullata. Se invece dovesse rispondere rigettando la richiesta, allora bisognerà pagare oppure fare ricorso al giudice;
  • procedere per via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale  Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è una pagina dedicata al ricorso tributario con tutte le informazioni necessarie.

Durante l’istanza di ricorso, la cartella si considera sospesa, quindi non è possibile procedere al fermo dell’auto o ad altre forme di tutela del credito o di pignoramento. Però non sospende i termini per la richiesta del ricorso giudiziale (sempre di 60 giorni dalla notifica), quindi conviene fare entrambe le procedure descritte.

Esempio di prescrizione bollo auto

Se una tassa automobilistica riferita al 2022 resta non pagata e non ricevi alcun atto formale nel periodo 2023-2025, la prescrizione scatta il 31 dicembre 2025. In questo caso, una cartella notificata anche nei primi giorni del 2026 risulta illegittima.

Il contribuente può quindi presentare ricorso entro 60 giorni, eccependo la prescrizione e ottenendo l’annullamento dell’atto.

Il conteggio va fatto aggiungendo sì 3 anni, ma prendendo come data di scadenza quella dell’anno solare. Il calcolo degli anni necessari alla prescrizione è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016.

Prescrizione bollo auto: 3 consigli

Gestire in modo corretto la prescrizione del bollo auto può evitare richieste di pagamento illegittime e inutili contenziosi. Ecco tre suggerimenti fondamentali per tutelarsi:

  • accertarsi di non avere ricevuto nessuna notifica di richiesta di pagamento.
    Nei tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate non devono aver notificato alcuna richiesta di pagamento, altrimenti si interrompe la prescrizionee il conteggio dei tre anni dovrà ripartire da capo dal giorno successivo. Per esempio, se il bollo auto si prescrive il 31 dicembre 2025 e la Regione o l’Agenzia delle Entrate ti invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento il 20 ottobre 2025, la prescrizione si compie il 20 ottobre 2028;
  • controllare la data giusta.
    La data di riferimento NON è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione presso gli uffici postali. Se ad esempio a gennaio 2025 è arrivata una richiesta di pagamento del bollo del 2021, sarà in prescrizione solo se la data di consegna all’ufficio postale sia avvenuta oltre il 31 dicembre 2024.
  • fare ricorso entro 60 giorni.Una volta accertato che il bollo è prescritto bisogna fare ricorso entro 60 giorni.

Per una maggiore tutela, è importante conservare sempre la documentazione relativa ai pagamenti. Le ricevute, anche se datate, sono la prova più efficace per dimostrare di aver saldato il tributo.

Altri Articoli

Risposte

  1. Salve,
    un mio parente anziano ha ricevuto un'atto di notifica in data odierna per bollo che doveva pagare a settembre 2012 per una fiat. Fine 2011 lo stesso parente aveva intestato l'auto ad unamico donandogliela e recandosi al comune (credo sia solo atto di vendita?) quest'ultimo giustamente subito dopo aveva fatto anche l'assicurazione, ma entro i 60 gg. non fece altro. Nel 2012 l'amico vende l'auto per una cifra irrisoria perchè aveva bisogno di un'auto con meno problemi meccanici.... Ora a questo mio parente arriva questa notifica ma purtroppo non ha alcun documento se non le vecchie assicurazioni da lui pagate fino al 2011 e il suo amico non si ritrova neppure alcun documento se non l'assicurazione che parte da fine 2011 e prosegue con la nuova auto che acquistò dopo aver tolto la fiat. Mi aiuta a capirci qualcosa? grazie

  2. Salve purtroppo non pago il bollo da 4-5 anni.... ora vorrei iniziare a pagarli.... posso recarmi in una qualsiasi agenzia per capire un pò la mia situazione? E sull auto adesso ho il fermo amministrativo? Grazie

  3. Dott. Salvatore Russo, buongiorno,
    Questa mattina ho ricevuto dall'Equitalia una richiesta per tassa di una mia vecchia auto , Le riporto testualmente quanto scritto:
    RUOLO N.2015/000233
    RESO ESECUTIVO IN DATA 02/02/2015
    RUOLO ORDINARIO
    PROCESSO VERBALE TASSA AUTO ANNO 09 NUMERO 065009 TARGA CE 838 KK
    Premetto che l'auto è stata rottamata nel 2011.
    Precedentemente ho ricevuto ancora una notifica,sempre per la stessa auto, per l'anno 2008, che ho ripagato per non aver tempo e non avere grattacapi.
    Sapevo dei tre anni ma ho distrutti i documenti per non essere sommerso da cartaccia.
    Mi dica....devo o no pagare questa richiesta arrivatami questa mattina?
    La ringrazio anticipatamente

    1. Ciao Antonio,
      se mi chiedi se devi pagare, ti posso rispondere solo di sì, in quanto questa è una tassa che dobbiamo pagare tutti.
      In merito alla prescrizione invece, da quello che mi dici potresti fare ricorso

  4. Gentile dott.russo ,
    buon giorno .
    volevo chiederle se veramente l'Unione europea sta multando il nostro paese che fa pagare ai propri cittadini il "bollo auto"e se si perche' dovremo foraggiare le casse dello stato contravvenendo ad un dic tat europeo(pagando perlopiù una sanzione)??
    ho inoltre ricevuto una cartella esattoriale di equitalia per un bollo del 2012 non pagato,come debbo comportarmi?

    1. Ciao Fabrizio,
      no caspita, è una bufala vecchissima dura a morire https://www.6sicuro.it/blog/bollo-auto-sanzione-europa

      In merito al bollo del 2012, non è prescritto, è da pagare

  5. Buongiorno Sig. Russo, per bolli non pagati dal 2006 sino al 2013 per un'autovettura in seguito demolita, il mio ex marito dice di non aver avuto mai alcuna notifica in merito. Dato che mi sono separata da poco, come faccio a sapere se invece sono state notificate? Mi devo rivolgere all'Equitalia del mio distretto? All'Ufficio ACI della mia città non ne sanno nulla, mi sa dire gentilmente qualcosa in merito?
    La ringrazio anticipatamente.

    1. Ciao Silvia,
      che l'ACI non ne sappiano nulla mi fa strano. Dovresti dirmi per favore regione di residenza e se ovviamente la macchina è sempre stata intestata a te o meno

Pagina1 Pagina2 Pagina3 Pagina4 Pagina5 Pagina6 Pagina7 Pagina8 Pagina9 Pagina10 Pagina11 Pagina12 Pagina13 Pagina14 Pagina15 Pagina16 Pagina17 Pagina18 Pagina19 Pagina20 Pagina21 Pagina22 Pagina23 Pagina24 Pagina25 Pagina26 Pagina27 Pagina28 Pagina29 Pagina30 Pagina31 Pagina32 Pagina33 Pagina34 Pagina35 Pagina36 Pagina37 Pagina38 Pagina39 Pagina40 Pagina41 Pagina42 Pagina43 Pagina44 Pagina45 Pagina46 Pagina47 Pagina48 Pagina49 Pagina50 Pagina51 Pagina52 Pagina53 Pagina54 Pagina55 Pagina56 Pagina57 Pagina58 Pagina59 Pagina60 Pagina61 Pagina62 Pagina63 Pagina64 Pagina65 Pagina66 Pagina67 Pagina68 Pagina69 Pagina70 Pagina71 Pagina72 Pagina73 Pagina74 Pagina75 Pagina76 Pagina77 Pagina78 Pagina79 Pagina80 Pagina81 Pagina82 Pagina83 Pagina84 Pagina85 Pagina86 Pagina87 Pagina88 Pagina89 Pagina90 Pagina91 Pagina92 Pagina93 Pagina94 Pagina95 Pagina96 Pagina97 Pagina98 Pagina99 Pagina100 Pagina101 Pagina102 Pagina103 Pagina104 Pagina105 Pagina106 Pagina107 Pagina108 Pagina109 Pagina110

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *