La prescrizione del bollo auto è un tema che è sempre motivo di discussione tra gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta regionale obbligatoria, dovuta per il semplice possesso del veicolo.
È oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regioni come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, o dalla Regione stessa per le altre. La normativa in vigore stabilisce regole precise sia sui termini entro i quali l’ente impositore può richiedere il pagamento, sia sulle modalità con cui tali termini possono essere interrotti.

Il termine ordinario di prescrizione per il bollo auto è di tre anni. Ciò significa che, trascorso tale arco di tempo senza alcuna richiesta formale, il debito si considera estinto. Ad esempio, per un bollo con scadenza nell’aprile 2022, il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2025. Se entro questa data non si riceve alcuna notifica valida, la Regione non può più pretendere il pagamento.
A interrompere il decorso della prescrizione sono solo atti ufficiali come l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo. Non basta una semplice comunicazione informale: occorre che l’atto sia notificato secondo le forme di legge, anche tramite posta con raccomandata. Se l’automobilista riceve una notifica, il termine triennale riparte da capo a decorrere dal giorno successivo.
Quando va in prescrizione il bollo auto?
La regola generale stabilisce che il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Questo periodo inizia a decorrere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto e termina il 31 dicembre del terzo anno. Durante questo arco di tempo, l’ente impositore deve notificare un atto interruttivo, altrimenti perde in modo definitivo il diritto di riscuotere la somma.
Le Regioni hanno l’obbligo di rispettare questo termine, senza eccezioni territoriali. In passato alcune amministrazioni, come quella piemontese, avevano applicato un termine di cinque anni, ma oggi la disciplina è uniforme su tutto il territorio nazionale.
Se entro questo periodo non viene notificato alcun atto, la pretesa è prescritta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il termine triennale resta valido anche in caso di mancata opposizione da parte del contribuente. Ciò significa che, contrariamente a quanto avviene per altri tributi come l’IVA o l’IRPEF, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione in decennale.
Al contrario, nel caso in cui l’automobilista decida di mettersi in regola e versare il bollo auto anche senza richieste formali, può avvalersi del ravvedimento operoso, ovvero un sistema che permette all’utente di rientrare in regola in modo autonomo, pagando una sanzione inferiore.
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato se la regolarizzazione del ritardo nel versamento della tassa di circolazione dell’auto avviene entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza della tassa di circolazione dell’auto, altrimenti non ha più motivo di esistere ed è probabile che ti arrivi una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere di pagare gli arretrati, compresi sanzioni e interessi.
Prima di procedere al pagamento è importante controllare sempre la data dell’atto, perché l’ente di riscossione potrebbe aver aspettato troppo ad inviare la richiesta e il diritto alla riscossione potrebbe essere prescritto.
Il bollo auto non versato non è più dovuto se caduto in prescrizione. In caso di richiesta di pagamento, dopo la prescrizione, non è obbligatorio versare l’imposta richiesta. Se l’ente di riscossione dovesse eseguire atti di pignoramento, è possibile ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.
Anche la giurisprudenza si è espressa in merito: il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1711/15, ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.
Come faccio a capire se il bollo auto è prescritto
Per verificare se un bollo non pagato è ormai prescritto, occorre innanzitutto individuare l’anno di riferimento.
Dopo averlo stabilito, bisogna controllare se, entro la fine del terzo anno, è stata notificata una cartella, un avviso di accertamento o qualsiasi altro atto interruttivo.
La notifica si considera valida anche se l’automobilista non ha ritirato la raccomandata: in questo caso, trascorsi dieci giorni dal deposito, l’atto si presume notificato per compiuta giacenza. Se nessun documento è stato notificato entro i termini, il debito è prescritto.
In caso di dubbi, è possibile richiedere all’ente competente copia della documentazione relativa alla presunta mora, per verificare eventuali atti notificati nei tempi previsti. Se si riceve una richiesta di pagamento oltre il termine di prescrizione, è possibile impugnare la prescrizione e chiederne l’annullamento.
Come fare ricorso se il bollo è prescritto?
Se dopo le verifiche la cartella risulta illegittima in quanto si riferisce a un bollo prescritto, ecco cosa si può fare entro 60 giorni dalla notifica:
- presentare un’istanza di sospensione legale della riscossione
Entro 220 giorni, l’ente di riscossione deve rispondere. Se non dovesse farlo entro il termine, si considera il ricorso accettato e la cartella annullata. Se invece dovesse rispondere rigettando la richiesta, allora bisognerà pagare oppure fare ricorso al giudice; - procedere per via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è una pagina dedicata al ricorso tributario con tutte le informazioni necessarie.
Durante l’istanza di ricorso, la cartella si considera sospesa, quindi non è possibile procedere al fermo dell’auto o ad altre forme di tutela del credito o di pignoramento. Però non sospende i termini per la richiesta del ricorso giudiziale (sempre di 60 giorni dalla notifica), quindi conviene fare entrambe le procedure descritte.
Esempio di prescrizione bollo auto
Se una tassa automobilistica riferita al 2022 resta non pagata e non ricevi alcun atto formale nel periodo 2023-2025, la prescrizione scatta il 31 dicembre 2025. In questo caso, una cartella notificata anche nei primi giorni del 2026 risulta illegittima.
Il contribuente può quindi presentare ricorso entro 60 giorni, eccependo la prescrizione e ottenendo l’annullamento dell’atto.
Il conteggio va fatto aggiungendo sì 3 anni, ma prendendo come data di scadenza quella dell’anno solare. Il calcolo degli anni necessari alla prescrizione è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016.
Prescrizione bollo auto: 3 consigli
Gestire in modo corretto la prescrizione del bollo auto può evitare richieste di pagamento illegittime e inutili contenziosi. Ecco tre suggerimenti fondamentali per tutelarsi:
- accertarsi di non avere ricevuto nessuna notifica di richiesta di pagamento.
Nei tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate non devono aver notificato alcuna richiesta di pagamento, altrimenti si interrompe la prescrizionee il conteggio dei tre anni dovrà ripartire da capo dal giorno successivo. Per esempio, se il bollo auto si prescrive il 31 dicembre 2025 e la Regione o l’Agenzia delle Entrate ti invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento il 20 ottobre 2025, la prescrizione si compie il 20 ottobre 2028; - controllare la data giusta.
La data di riferimento NON è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione presso gli uffici postali. Se ad esempio a gennaio 2025 è arrivata una richiesta di pagamento del bollo del 2021, sarà in prescrizione solo se la data di consegna all’ufficio postale sia avvenuta oltre il 31 dicembre 2024. - fare ricorso entro 60 giorni.Una volta accertato che il bollo è prescritto bisogna fare ricorso entro 60 giorni.
Per una maggiore tutela, è importante conservare sempre la documentazione relativa ai pagamenti. Le ricevute, anche se datate, sono la prova più efficace per dimostrare di aver saldato il tributo.
Buongiorno,
scusate per la mia domanda: a Dicembre 2016 mi è arrivata cartella Equitalia per la riscossione bollo auto non pagato del 2010 e 2011. Sono andato sulla voce Sospensione del sito di Equitalia, dove ho inviato ricevuta di pagamento bollo auto 2010, mentre quello 2011 non sono riuscito a trovarlo, ma sono sicuro di averlo pagato. A Febbraio 2017 mi è arrivata lettera della Regione Lombardia dove dice che dai loro archivi risultano non pagati e quindi Equitalia provvederà alla riscossione.
Io mi chiedo, se ho mandato copia del pagamento bollo 2010, con tutto che era ormai andata in prescrizione, compreso quello del 2011, perchè la Regione Lombardia mi dice che devo pagare? Sinceramente non so più cosa fare!!!!!!!! E' mai possibile che in Italia un cittadino per far valere le sue ragioni avendo ragione verso Equitalia, A.D.E. e Regioni deve spendere soldi per un legale che lo tuteli? Possibile che sono sempre i cittadini a dover pagare con tutto che sono in regola, visto che con questi Enti succhia sangue non puoi fare niente con tutto che ti mandano cartelle per tasse andate già pagate e andate inoltre in prescrizione?
Chiedo cortesemente delucidazioni da parte Vostra per sapere come comportarmi riguardo al mio quesito?
Ringraziandovi anticipatamente, attendo risposta in merito.
Grazie
Ciao Lino,
Se non hai ricevuto altri avvisi in precedenza, la cartella Equitalia relativa ai bolli non pagati del 2010-2011 va in prescrizione. In questo caso devi agire secondo la procedura che abbiamo descritto nell'articolo.
Buongiorno ho ricevuto il 18.01.2017 una cartella esattoriale per dei bolli non pagati del 2010 , dai dati della cartella vedo che l’ accertamento è avvenuto in data 18.10.2013 e notificato in data 08.01.2014(anche se a me non risulta alcuna notifica), volevo chiedervi se si possono ritenere prescritti. Grazie
Ciao Marcello,
Avendo ricevuto in passato le notifiche, sei tenuto a pagare il bollo.
Grazie pel la risposta, quindi va pagato anche se la notifica dell' accertamento è avvenuta oltre il terzo anno.
Buongiorno ho ricevuto 10 febb 2016 una lettera dall'agenzia dell'entrate con Oggetto- definizione agevolata anni 2000-2006 che rimanda ad un avviso mai ricevuto nel loro sito vedo un mancato pagamento del bollo 2012. è da pagare? devo fare ricorso' grazie
Ciao Guglielmo,
Se non hai ricevuto altri avvisi in precedenza, puoi chiederne la prescrizione.
pregiatissimo dottor russo, ho ricevuto una raccomandata dalla Regione Piemonte nel mese di ottobre 2016 Per un bollo auto non pagato nell'anno 2014 Con la modica cifra di €181,66. Si tratta di una Fiat punto per cui la tassa è di €133,45. Mi sono premurato a pagare la cifra da loro richiesta. Poiche'ero fuori sede non ho potuto verificare se il versamento era stato effettuato. Mi sono accorto dalle ricerche effettuate in seguito dal sottoscritto che la tassa nel 2014 era stata pagata. Come posso fare per recuperare la somma versata visto che lo sbaglio e' loro e non mio? Grazie. Cordiali saluti. Giuseppe.
Ciao Giuseppe,
Una volta pagato non puoi più "tornare indietro" e avere un rimborso. Posso consigliarti di inviare la ricevuta alla Regione Piemonte, ma difficilmente agiranno in tuo favore.
Buongiorno.oggi ho ricevuto una cartella da equitalia.per il bollo auto riferito al 2012 .l'anno scorso mi era stata spedita la cartella del bollo 2011 che non sapevo fosse prescritto e avevo pagato.poi leggendo ho trovato la vostra pagina e leggendo ho visto con interesse tutti i vostri consiglio.ora vi vorrei chiedere se il bollo riferito al 2012 di cui mi è chiesto il pagamento. Non é arrivato per posta ma una persona lo ha consegnato a mia figlia facendola firmare.come mi devo comportare ?devo pagare oppure no.se no come fare per respingere la cartella? Vi ringrazio anticipatamente.buona serata
Ciao Paolo,
Se non hai ricevuto altri avvisi sul bollo del 2012 prima del 31/12/2015, puoi chiederne la prescrizione (della quale puoi trovare il procedimento nell'articolo).