La prescrizione del bollo auto è un tema che è sempre motivo di discussione tra gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta regionale obbligatoria, dovuta per il semplice possesso del veicolo.
È oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regioni come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, o dalla Regione stessa per le altre. La normativa in vigore stabilisce regole precise sia sui termini entro i quali l’ente impositore può richiedere il pagamento, sia sulle modalità con cui tali termini possono essere interrotti.

Il termine ordinario di prescrizione per il bollo auto è di tre anni. Ciò significa che, trascorso tale arco di tempo senza alcuna richiesta formale, il debito si considera estinto. Ad esempio, per un bollo con scadenza nell’aprile 2022, il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2025. Se entro questa data non si riceve alcuna notifica valida, la Regione non può più pretendere il pagamento.
A interrompere il decorso della prescrizione sono solo atti ufficiali come l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo. Non basta una semplice comunicazione informale: occorre che l’atto sia notificato secondo le forme di legge, anche tramite posta con raccomandata. Se l’automobilista riceve una notifica, il termine triennale riparte da capo a decorrere dal giorno successivo.
Quando va in prescrizione il bollo auto?
La regola generale stabilisce che il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Questo periodo inizia a decorrere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto e termina il 31 dicembre del terzo anno. Durante questo arco di tempo, l’ente impositore deve notificare un atto interruttivo, altrimenti perde in modo definitivo il diritto di riscuotere la somma.
Le Regioni hanno l’obbligo di rispettare questo termine, senza eccezioni territoriali. In passato alcune amministrazioni, come quella piemontese, avevano applicato un termine di cinque anni, ma oggi la disciplina è uniforme su tutto il territorio nazionale.
Se entro questo periodo non viene notificato alcun atto, la pretesa è prescritta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il termine triennale resta valido anche in caso di mancata opposizione da parte del contribuente. Ciò significa che, contrariamente a quanto avviene per altri tributi come l’IVA o l’IRPEF, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione in decennale.
Al contrario, nel caso in cui l’automobilista decida di mettersi in regola e versare il bollo auto anche senza richieste formali, può avvalersi del ravvedimento operoso, ovvero un sistema che permette all’utente di rientrare in regola in modo autonomo, pagando una sanzione inferiore.
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato se la regolarizzazione del ritardo nel versamento della tassa di circolazione dell’auto avviene entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza della tassa di circolazione dell’auto, altrimenti non ha più motivo di esistere ed è probabile che ti arrivi una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere di pagare gli arretrati, compresi sanzioni e interessi.
Prima di procedere al pagamento è importante controllare sempre la data dell’atto, perché l’ente di riscossione potrebbe aver aspettato troppo ad inviare la richiesta e il diritto alla riscossione potrebbe essere prescritto.
Il bollo auto non versato non è più dovuto se caduto in prescrizione. In caso di richiesta di pagamento, dopo la prescrizione, non è obbligatorio versare l’imposta richiesta. Se l’ente di riscossione dovesse eseguire atti di pignoramento, è possibile ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.
Anche la giurisprudenza si è espressa in merito: il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1711/15, ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.
Come faccio a capire se il bollo auto è prescritto
Per verificare se un bollo non pagato è ormai prescritto, occorre innanzitutto individuare l’anno di riferimento.
Dopo averlo stabilito, bisogna controllare se, entro la fine del terzo anno, è stata notificata una cartella, un avviso di accertamento o qualsiasi altro atto interruttivo.
La notifica si considera valida anche se l’automobilista non ha ritirato la raccomandata: in questo caso, trascorsi dieci giorni dal deposito, l’atto si presume notificato per compiuta giacenza. Se nessun documento è stato notificato entro i termini, il debito è prescritto.
In caso di dubbi, è possibile richiedere all’ente competente copia della documentazione relativa alla presunta mora, per verificare eventuali atti notificati nei tempi previsti. Se si riceve una richiesta di pagamento oltre il termine di prescrizione, è possibile impugnare la prescrizione e chiederne l’annullamento.
Come fare ricorso se il bollo è prescritto?
Se dopo le verifiche la cartella risulta illegittima in quanto si riferisce a un bollo prescritto, ecco cosa si può fare entro 60 giorni dalla notifica:
- presentare un’istanza di sospensione legale della riscossione
Entro 220 giorni, l’ente di riscossione deve rispondere. Se non dovesse farlo entro il termine, si considera il ricorso accettato e la cartella annullata. Se invece dovesse rispondere rigettando la richiesta, allora bisognerà pagare oppure fare ricorso al giudice; - procedere per via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è una pagina dedicata al ricorso tributario con tutte le informazioni necessarie.
Durante l’istanza di ricorso, la cartella si considera sospesa, quindi non è possibile procedere al fermo dell’auto o ad altre forme di tutela del credito o di pignoramento. Però non sospende i termini per la richiesta del ricorso giudiziale (sempre di 60 giorni dalla notifica), quindi conviene fare entrambe le procedure descritte.
Esempio di prescrizione bollo auto
Se una tassa automobilistica riferita al 2022 resta non pagata e non ricevi alcun atto formale nel periodo 2023-2025, la prescrizione scatta il 31 dicembre 2025. In questo caso, una cartella notificata anche nei primi giorni del 2026 risulta illegittima.
Il contribuente può quindi presentare ricorso entro 60 giorni, eccependo la prescrizione e ottenendo l’annullamento dell’atto.
Il conteggio va fatto aggiungendo sì 3 anni, ma prendendo come data di scadenza quella dell’anno solare. Il calcolo degli anni necessari alla prescrizione è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016.
Prescrizione bollo auto: 3 consigli
Gestire in modo corretto la prescrizione del bollo auto può evitare richieste di pagamento illegittime e inutili contenziosi. Ecco tre suggerimenti fondamentali per tutelarsi:
- accertarsi di non avere ricevuto nessuna notifica di richiesta di pagamento.
Nei tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate non devono aver notificato alcuna richiesta di pagamento, altrimenti si interrompe la prescrizionee il conteggio dei tre anni dovrà ripartire da capo dal giorno successivo. Per esempio, se il bollo auto si prescrive il 31 dicembre 2025 e la Regione o l’Agenzia delle Entrate ti invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento il 20 ottobre 2025, la prescrizione si compie il 20 ottobre 2028; - controllare la data giusta.
La data di riferimento NON è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione presso gli uffici postali. Se ad esempio a gennaio 2025 è arrivata una richiesta di pagamento del bollo del 2021, sarà in prescrizione solo se la data di consegna all’ufficio postale sia avvenuta oltre il 31 dicembre 2024. - fare ricorso entro 60 giorni.Una volta accertato che il bollo è prescritto bisogna fare ricorso entro 60 giorni.
Per una maggiore tutela, è importante conservare sempre la documentazione relativa ai pagamenti. Le ricevute, anche se datate, sono la prova più efficace per dimostrare di aver saldato il tributo.
Buonasera nel febbraio 2012 ho venduto la mia citroen e non ho pagato il bollo perché ho pagato il bollo della panda acquistata sempre a febbraio.. Volevo sapere se é giusto che per un mese devo pagare tutto l'anno e pagare 2 bolli anche della citroen devo pagare tutto l'anno per un mese grazie
Ciao Maria,
se mi chiedi se sia giusto, ti dico di no, però va pagato. In base alla Regione, potresti chiederne il rimborso parziale.
Buona sera, ho acquistato una macchina nel gennaio del 2008 e mi era stato detto che ero esente a pagare il bollo auto per 5 anni. dopo aver pagato il bollo del 2013 e del 2014 mi arriva una raccomandata che mi dice che non ho pagato il bollo del 2012... ma non ero esente???
Ciao Domenico,
non ho nessun elemento per darti una risposta.
Buona sera, espongo il mio caso vergognandomi anche un po' perché ho fatto una fesseria informatica.
In pratica mi arriva una comunicazione per omesso pagamento del bollo relativo all'anno 2012.
Impossibile mi dico, sono uno che paga anche quando non c'è da pagare!
Invece mi sono reso conto che pagando io, i bolli dei veicoli di famiglia sempre entro gennaio dell'anno successivo (nel caso specifico gennaio 2013) ho errato l'indicazione relativa all'anno ed ho scritto bollo 2013 (invece di 2012 e pagandolo così anche in anticipo di un anno) quindi all'aci risulta omesso il pagamento, per finire la fesseria, l'anno successivo a gennaio 2013 ho pagato il bollo per l'anno 2014 !!
Come faccio a dimostrare la mia buona fede e rimettere tutto a posto?
Grazie
Ciao Alberto,
tranquillo, una fesseria che fanno in molti ;)
Si può sistemare molto tranquillamente, rivolgiti all'ACI, dovrei compilare un documento dove sostanzialmente spieghi l'accaduto.
Salve dott. salvatore russo o un problema riguardante il bollo auto allora in data 30/11/2010 mi viene recapitata una lettera della regione campania che volevano la tassa del 2008 la tassa sulla vettura era gia pagata dalla regione piemonte con inizio 04/01/2008 scadenza dicembre 2008 io mi sono recato alla lottomatica il 23/01/2009 per pagare il bollo del 2009 inizio gennaio 2009 scadenza dicembre 2009 . DA premettere che la vettura io l'ho acquistata il 25 giugno del 2008 e venduta il 18 giugno del 2009 mo 15 giorni fa mi viene notificata un avviso da equitalia dicendo che il 20 di agosto 2013 in mia assenza per non essere recapitato mi era stata affissa una cartella equitalia al comune vado in comune e ritrovo sempre la stessa notizia tassa 2008 mi reco alla regione campania e faccio vedere il tutto vecchia tassa 2008 piemonte e nuova tassa 2009 mi viene contestata dicendo che la vettura e stata acquistata a giugno 2008 la tassa bisognava pagarla ad agosto 2008 con scadenza agosto e 2009 mo dico io la tassa che io o pagato e gennaio 2009 scadenza dicembre 2009 nella mia ignoranza otto mesi del 2009 c'e' li hanno gia' mo gli altri restanti quattro li passano al 2008 ovviamente sanzionandomi e sono d'accordo , mi da un consiglio cosa ne pensa io credo che avrei ragione attendo sue notizie grazie....
dott. Salvatore Russo buongiorno, ho ricevuto in data 15 Maggio 2014 una cartella esattoriale da Equitalia per un mancato pagamento del bollo auto relativo all'anno 2010. L'inscrizione a ruolo è avvenuta in data 26 Agosto 2013 da parte della regione Lazio. Quindi l'iscrizione a ruolo è avvenuta entro i termini di prescrizione, mentre la notifica no. E' giustificato il ricorso presso la commissione tributaria di Roma oppure è da considerare, così come mi è stato risposto al numero verde dedicato dalla regione, che Equitalia ha altri 3 anni per la notifica.
Con la speranza di essere stato chiaro, la ringrazio anticipatamente per la risposta.
Cordiali saluti.
Ciao Sergio,
la data da tenere buona è quella di iscrizione a ruolo, quindi il bollo non è prescritto.