La prescrizione del bollo auto è un tema che è sempre motivo di discussione tra gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta regionale obbligatoria, dovuta per il semplice possesso del veicolo.
È oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regioni come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, o dalla Regione stessa per le altre. La normativa in vigore stabilisce regole precise sia sui termini entro i quali l’ente impositore può richiedere il pagamento, sia sulle modalità con cui tali termini possono essere interrotti.

Il termine ordinario di prescrizione per il bollo auto è di tre anni. Ciò significa che, trascorso tale arco di tempo senza alcuna richiesta formale, il debito si considera estinto. Ad esempio, per un bollo con scadenza nell’aprile 2022, il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2025. Se entro questa data non si riceve alcuna notifica valida, la Regione non può più pretendere il pagamento.
A interrompere il decorso della prescrizione sono solo atti ufficiali come l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo. Non basta una semplice comunicazione informale: occorre che l’atto sia notificato secondo le forme di legge, anche tramite posta con raccomandata. Se l’automobilista riceve una notifica, il termine triennale riparte da capo a decorrere dal giorno successivo.
Quando va in prescrizione il bollo auto?
La regola generale stabilisce che il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Questo periodo inizia a decorrere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto e termina il 31 dicembre del terzo anno. Durante questo arco di tempo, l’ente impositore deve notificare un atto interruttivo, altrimenti perde in modo definitivo il diritto di riscuotere la somma.
Le Regioni hanno l’obbligo di rispettare questo termine, senza eccezioni territoriali. In passato alcune amministrazioni, come quella piemontese, avevano applicato un termine di cinque anni, ma oggi la disciplina è uniforme su tutto il territorio nazionale.
Se entro questo periodo non viene notificato alcun atto, la pretesa è prescritta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il termine triennale resta valido anche in caso di mancata opposizione da parte del contribuente. Ciò significa che, contrariamente a quanto avviene per altri tributi come l’IVA o l’IRPEF, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione in decennale.
Al contrario, nel caso in cui l’automobilista decida di mettersi in regola e versare il bollo auto anche senza richieste formali, può avvalersi del ravvedimento operoso, ovvero un sistema che permette all’utente di rientrare in regola in modo autonomo, pagando una sanzione inferiore.
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato se la regolarizzazione del ritardo nel versamento della tassa di circolazione dell’auto avviene entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza della tassa di circolazione dell’auto, altrimenti non ha più motivo di esistere ed è probabile che ti arrivi una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere di pagare gli arretrati, compresi sanzioni e interessi.
Prima di procedere al pagamento è importante controllare sempre la data dell’atto, perché l’ente di riscossione potrebbe aver aspettato troppo ad inviare la richiesta e il diritto alla riscossione potrebbe essere prescritto.
Il bollo auto non versato non è più dovuto se caduto in prescrizione. In caso di richiesta di pagamento, dopo la prescrizione, non è obbligatorio versare l’imposta richiesta. Se l’ente di riscossione dovesse eseguire atti di pignoramento, è possibile ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.
Anche la giurisprudenza si è espressa in merito: il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1711/15, ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.
Come faccio a capire se il bollo auto è prescritto
Per verificare se un bollo non pagato è ormai prescritto, occorre innanzitutto individuare l’anno di riferimento.
Dopo averlo stabilito, bisogna controllare se, entro la fine del terzo anno, è stata notificata una cartella, un avviso di accertamento o qualsiasi altro atto interruttivo.
La notifica si considera valida anche se l’automobilista non ha ritirato la raccomandata: in questo caso, trascorsi dieci giorni dal deposito, l’atto si presume notificato per compiuta giacenza. Se nessun documento è stato notificato entro i termini, il debito è prescritto.
In caso di dubbi, è possibile richiedere all’ente competente copia della documentazione relativa alla presunta mora, per verificare eventuali atti notificati nei tempi previsti. Se si riceve una richiesta di pagamento oltre il termine di prescrizione, è possibile impugnare la prescrizione e chiederne l’annullamento.
Come fare ricorso se il bollo è prescritto?
Se dopo le verifiche la cartella risulta illegittima in quanto si riferisce a un bollo prescritto, ecco cosa si può fare entro 60 giorni dalla notifica:
- presentare un’istanza di sospensione legale della riscossione
Entro 220 giorni, l’ente di riscossione deve rispondere. Se non dovesse farlo entro il termine, si considera il ricorso accettato e la cartella annullata. Se invece dovesse rispondere rigettando la richiesta, allora bisognerà pagare oppure fare ricorso al giudice; - procedere per via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è una pagina dedicata al ricorso tributario con tutte le informazioni necessarie.
Durante l’istanza di ricorso, la cartella si considera sospesa, quindi non è possibile procedere al fermo dell’auto o ad altre forme di tutela del credito o di pignoramento. Però non sospende i termini per la richiesta del ricorso giudiziale (sempre di 60 giorni dalla notifica), quindi conviene fare entrambe le procedure descritte.
Esempio di prescrizione bollo auto
Se una tassa automobilistica riferita al 2022 resta non pagata e non ricevi alcun atto formale nel periodo 2023-2025, la prescrizione scatta il 31 dicembre 2025. In questo caso, una cartella notificata anche nei primi giorni del 2026 risulta illegittima.
Il contribuente può quindi presentare ricorso entro 60 giorni, eccependo la prescrizione e ottenendo l’annullamento dell’atto.
Il conteggio va fatto aggiungendo sì 3 anni, ma prendendo come data di scadenza quella dell’anno solare. Il calcolo degli anni necessari alla prescrizione è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016.
Prescrizione bollo auto: 3 consigli
Gestire in modo corretto la prescrizione del bollo auto può evitare richieste di pagamento illegittime e inutili contenziosi. Ecco tre suggerimenti fondamentali per tutelarsi:
- accertarsi di non avere ricevuto nessuna notifica di richiesta di pagamento.
Nei tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate non devono aver notificato alcuna richiesta di pagamento, altrimenti si interrompe la prescrizionee il conteggio dei tre anni dovrà ripartire da capo dal giorno successivo. Per esempio, se il bollo auto si prescrive il 31 dicembre 2025 e la Regione o l’Agenzia delle Entrate ti invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento il 20 ottobre 2025, la prescrizione si compie il 20 ottobre 2028; - controllare la data giusta.
La data di riferimento NON è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione presso gli uffici postali. Se ad esempio a gennaio 2025 è arrivata una richiesta di pagamento del bollo del 2021, sarà in prescrizione solo se la data di consegna all’ufficio postale sia avvenuta oltre il 31 dicembre 2024. - fare ricorso entro 60 giorni.Una volta accertato che il bollo è prescritto bisogna fare ricorso entro 60 giorni.
Per una maggiore tutela, è importante conservare sempre la documentazione relativa ai pagamenti. Le ricevute, anche se datate, sono la prova più efficace per dimostrare di aver saldato il tributo.
Salve Dr. Russo, ho da porgerli una domanda, credo fuori da questo contesto, ma gli sarei grado se mi potrebbe rispondere o almeno dirmi cosa fare in merito.
Ho una moto, sottoposta a fermo amministrativo dal 2007, ho sempre pagato i bolli, e da quando la stessa risulta iscritta al P.R.A. cioè dal 2007, L'A.C.I. non mi ha fatto più pagare i bolli , perché mi dicevano che avendo il mezzo in fermo, non è dovuta nessuna tassa. Risiedo in Toscana, e nel Mese di Dicembre 2013, ricevo una cartella esattoriale dall'Agenzia dell'Entrate, che mi richiede il bollo non pagato per l'Anno 2010. Preciso che io ho cercato sempre di pagare i bolli, ma non mi hanno mai dato modo di farlo, mi sono recato ad l'Agenzia A.C.I. della mia città, chiedendo informazioni in merito, è mi è stato detto che la Regione Toscana, ha richiesto il pagamento dei bolli retroattivi dall'anno 2010 in poi, anche per i mezzi sottoposti a fermo!!!!! La mia domanda è........ cosa devo fare? è giusto pagare con la maggiorazione che richiede l'Agenzia dell'Entrate, visto che io ho sempre cercato di pagare?........ Nell'occasione la ringrazio anticipatamente, è de una bellissima cosa tenere informati noi cittadini, Grazie Maurizio
Ciao Maurizio,
a me non risulta e nemmeno sul sito della Regione Toscana che fa riferimento alla Circolare n° 122/E del 1998.
La regione Toscana, come quasi tutte le regioni, negli ultimi mesi di dicembre ha mandato cartelle di riscossione per i bolli del 2010 (visto l'avvicinarsi della prescrizione), quindi posso capire il perché ti sia arrivata, questione diversa è che tu debba pagarla, per me non è dovuta. Ma come detto in altri commenti, io vado per ragionamento e per ciò che trovo in rete.
anno riferimento 2010
Scusami Alessandro,
potevo capirlo da me, ma oggi eravate tutti particolarmente ispirati ;)
Per me puoi chiedere la prescrizione, avevano tempo fino al 31/12/2013, ovviamente do per scontato che tu non abbia ricevuto nulla prima.
Questo è il link per recuperare le informazioni specifiche per la tua regione.
salve ,la ringrazio in anticipo
ho ricevuto oggi: 10.01.2014 dalla regione veneto per un bollo non pagato nel maggio 2010 scadenza aprile 2011 devo pagarla o chiedo prescrizione grazie della consulenza saluti alessandro .venezia
Ciao Alessandro non ho capito l'anno di riferimento del bollo
Salve dr.Russo, ho letto con interesse articolo e le varie risposte agli utenti, volevo chiederle gentilmente, io ho ricevuto in data 8 gennaio 2014 notifica dalla regione di mancato pagamento bollo da versare entro settembre 2009 con scadenza agosto 2010! Essendo stata spedita la raccomandata dalla regione il giorno 4 gennaio la richiesta è prescritta?
Grazie infinite
Claudio
Ciao Claudio,
se non hai ricevuto altre notifiche prima, direi di si.
Salve sign.Russo volevo chiederle un informazione io ho un auto cointestata con mio fratello ma abbiamo due residenze diverse io Lazio e mio fratello Campania. Io bollo auto con la tariffa di quale regione devo pagare? Ed è possibile che poi arrivi qualche multa ad uno dei due? Grazie mille.
Ciao Antimo,
per quello che ho potuto capire in rete, ci dovrebbe essere un intestatario ed un cointestatario. La regione di riferimento è quella dell'intestatario.