Prescrizione bollo auto

Bollo auto non dovuto per prescrizione e decorrenza dei termini: ricorso, autotutela e istanza di sospensione contro la cartella Equitalia. Vediamo i problemi più frequenti dovuti alla perdita di possesso e fermo amministrativo.

La prescrizione del bollo auto è un tema che è sempre motivo di discussione tra gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta regionale obbligatoria, dovuta per il semplice possesso del veicolo.

È oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regioni come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, o dalla Regione stessa per le altre. La normativa in vigore stabilisce regole precise sia sui termini entro i quali l’ente impositore può richiedere il pagamento, sia sulle modalità con cui tali termini possono essere interrotti.

prescrizione bollo auto

Il termine ordinario di prescrizione per il bollo auto è di tre anni. Ciò significa che, trascorso tale arco di tempo senza alcuna richiesta formale, il debito si considera estinto. Ad esempio, per un bollo con scadenza nell’aprile 2022, il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2025. Se entro questa data non si riceve alcuna notifica valida, la Regione non può più pretendere il pagamento.

A interrompere il decorso della prescrizione sono solo atti ufficiali come l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo. Non basta una semplice comunicazione informale: occorre che l’atto sia notificato secondo le forme di legge, anche tramite posta con raccomandata. Se l’automobilista riceve una notifica, il termine triennale riparte da capo a decorrere dal giorno successivo.

Quando va in prescrizione il bollo auto?

La regola generale stabilisce che il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Questo periodo inizia a decorrere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto e termina il 31 dicembre del terzo anno. Durante questo arco di tempo, l’ente impositore deve notificare un atto interruttivo, altrimenti perde in modo definitivo il diritto di riscuotere la somma.

Le Regioni hanno l’obbligo di rispettare questo termine, senza eccezioni territoriali. In passato alcune amministrazioni, come quella piemontese, avevano applicato un termine di cinque anni, ma oggi la disciplina è uniforme su tutto il territorio nazionale.

Se entro questo periodo non viene notificato alcun atto, la pretesa è prescritta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il termine triennale resta valido anche in caso di mancata opposizione da parte del contribuente. Ciò significa che, contrariamente a quanto avviene per altri tributi come l’IVA o l’IRPEF, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione in decennale.

Al contrario, nel caso in cui l’automobilista decida di mettersi in regola e versare il bollo auto anche senza richieste formali, può avvalersi del ravvedimento operoso, ovvero un sistema che permette all’utente di rientrare in regola in modo autonomo, pagando una sanzione inferiore.

Il ravvedimento operoso può essere utilizzato se la regolarizzazione del ritardo nel versamento della tassa di circolazione dell’auto avviene entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza della tassa di circolazione dell’auto, altrimenti non ha più motivo di esistere ed è probabile che ti arrivi una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere di pagare gli arretrati, compresi sanzioni e interessi.

Prima di procedere al pagamento è importante controllare sempre la data dell’atto, perché l’ente di riscossione potrebbe aver aspettato troppo ad inviare la richiesta e il diritto alla riscossione potrebbe essere prescritto.

Il bollo auto non versato non è più dovuto se caduto in prescrizione. In caso di richiesta di pagamento, dopo la prescrizione, non è obbligatorio versare l’imposta richiesta. Se l’ente di riscossione dovesse eseguire atti di pignoramento, è possibile ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.

Anche la giurisprudenza si è espressa in merito: il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1711/15, ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.

Come faccio a capire se il bollo auto è prescritto

Per verificare se un bollo non pagato è ormai prescritto, occorre innanzitutto individuare l’anno di riferimento.

Dopo averlo stabilito, bisogna controllare se, entro la fine del terzo anno, è stata notificata una cartella, un avviso di accertamento o qualsiasi altro atto interruttivo.

La notifica si considera valida anche se l’automobilista non ha ritirato la raccomandata: in questo caso, trascorsi dieci giorni dal deposito, l’atto si presume notificato per compiuta giacenza. Se nessun documento è stato notificato entro i termini, il debito è prescritto.

In caso di dubbi, è possibile richiedere all’ente competente copia della documentazione relativa alla presunta mora, per verificare eventuali atti notificati nei tempi previsti. Se si riceve una richiesta di pagamento oltre il termine di prescrizione, è possibile impugnare la prescrizione e chiederne l’annullamento.

Come fare ricorso se il bollo è prescritto?

Se dopo le verifiche la cartella risulta illegittima in quanto si riferisce a un bollo prescritto, ecco cosa si può fare entro 60 giorni dalla notifica:

  • presentare un’istanza di sospensione legale della riscossione
    Entro 220 giorni, l’ente di riscossione deve rispondere. Se non dovesse farlo entro il termine, si considera il ricorso accettato e la cartella annullata. Se invece dovesse rispondere rigettando la richiesta, allora bisognerà pagare oppure fare ricorso al giudice;
  • procedere per via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale  Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è una pagina dedicata al ricorso tributario con tutte le informazioni necessarie.

Durante l’istanza di ricorso, la cartella si considera sospesa, quindi non è possibile procedere al fermo dell’auto o ad altre forme di tutela del credito o di pignoramento. Però non sospende i termini per la richiesta del ricorso giudiziale (sempre di 60 giorni dalla notifica), quindi conviene fare entrambe le procedure descritte.

Esempio di prescrizione bollo auto

Se una tassa automobilistica riferita al 2022 resta non pagata e non ricevi alcun atto formale nel periodo 2023-2025, la prescrizione scatta il 31 dicembre 2025. In questo caso, una cartella notificata anche nei primi giorni del 2026 risulta illegittima.

Il contribuente può quindi presentare ricorso entro 60 giorni, eccependo la prescrizione e ottenendo l’annullamento dell’atto.

Il conteggio va fatto aggiungendo sì 3 anni, ma prendendo come data di scadenza quella dell’anno solare. Il calcolo degli anni necessari alla prescrizione è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016.

Prescrizione bollo auto: 3 consigli

Gestire in modo corretto la prescrizione del bollo auto può evitare richieste di pagamento illegittime e inutili contenziosi. Ecco tre suggerimenti fondamentali per tutelarsi:

  • accertarsi di non avere ricevuto nessuna notifica di richiesta di pagamento.
    Nei tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate non devono aver notificato alcuna richiesta di pagamento, altrimenti si interrompe la prescrizionee il conteggio dei tre anni dovrà ripartire da capo dal giorno successivo. Per esempio, se il bollo auto si prescrive il 31 dicembre 2025 e la Regione o l’Agenzia delle Entrate ti invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento il 20 ottobre 2025, la prescrizione si compie il 20 ottobre 2028;
  • controllare la data giusta.
    La data di riferimento NON è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione presso gli uffici postali. Se ad esempio a gennaio 2025 è arrivata una richiesta di pagamento del bollo del 2021, sarà in prescrizione solo se la data di consegna all’ufficio postale sia avvenuta oltre il 31 dicembre 2024.
  • fare ricorso entro 60 giorni.Una volta accertato che il bollo è prescritto bisogna fare ricorso entro 60 giorni.

Per una maggiore tutela, è importante conservare sempre la documentazione relativa ai pagamenti. Le ricevute, anche se datate, sono la prova più efficace per dimostrare di aver saldato il tributo.

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Risposte

  1. Buongiorno,
    volevo un'informazione io ho ricevuto 2 bolli da pagare ad agosto dell'anno scorso 2016, essendomi trasferita non avevo ricevuto i solleciti, ad oggi scopro che a casa dei miei li avevano portato, cosa posso fare..posso andare a pagare il bollettino normalmente essendo che non ho ricevuto più niente?
    Grazie Anna

  2. Ho ricevuto una cartella di equitalia, il 18 febbraio 2017, in cui mi si chiede di pagare 58,00 euro per il bollo auto relativo al 2010, da premettere che si fa riferimento all'auto di mio marito morto nel 2013. Ho già ricevuto altre cartelle e ho pagato regolarmente, ma non ho avuto nessuna notifica in riferimento al 2010. Ho fatto ricorso mandando una raccomandata con ricevuta di ritorno alla commissione tributaria regionale. Posso stare tranquilla o devo pagare, visto la cifra non molto alta? Ho visto sul sito di equitalia se ci fossero cartelle in pagamento a mio nome, ma non risulta niente, come mai? Grazie della sua disponibilità.

    1. Ciao Daniela,
      Se non hai ricevuto altri avvisi prima del 18 febbraio, puoi chiederne la prescrizione (come hai giustamente fatto). Adesso ti conviene aspettare l'esito del ricorso. Hai messo a confronto i costi per effettuare il ricorso con l'eventuale pagamento del bollo?

  3. SALVE. FEBBRAIO 2017 MI E ARRIVATA UNA NOTIFICA DI BEN 7 CARTELLE ESATTORIALI TRA BOLLO AUTO E CONTRAV. COD. STRADA . L'ULTIMA NOTIFICA DI UN BOLLO DEL 2005 FATTA NEL 2011. QUINDI GIA IN PRESCRIZIONE, COME TUTTE LE ALTRE. POSSO CONSIDERARE AD OGGI CON UNA SECONDA NOTIFICA OLTRE I 3 ANNI PER IL BOLLO E 5 PER LE CONTRAVVENZIONI, TUTTO IN PRESCRIZIONE?

    1. Ciao Salvatore,
      Per quanto riguarda il bollo se non hai ricevuto notifiche prima dello scadere dei 3 anni, puoi chiederne la prescrizione.

  4. NEL 2007 ABBIAMO ACQUISTATO UNA GOLF A NOME DI MIA MOGLIE CHE POTEVA USUFRUIRE DELLA LEGGE 104,IN QUANTO NON VEDENTE,ED PARLANDO COL CONCESSIONARIO RICORDO CHE CI AVEVA DETTO CHE NON DOVEVAMO PAGARE IL BOLLO.QUELLO CHE NON RICORDO E SE QUESTA COSA ERA VALIDA SOLO PER I PRIMI 2/o/3 ANNI.DI CERTO NON CI HA DETTO CHE ERA NECESSARIO FARE UNA DOMANDA APPOSITA.STA DI FATTO CHE NEL 2013 CI SIAMO VISTI RECAPITARE LA PRIMA NOTIFICA .ALLORA SONO ANDATO ALL'UFFICIO DELL'ENTRATE E CHIARAMENTE HO FATTO LA DOMANDINA PER L'ESENZIONE PORTANDO CON ME TUTTI I DOCUMENTI CHE ATTESTAVANO CHE MIA MOGLIE NON ERA TENUTA AL PAGAMENTO DEL BOLLO .LA SORPRESA FU CHE QUESTA COSA NON VALEVA A RITROSO PER GLI ANNI ANTECEDENTI,MA DA QUEL MOMENTO IN POI.COSI' HO PAGATO QUELLO DEL 2011 E PROVO UN SENSO DI RIBELLIONE ED INGIUSTIZIA A PAGARE QUELLO DEL 2010 E DEL 2012 (OGGI MAGGIORATI DA INTERESSI).DEVO FARLO?..PER CORRETTEZZA LE FACCIO SAPERE CHE LA NOTIFICA DEL 2010 L'ABBIAMO RICEVUTA IL 10/07/2013 E L'ALTRA IL 21/05/2015.GRAZIE PER L'ATTENZIONE E PER L'EVENTUALE RISPOSTA.

    1. Ciao Lorenzo,
      Al di là della prescrizione (che non sarebbe attuabile nel tuo caso) temo tu debba pagare i bolli perché, non avendo presentato la domanda per usufruire della legge 104, non risulti esente dal bollo i primi anni.

  5. Salve oggi 22/2/17 ho ricevuto una lettera dall’equitalia con Oggetto- definizione agevolata anni 2000-2016,consultando il loro sito scopro che sono 2 atti riguardanti la tassa di possesso automobilistica per gli anni 2009-2010,non ricordo di aver avuto notifiche,nel caso a loro risultano? non ho capito nel caso faccio ricorso dove dite che la sospensione non sospende i termini per la richiesta del ricorso giudiziale e far entrambi le procedure cosa bisogna fare anche?

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