Prescrizione bollo auto

Bollo auto non dovuto per prescrizione e decorrenza dei termini: ricorso, autotutela e istanza di sospensione contro la cartella Equitalia. Vediamo i problemi più frequenti dovuti alla perdita di possesso e fermo amministrativo.

La prescrizione del bollo auto è un tema che è sempre motivo di discussione tra gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta regionale obbligatoria, dovuta per il semplice possesso del veicolo.

È oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regioni come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, o dalla Regione stessa per le altre. La normativa in vigore stabilisce regole precise sia sui termini entro i quali l’ente impositore può richiedere il pagamento, sia sulle modalità con cui tali termini possono essere interrotti.

prescrizione bollo auto

Il termine ordinario di prescrizione per il bollo auto è di tre anni. Ciò significa che, trascorso tale arco di tempo senza alcuna richiesta formale, il debito si considera estinto. Ad esempio, per un bollo con scadenza nell’aprile 2022, il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2025. Se entro questa data non si riceve alcuna notifica valida, la Regione non può più pretendere il pagamento.

A interrompere il decorso della prescrizione sono solo atti ufficiali come l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo. Non basta una semplice comunicazione informale: occorre che l’atto sia notificato secondo le forme di legge, anche tramite posta con raccomandata. Se l’automobilista riceve una notifica, il termine triennale riparte da capo a decorrere dal giorno successivo.

Quando va in prescrizione il bollo auto?

La regola generale stabilisce che il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Questo periodo inizia a decorrere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto e termina il 31 dicembre del terzo anno. Durante questo arco di tempo, l’ente impositore deve notificare un atto interruttivo, altrimenti perde in modo definitivo il diritto di riscuotere la somma.

Le Regioni hanno l’obbligo di rispettare questo termine, senza eccezioni territoriali. In passato alcune amministrazioni, come quella piemontese, avevano applicato un termine di cinque anni, ma oggi la disciplina è uniforme su tutto il territorio nazionale.

Se entro questo periodo non viene notificato alcun atto, la pretesa è prescritta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il termine triennale resta valido anche in caso di mancata opposizione da parte del contribuente. Ciò significa che, contrariamente a quanto avviene per altri tributi come l’IVA o l’IRPEF, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione in decennale.

Al contrario, nel caso in cui l’automobilista decida di mettersi in regola e versare il bollo auto anche senza richieste formali, può avvalersi del ravvedimento operoso, ovvero un sistema che permette all’utente di rientrare in regola in modo autonomo, pagando una sanzione inferiore.

Il ravvedimento operoso può essere utilizzato se la regolarizzazione del ritardo nel versamento della tassa di circolazione dell’auto avviene entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza della tassa di circolazione dell’auto, altrimenti non ha più motivo di esistere ed è probabile che ti arrivi una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere di pagare gli arretrati, compresi sanzioni e interessi.

Prima di procedere al pagamento è importante controllare sempre la data dell’atto, perché l’ente di riscossione potrebbe aver aspettato troppo ad inviare la richiesta e il diritto alla riscossione potrebbe essere prescritto.

Il bollo auto non versato non è più dovuto se caduto in prescrizione. In caso di richiesta di pagamento, dopo la prescrizione, non è obbligatorio versare l’imposta richiesta. Se l’ente di riscossione dovesse eseguire atti di pignoramento, è possibile ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.

Anche la giurisprudenza si è espressa in merito: il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1711/15, ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.

Come faccio a capire se il bollo auto è prescritto

Per verificare se un bollo non pagato è ormai prescritto, occorre innanzitutto individuare l’anno di riferimento.

Dopo averlo stabilito, bisogna controllare se, entro la fine del terzo anno, è stata notificata una cartella, un avviso di accertamento o qualsiasi altro atto interruttivo.

La notifica si considera valida anche se l’automobilista non ha ritirato la raccomandata: in questo caso, trascorsi dieci giorni dal deposito, l’atto si presume notificato per compiuta giacenza. Se nessun documento è stato notificato entro i termini, il debito è prescritto.

In caso di dubbi, è possibile richiedere all’ente competente copia della documentazione relativa alla presunta mora, per verificare eventuali atti notificati nei tempi previsti. Se si riceve una richiesta di pagamento oltre il termine di prescrizione, è possibile impugnare la prescrizione e chiederne l’annullamento.

Come fare ricorso se il bollo è prescritto?

Se dopo le verifiche la cartella risulta illegittima in quanto si riferisce a un bollo prescritto, ecco cosa si può fare entro 60 giorni dalla notifica:

  • presentare un’istanza di sospensione legale della riscossione
    Entro 220 giorni, l’ente di riscossione deve rispondere. Se non dovesse farlo entro il termine, si considera il ricorso accettato e la cartella annullata. Se invece dovesse rispondere rigettando la richiesta, allora bisognerà pagare oppure fare ricorso al giudice;
  • procedere per via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale  Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è una pagina dedicata al ricorso tributario con tutte le informazioni necessarie.

Durante l’istanza di ricorso, la cartella si considera sospesa, quindi non è possibile procedere al fermo dell’auto o ad altre forme di tutela del credito o di pignoramento. Però non sospende i termini per la richiesta del ricorso giudiziale (sempre di 60 giorni dalla notifica), quindi conviene fare entrambe le procedure descritte.

Esempio di prescrizione bollo auto

Se una tassa automobilistica riferita al 2022 resta non pagata e non ricevi alcun atto formale nel periodo 2023-2025, la prescrizione scatta il 31 dicembre 2025. In questo caso, una cartella notificata anche nei primi giorni del 2026 risulta illegittima.

Il contribuente può quindi presentare ricorso entro 60 giorni, eccependo la prescrizione e ottenendo l’annullamento dell’atto.

Il conteggio va fatto aggiungendo sì 3 anni, ma prendendo come data di scadenza quella dell’anno solare. Il calcolo degli anni necessari alla prescrizione è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016.

Prescrizione bollo auto: 3 consigli

Gestire in modo corretto la prescrizione del bollo auto può evitare richieste di pagamento illegittime e inutili contenziosi. Ecco tre suggerimenti fondamentali per tutelarsi:

  • accertarsi di non avere ricevuto nessuna notifica di richiesta di pagamento.
    Nei tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate non devono aver notificato alcuna richiesta di pagamento, altrimenti si interrompe la prescrizionee il conteggio dei tre anni dovrà ripartire da capo dal giorno successivo. Per esempio, se il bollo auto si prescrive il 31 dicembre 2025 e la Regione o l’Agenzia delle Entrate ti invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento il 20 ottobre 2025, la prescrizione si compie il 20 ottobre 2028;
  • controllare la data giusta.
    La data di riferimento NON è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione presso gli uffici postali. Se ad esempio a gennaio 2025 è arrivata una richiesta di pagamento del bollo del 2021, sarà in prescrizione solo se la data di consegna all’ufficio postale sia avvenuta oltre il 31 dicembre 2024.
  • fare ricorso entro 60 giorni.Una volta accertato che il bollo è prescritto bisogna fare ricorso entro 60 giorni.

Per una maggiore tutela, è importante conservare sempre la documentazione relativa ai pagamenti. Le ricevute, anche se datate, sono la prova più efficace per dimostrare di aver saldato il tributo.

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Risposte

  1. Salve mi e arrivata in data 17/07 da equitalia una notificA del atto presso la casa comunale penso sia un bollo non pagato nel 2011 che è circa di 120e mi sa dire quanto potrei pagare attualmente con multe e more sono preoccupatissima grazie

    1. Ciao Loredana,
      in merito agli interessi di mora puoi leggere questo articolo https://www.6sicuro.it/blog/che-accade-se-non-pago-il-bollo-auto
      comunque non cifre elevatissime

  2. ciao,
    mio padre ha 76 anni e un reddito d pensione minima(circa € 500 mensili),vedevo e unica proprietà l'appartamento dove abita.
    -ha uno sconto o esenzione sul bollo auto?
    - non paga questa tassa dal 2012 e equitalia ha già scritto.. che succede in concreto se non paga?
    -il debito passa ai figli?

    grazie di cuore.
    cinzia

  3. Salve,
    innanzitutto grazie mille per la disponibilità e complimenti per la sezione veramente utile e interessante.
    Risiedo in Emilia Romagna ed ho acquistato a Maggio 2015 un auto usata da 190Kw (5Kw di superbollo) presso un concessionario in Lombardia, auto immatricolata nell'aprile 2013 per la prima volta.
    Ho verificato presso l'ACI di Modena e risultano pagati tutti i bolli fino a Dicembre 2014,
    Il concessionario mi dice che è stata messa in esenzione nel periodo compreso tra il loro ritiro e la vendita al sottoscritto, quindi presumibilmente tra Dicembre 2014 e Maggio 2015.
    All' ACI ho quindi pagato il BOLLO con decorrenza 12/05/2015 e scadenza 30/04/2016.
    Il problema è con il SUPERBOLLO:
    dal sito dell' Agenzia delle Entrate risulta ancora un bollo con termine di pagamento 02/02/2015 e scadenza Dicembre 2015, la regione però è corretta (Emilia Romagna) come se non avessero registrato la messa in esenzione.
    Come debbo comportarmi?
    Debbo pagare considerando il termine di pagamento al 02/02/2015 e scadenza a Dicembre 2015 (sito agenzia entrate) o considerare il termine di pagamento al 12/05/2015 e scadenza al 30/04/2016 (come per il pagamento del normale BOLLO)?
    Cosa rischio se sbaglio il termine del pagamento con il modulo F24? La differenza tra i due termini è di circa un Euro.
    Cosa rischio se non era stata messa in esenzione? (il concessionario mi ha ri-confermato di averla messa in esenzione)
    Grazie mille e Cordiali saluti

  4. Ciao Salvatore,
    nel gennaio 2013 mi è stata recapitata una cartella della Serit Sicilia nella quale mi chiedono il pagamento del bollo 2007. Per motivi familiari gravi ho dimenticato di sistemare la faccenda, il giorno 29 di luglio 2015 mi viene recapitata una lettera dal postino nella quale mi intimano il pagamento. Cosa posso fare? posso esercitare il diritto alla prescrizione?

  5. Buongiorno dott Russo,ho ricevuto due notifiche da equitalia per ommesso pagamento bollo auto uno del 2009 e uno del 2007....entrambi immagino e (spero) andati prescritti ....quello del 2007 ricevuto ieri ...ma non ricordo quando mi hanno notificato quello del 2009,come faccio a risalire alla data di notifica ,visto che sulla busta e dentro i vari fogli di pagamento non cè scritto nulla.....
    Grazie mille

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