La prescrizione del bollo auto è un tema che è sempre motivo di discussione tra gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta regionale obbligatoria, dovuta per il semplice possesso del veicolo.
È oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regioni come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, o dalla Regione stessa per le altre. La normativa in vigore stabilisce regole precise sia sui termini entro i quali l’ente impositore può richiedere il pagamento, sia sulle modalità con cui tali termini possono essere interrotti.

Il termine ordinario di prescrizione per il bollo auto è di tre anni. Ciò significa che, trascorso tale arco di tempo senza alcuna richiesta formale, il debito si considera estinto. Ad esempio, per un bollo con scadenza nell’aprile 2022, il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2025. Se entro questa data non si riceve alcuna notifica valida, la Regione non può più pretendere il pagamento.
A interrompere il decorso della prescrizione sono solo atti ufficiali come l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo. Non basta una semplice comunicazione informale: occorre che l’atto sia notificato secondo le forme di legge, anche tramite posta con raccomandata. Se l’automobilista riceve una notifica, il termine triennale riparte da capo a decorrere dal giorno successivo.
Quando va in prescrizione il bollo auto?
La regola generale stabilisce che il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Questo periodo inizia a decorrere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto e termina il 31 dicembre del terzo anno. Durante questo arco di tempo, l’ente impositore deve notificare un atto interruttivo, altrimenti perde in modo definitivo il diritto di riscuotere la somma.
Le Regioni hanno l’obbligo di rispettare questo termine, senza eccezioni territoriali. In passato alcune amministrazioni, come quella piemontese, avevano applicato un termine di cinque anni, ma oggi la disciplina è uniforme su tutto il territorio nazionale.
Se entro questo periodo non viene notificato alcun atto, la pretesa è prescritta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il termine triennale resta valido anche in caso di mancata opposizione da parte del contribuente. Ciò significa che, contrariamente a quanto avviene per altri tributi come l’IVA o l’IRPEF, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione in decennale.
Al contrario, nel caso in cui l’automobilista decida di mettersi in regola e versare il bollo auto anche senza richieste formali, può avvalersi del ravvedimento operoso, ovvero un sistema che permette all’utente di rientrare in regola in modo autonomo, pagando una sanzione inferiore.
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato se la regolarizzazione del ritardo nel versamento della tassa di circolazione dell’auto avviene entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza della tassa di circolazione dell’auto, altrimenti non ha più motivo di esistere ed è probabile che ti arrivi una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere di pagare gli arretrati, compresi sanzioni e interessi.
Prima di procedere al pagamento è importante controllare sempre la data dell’atto, perché l’ente di riscossione potrebbe aver aspettato troppo ad inviare la richiesta e il diritto alla riscossione potrebbe essere prescritto.
Il bollo auto non versato non è più dovuto se caduto in prescrizione. In caso di richiesta di pagamento, dopo la prescrizione, non è obbligatorio versare l’imposta richiesta. Se l’ente di riscossione dovesse eseguire atti di pignoramento, è possibile ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.
Anche la giurisprudenza si è espressa in merito: il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1711/15, ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.
Come faccio a capire se il bollo auto è prescritto
Per verificare se un bollo non pagato è ormai prescritto, occorre innanzitutto individuare l’anno di riferimento.
Dopo averlo stabilito, bisogna controllare se, entro la fine del terzo anno, è stata notificata una cartella, un avviso di accertamento o qualsiasi altro atto interruttivo.
La notifica si considera valida anche se l’automobilista non ha ritirato la raccomandata: in questo caso, trascorsi dieci giorni dal deposito, l’atto si presume notificato per compiuta giacenza. Se nessun documento è stato notificato entro i termini, il debito è prescritto.
In caso di dubbi, è possibile richiedere all’ente competente copia della documentazione relativa alla presunta mora, per verificare eventuali atti notificati nei tempi previsti. Se si riceve una richiesta di pagamento oltre il termine di prescrizione, è possibile impugnare la prescrizione e chiederne l’annullamento.
Come fare ricorso se il bollo è prescritto?
Se dopo le verifiche la cartella risulta illegittima in quanto si riferisce a un bollo prescritto, ecco cosa si può fare entro 60 giorni dalla notifica:
- presentare un’istanza di sospensione legale della riscossione
Entro 220 giorni, l’ente di riscossione deve rispondere. Se non dovesse farlo entro il termine, si considera il ricorso accettato e la cartella annullata. Se invece dovesse rispondere rigettando la richiesta, allora bisognerà pagare oppure fare ricorso al giudice; - procedere per via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è una pagina dedicata al ricorso tributario con tutte le informazioni necessarie.
Durante l’istanza di ricorso, la cartella si considera sospesa, quindi non è possibile procedere al fermo dell’auto o ad altre forme di tutela del credito o di pignoramento. Però non sospende i termini per la richiesta del ricorso giudiziale (sempre di 60 giorni dalla notifica), quindi conviene fare entrambe le procedure descritte.
Esempio di prescrizione bollo auto
Se una tassa automobilistica riferita al 2022 resta non pagata e non ricevi alcun atto formale nel periodo 2023-2025, la prescrizione scatta il 31 dicembre 2025. In questo caso, una cartella notificata anche nei primi giorni del 2026 risulta illegittima.
Il contribuente può quindi presentare ricorso entro 60 giorni, eccependo la prescrizione e ottenendo l’annullamento dell’atto.
Il conteggio va fatto aggiungendo sì 3 anni, ma prendendo come data di scadenza quella dell’anno solare. Il calcolo degli anni necessari alla prescrizione è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016.
Prescrizione bollo auto: 3 consigli
Gestire in modo corretto la prescrizione del bollo auto può evitare richieste di pagamento illegittime e inutili contenziosi. Ecco tre suggerimenti fondamentali per tutelarsi:
- accertarsi di non avere ricevuto nessuna notifica di richiesta di pagamento.
Nei tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate non devono aver notificato alcuna richiesta di pagamento, altrimenti si interrompe la prescrizionee il conteggio dei tre anni dovrà ripartire da capo dal giorno successivo. Per esempio, se il bollo auto si prescrive il 31 dicembre 2025 e la Regione o l’Agenzia delle Entrate ti invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento il 20 ottobre 2025, la prescrizione si compie il 20 ottobre 2028; - controllare la data giusta.
La data di riferimento NON è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione presso gli uffici postali. Se ad esempio a gennaio 2025 è arrivata una richiesta di pagamento del bollo del 2021, sarà in prescrizione solo se la data di consegna all’ufficio postale sia avvenuta oltre il 31 dicembre 2024. - fare ricorso entro 60 giorni.Una volta accertato che il bollo è prescritto bisogna fare ricorso entro 60 giorni.
Per una maggiore tutela, è importante conservare sempre la documentazione relativa ai pagamenti. Le ricevute, anche se datate, sono la prova più efficace per dimostrare di aver saldato il tributo.
Salve,
sono residente in Emilia Romagna e il 24.7.2015 mi è arrivata un'intimazione di pagamento da parte dell'equitalia da effettuarsi entro 5 giorni,trascorsi i quali si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata, riguardo 2 cartelle esattoriali presumibilmente notificate ( non ricordo di averle ricevute e non le trovo) il 15 ed il 22 dicembre 2012.Chiamando il servizio bilancio e finanze della Regione, mi è stato detto che queste cartelle si riferivano al bollo auto non pagato nel 2007 e nel 2008. Secondo i termini di legge dovrebbero essere cadute in prescrizione, giusto?All'epoca non è stata fatta nessun'azione di sospensione o annullamento della cartella da parte mia ma adesso potrei fare richiesta di sospensione, ricorso o istanza di annulamento in autotutela attraverso quest'ultimo sollecito?Se sì,quale sarebbe l'azione più idonea?
La ringrazio anticipatamente per un'eventuale risposta e Le porgo Cordiali Saluti
Salve Dott Russo, io non ho pagato un bollo 2010, etro i tre anni mi è arrivato dalla regione il sollecito per il pagamento, a settembre 2013 fin qui tutto regolare, il sollecito da parte di Equitalia arriva entro i tre anni anche quello?....tipo 2anni e 10 mesi...o roba del genere??....A SETTEMBRE SON 2 ANNI....quanto tempo tempo avro' x evitare che mi scrive Equitalia????. GRAZIE per la risposta. La saluto cordialmente. Pier.
Ciao Pier,
non c'è una regola fissa e sinceramente pur se ci fosse la ignoro. Quello che so è che se lo fa oltre i tre anni puoi chiedere la prescrizione del diritto alla riscossione
A presto
E' fantastico vedere quanta gente non paga il bollo: poi ci meravigliamo che ci siano gli evasioni per migliaia di miliardi?
cordialmente
Salve, dottore Russo desideravo sapere se il mio ricorso gia presentato è infondato a priori in quanto dal suo articolo non ho capito se la prescrizione è valida a decorrere del 31 dicembre del terzo anno successivo dal mancato pagamento. mi spiego bene in data 2 giugno mi è arrivata una missiva dall'agenzia delle entrate che mi intimava di pagare il bollo auto relativo all'anno 2012 ( dovuta entro 28 febbraio 2012 ) . Di conseguenza facendo un giro in rete e confrontandomi con colleghi di lavoro presento istanza di reclamo-mediazione sostenendo la nullità del atto di accertamento perché superati i termini del succitato "terzo anno successivo" poiché la notifica mi è stata fatta con data successiva a 28 febbraio 2015 . Adesso mi viene il dubbio se ho agito bene e quindi il reclamo viene accattato o dovrò comunque sia pagare la tassa. In attesa di una sua risposta le auguro i miei piu cordiali saluti. Marco da Palermo.
Ciao Marco,
la notifica va fatta entro il terzo anno successivo a quello di scadenza del pagamento, quindi nel tuo caso il 31/12/2015
Salve,
abito in Emilia Romagna ed in data 24.7.2015 ho ricevuto da parte dell'equitalia un'intimazione di pagamento da effettuarsi entro 5 giorni di tempo dalla data della notifica, trascorso il quale si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.Questo sollecito è riferito a due cartelle esattoriali riguardanti il bollo auto non pagato per gli anni 2007/2008,notificate presumibilmente( non ricordo di averle ricevute e non riesco a trovarle)a dicembre del 2012. Facendo i conti i 3 anni sono trascorsi quindi queste cartelle dovrebbero essere cadute in prescrizione giusto? Posso fare l'istanza di annullamento in autotutela attraverso quest'intimazione? Grazie anticipatamente per un ' eventuale risposta.