Prescrizione bollo auto

Bollo auto non dovuto per prescrizione e decorrenza dei termini: ricorso, autotutela e istanza di sospensione contro la cartella Equitalia. Vediamo i problemi più frequenti dovuti alla perdita di possesso e fermo amministrativo.

La prescrizione del bollo auto è un tema che è sempre motivo di discussione tra gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta regionale obbligatoria, dovuta per il semplice possesso del veicolo.

È oggetto di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in regioni come Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, o dalla Regione stessa per le altre. La normativa in vigore stabilisce regole precise sia sui termini entro i quali l’ente impositore può richiedere il pagamento, sia sulle modalità con cui tali termini possono essere interrotti.

prescrizione bollo auto

Il termine ordinario di prescrizione per il bollo auto è di tre anni. Ciò significa che, trascorso tale arco di tempo senza alcuna richiesta formale, il debito si considera estinto. Ad esempio, per un bollo con scadenza nell’aprile 2022, il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si conclude il 31 dicembre 2025. Se entro questa data non si riceve alcuna notifica valida, la Regione non può più pretendere il pagamento.

A interrompere il decorso della prescrizione sono solo atti ufficiali come l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale, l’intimazione di pagamento o il preavviso di fermo amministrativo. Non basta una semplice comunicazione informale: occorre che l’atto sia notificato secondo le forme di legge, anche tramite posta con raccomandata. Se l’automobilista riceve una notifica, il termine triennale riparte da capo a decorrere dal giorno successivo.

Quando va in prescrizione il bollo auto?

La regola generale stabilisce che il bollo auto si prescrive dopo tre anni. Questo periodo inizia a decorrere il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo era dovuto e termina il 31 dicembre del terzo anno. Durante questo arco di tempo, l’ente impositore deve notificare un atto interruttivo, altrimenti perde in modo definitivo il diritto di riscuotere la somma.

Le Regioni hanno l’obbligo di rispettare questo termine, senza eccezioni territoriali. In passato alcune amministrazioni, come quella piemontese, avevano applicato un termine di cinque anni, ma oggi la disciplina è uniforme su tutto il territorio nazionale.

Se entro questo periodo non viene notificato alcun atto, la pretesa è prescritta. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato in più occasioni che il termine triennale resta valido anche in caso di mancata opposizione da parte del contribuente. Ciò significa che, contrariamente a quanto avviene per altri tributi come l’IVA o l’IRPEF, la mancata impugnazione della cartella non trasforma il termine di prescrizione in decennale.

Al contrario, nel caso in cui l’automobilista decida di mettersi in regola e versare il bollo auto anche senza richieste formali, può avvalersi del ravvedimento operoso, ovvero un sistema che permette all’utente di rientrare in regola in modo autonomo, pagando una sanzione inferiore.

Il ravvedimento operoso può essere utilizzato se la regolarizzazione del ritardo nel versamento della tassa di circolazione dell’auto avviene entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza della tassa di circolazione dell’auto, altrimenti non ha più motivo di esistere ed è probabile che ti arrivi una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione per chiedere di pagare gli arretrati, compresi sanzioni e interessi.

Prima di procedere al pagamento è importante controllare sempre la data dell’atto, perché l’ente di riscossione potrebbe aver aspettato troppo ad inviare la richiesta e il diritto alla riscossione potrebbe essere prescritto.

Il bollo auto non versato non è più dovuto se caduto in prescrizione. In caso di richiesta di pagamento, dopo la prescrizione, non è obbligatorio versare l’imposta richiesta. Se l’ente di riscossione dovesse eseguire atti di pignoramento, è possibile ricorrere al giudice per far valere i propri diritti.

Anche la giurisprudenza si è espressa in merito: il Tribunale di Cosenza con la sentenza 1711/15, ha accolto il ricorso di un automobilista che si era visto pervenire la cartella di pagamento da parte di Equitalia trascorsi i tre anni.

Come faccio a capire se il bollo auto è prescritto

Per verificare se un bollo non pagato è ormai prescritto, occorre innanzitutto individuare l’anno di riferimento.

Dopo averlo stabilito, bisogna controllare se, entro la fine del terzo anno, è stata notificata una cartella, un avviso di accertamento o qualsiasi altro atto interruttivo.

La notifica si considera valida anche se l’automobilista non ha ritirato la raccomandata: in questo caso, trascorsi dieci giorni dal deposito, l’atto si presume notificato per compiuta giacenza. Se nessun documento è stato notificato entro i termini, il debito è prescritto.

In caso di dubbi, è possibile richiedere all’ente competente copia della documentazione relativa alla presunta mora, per verificare eventuali atti notificati nei tempi previsti. Se si riceve una richiesta di pagamento oltre il termine di prescrizione, è possibile impugnare la prescrizione e chiederne l’annullamento.

Come fare ricorso se il bollo è prescritto?

Se dopo le verifiche la cartella risulta illegittima in quanto si riferisce a un bollo prescritto, ecco cosa si può fare entro 60 giorni dalla notifica:

  • presentare un’istanza di sospensione legale della riscossione
    Entro 220 giorni, l’ente di riscossione deve rispondere. Se non dovesse farlo entro il termine, si considera il ricorso accettato e la cartella annullata. Se invece dovesse rispondere rigettando la richiesta, allora bisognerà pagare oppure fare ricorso al giudice;
  • procedere per via giudiziaria tramite ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale  Sul sito dell’Agenzia delle Entrate c’è una pagina dedicata al ricorso tributario con tutte le informazioni necessarie.

Durante l’istanza di ricorso, la cartella si considera sospesa, quindi non è possibile procedere al fermo dell’auto o ad altre forme di tutela del credito o di pignoramento. Però non sospende i termini per la richiesta del ricorso giudiziale (sempre di 60 giorni dalla notifica), quindi conviene fare entrambe le procedure descritte.

Esempio di prescrizione bollo auto

Se una tassa automobilistica riferita al 2022 resta non pagata e non ricevi alcun atto formale nel periodo 2023-2025, la prescrizione scatta il 31 dicembre 2025. In questo caso, una cartella notificata anche nei primi giorni del 2026 risulta illegittima.

Il contribuente può quindi presentare ricorso entro 60 giorni, eccependo la prescrizione e ottenendo l’annullamento dell’atto.

Il conteggio va fatto aggiungendo sì 3 anni, ma prendendo come data di scadenza quella dell’anno solare. Il calcolo degli anni necessari alla prescrizione è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397/2016.

Prescrizione bollo auto: 3 consigli

Gestire in modo corretto la prescrizione del bollo auto può evitare richieste di pagamento illegittime e inutili contenziosi. Ecco tre suggerimenti fondamentali per tutelarsi:

  • accertarsi di non avere ricevuto nessuna notifica di richiesta di pagamento.
    Nei tre anni la Regione o l’Agenzia delle Entrate non devono aver notificato alcuna richiesta di pagamento, altrimenti si interrompe la prescrizionee il conteggio dei tre anni dovrà ripartire da capo dal giorno successivo. Per esempio, se il bollo auto si prescrive il 31 dicembre 2025 e la Regione o l’Agenzia delle Entrate ti invia un sollecito di pagamento o un avviso di accertamento il 20 ottobre 2025, la prescrizione si compie il 20 ottobre 2028;
  • controllare la data giusta.
    La data di riferimento NON è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione presso gli uffici postali. Se ad esempio a gennaio 2025 è arrivata una richiesta di pagamento del bollo del 2021, sarà in prescrizione solo se la data di consegna all’ufficio postale sia avvenuta oltre il 31 dicembre 2024.
  • fare ricorso entro 60 giorni.Una volta accertato che il bollo è prescritto bisogna fare ricorso entro 60 giorni.

Per una maggiore tutela, è importante conservare sempre la documentazione relativa ai pagamenti. Le ricevute, anche se datate, sono la prova più efficace per dimostrare di aver saldato il tributo.

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Risposte

  1. Grazie mille per la risposta Dott. Russo, ma sul sito della regione dice quanto segue:
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    Quando pagarla?

    il primo pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato entro il mese successivo a quello dell’immatricolazione. Ad esempio, nel caso di auto immatricolata in un qualunque giorno del mese di aprile 2012, il bollo va pagato entro il 31 maggio 2012.

    I pagamenti successivi devono essere effettuati ogni anno, entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Per esempio nel caso di auto immatricolata ad aprile 2012, il bollo dovrà essere pagato nel mese aprile di 2013, entro il giorno 30..
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    La vettura è stata da me venduta al concessionario ed notificata dal PRA il 20/11/2013 ma è prima della scadenza del 30 novembre 2013, in quanto la data della prima immatricolazione risale al 16 novembre 2010 quindi se l'ho venduta prima della scadenza di pagamento lo devo pagare? In quanto non c'è specificato che debba pagarlo il primo giorno del mese della sua immatricolazione? Non ci capisco più nulla Dott. Russo!!
    Sa più di sapore di truffa questa clausola che non è specificata o no?
    La ringrazio nuovamente e la saluto.
    Claudio

    1. Ciao Claudio,
      fai ammattire anche me... nel precedente commento hai detto che la scadenza era il 31/10/2013, ora dici che l'immatricolazione è a novembre....
      Seguo l'esempio che viene proposto nel sito, replicandolo su quello che mi stai dicendo.

      Primo anno,
      devi pagare entro il mese successivo a quello dell'immatricolazione. Quindi se l'immatricolazione è il 16 novembre, devi pagare il bollo entro il 31 dicembre.

      Secondo anno
      devi pagare il bollo entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Quindi nel tuo caso il 30 novembre.

      Non tenendo conto del primo commento, dove dici altro, non devi pagare il bollo.
      Ma quello che dico io ha poco valore, se sei così confuso, rivolgiti ad un'agenzia pratiche.

  2. Salve Dott. Russo non so dove sbattere le testa!!
    Ho venduto la mia vettura al concessionario con una minivoltura il 20/11/2013 notificato dal PRA con scadenza del bollo il 31/10/2013 e nello stesso mese il 25/11/2013 ho acquistato sempre dallo stesso Rivenditore – Concessionario un’altra vettura usata sempre con scadenza bollo 31/10/2013 ma il concessionario aveva l’esenzione al pagamento penso come tutti i rivenditori. Se avevo un mese di tempo per pagare il bollo inerente la mia vettura venduta al concessionario(novembre 2013) alla regione Lombardia mi hanno detto di pagare entrambi i bolli o tassa di possesso di entrambe le vetture praticamente 250 €uro x quella che era mia venduta al concessionario + 220 €uro per la vettura usata da me acquistata dallo stesso Concessionario nello stesso mese, in quanto la Regione Lombardia sostiene che se sono il proprietario il primo giorno del mese dopo la scadenza del bollo 31/10/2013 tale tassa è a carico mio essendo stata venduta ad un altro acquirente facente parte della stessa regione sostenendo che, se invece l’acquirente della mia vettura apparteneva ad un’altra regione la scadenza per il pagamento era il 30/11/2013 quindi non più a mio carico, ma è possibile una truffa del genere?
    Cosa devo fare Dott. Russo pagare la mega cifra di 470 €uro di bollo?
    Grazie mille per l’eventuale risposta.
    Cordiali saluti
    Claudio

    1. Ciao Claudio,
      purtroppo è esattamente come ti hanno detto, inoltre non puoi fare richiesta di rimborso in quanto non è contemplato in caso di vendita...
      leggi qui

  3. Dott. Russo buongiorno,
    le chiedo informazioni sul mio caso, ho il bollo in scadenza al 12/2013, quindi da pagare entro il 31/01/2014, ma provvederò a rottamare l'auto (per acquisto auto nuova) il giorno 18.02.2014, cosa devo fare? devo pagare per 1 solo mese per poi chiedere la restituzione? posso chiedere un esenzione prima della scadenza?
    grazie anticipatamente

    1. Ciao Lino,
      non puoi chiede l'esenzione anticipata, puoi utilizzare il rimborso per pagare il bollo della nuova autovettura.

  4. ciao Salvatore ,grazie per le notizie che ci dai;io vorrei sapere se le mia notifica deve essere pagata ,un bollo del 2008(sett.2008/ago.2009)la cartella e stata stampata il 24/11/2011 e recapitata il 02/12/2012.
    cosa devo fare?
    ti ringrazio anticipatamente!

  5. Salve Dott. Russo.
    In data 30/12/2013 mi è stata recapitata una raccomandata nella quale mi si chiede il pagamento del bollo auto dovuto nel 2010, maggiorato di interessi pari al 30% dell'importo.
    La tassa è dovuta o è andata in prescrizione?
    Grazie. Nicoletta

      1. Salve Dott.russo mi chiamo Salvatore mi è arrivata casa una lettera da equitalia da pagare bolli auto mai pagati anno 2007 sino oggi posso fare ricorso nei bolli vecchi e pagare ultimi.grazie

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