Incidente con auto straniera: guida alle procedure e al risarcimento

Gli incidenti con auto straniere possono verificarsi in Italia e all'estero. È essenziale verificare l'adesione al Sistema della Carta Verde e agli accordi nello Spazio Economico Europeo (SEE). Scopriamolo insieme nell'articolo!

Gestire le conseguenze di un incidente stradale richiede chiarezza operativa e precisione nella documentazione. Quando nello scontro è coinvolto un veicolo immatricolato all’estero, la situazione presenta complicazioni amministrative e legali immediate. Le barriere linguistiche, l’incertezza sui modelli assicurativi in vigore e la scarsa familiarità con gli enti internazionali di liquidazione rischiano di ritardare l’avvio delle perizie o di provocare il rigetto formale della richiesta di risarcimento danni.

incidente con auto straniera

In Italia e all’interno dei confini dell’Unione Europea, la tutela del cittadino coinvolto in un sinistro con controparte straniera è regolata da accordi internazionali stringenti e da leggi nazionali ben definite. La presenza di organismi dedicati garantisce l’accesso alle procedure di indennizzo sia nell’ipotesi di incidente verificatosi sul territorio italiano, sia nell’eventualità di uno scontro avvenuto all’estero durante la circolazione transfrontaliera.

Conoscere quali passaggi eseguire sul luogo dell’impatto, quali dati rilevare e a quali istituzioni inviare le denunce formali consente di ridurre i tempi di giacenza delle pratiche, evitare contenziosi complessi e tutelare appieno i propri diritti risarcitori.

Gestione del sinistro in Italia con un veicolo immatricolato all’estero

Nell’immediato riscontro di un incidente stradale avvenuto in Italia con un veicolo estero, la priorità assoluta riguarda la sicurezza della circolazione e la salvaguardia delle persone coinvolte. Verifica subito lo stato di salute dei passeggeri e degli occupanti dell’altro mezzo. Se si registrano feriti, richiedi subito l’intervento dei soccorsi sanitari attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, evitando di spostare i soggetti lesi salvo imminente pericolo di incendio o crollo.

Dopo aver messo in sicurezza l’area con il triangolo di emergenza e indossato il gilet ad alta visibilità, procedi alle rilevazioni documentali. Nel caso in cui i conducenti siano d’accordo sulle modalità di accadimento dei fatti, la procedura di rilevazione ricalca quella ordinaria utilizzata tra veicoli italiani mediante la compilazione del Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente).

La struttura grafica del Modulo CAI è armonizzata e identica in tutti i Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Ciascuna casella numerata corrisponde alla medesima voce informativa a prescindere dalla lingua in cui il modello è stampato. Puoi compilare il modulo italiano o accettare la compilazione della versione fornita dal conducente straniero nella sua lingua madre.

Cosa fare in caso di mancato accordo o fuga della controparte

Qualora il conducente del veicolo estero rifiuti di sottoscrivere il modulo CAI, contesti la responsabilità dello scontro o si mostri ostile, mantieni il controllo della situazione senza accettare trattative verbali private. Chiama subito la Polizia Stradale, i Carabinieri o la Polizia Locale. L’intervento delle Forze dell’Ordine è indispensabile quando:

  • la controparte si rifiuta di esibire i propri documenti d’identità o il certificato di assicurazione;
  • sussiste il sospetto che il mezzo straniero sia privo di copertura assicurativa valida;
  • la dinamica dell’impatto appare complessa o vi sono versioni del tutto contrastanti;
  • si registrano danni fisici alle persone;
  • il conducente straniero tenta di allontanarsi dal luogo dell’incidente.

Il verbale stilato dagli organi di polizia costituisce un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale. Tale documento contiene i rilievi planimetrici, le posizioni statiche dei veicoli dopo l’impatto, la misurazione delle tracce di frenata e le dichiarazioni rese dai conducenti, offrendo una base probatoria fondamentale per la successiva gestione della liquidazione.

In attesa dell’arrivo delle autorità o subito dopo la compilazione del modulo, utilizza il tuo smartphone per acquisire una serie di immagini ad alta risoluzione.

Procedura di richiesta risarcimento tramite l’Ufficio Centrale Italiano

Nelle collisioni stradali che vedono coinvolto un veicolo con targa straniera sul territorio italiano, l’automobilista danneggiato non può fare ricorso alla procedura di risarcimento diretto attraverso la propria compagnia assicurativa. La legge stabilisce che la richiesta di indennizzo per i danni materiali al veicolo e per le eventuali lesioni personali debba essere inoltrata all’Ufficio Centrale Italiano.

La comunicazione inviata all’UCI deve avvenire mediante:

  • PEC indirizzando il plico digitale a uci@pec.ucimi.it;
  • raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale dell’ente UCI S.c.a.r.l. – Corso Sempione 39, 20145 Milano.

Per fare in modo che la pratica venga aperta senza richieste di integrazione che prolungherebbero i tempi, l’istanza inoltrata all’UCI deve contenere un insieme preciso di dati informativi e allegati documentali:

  1. giorno, ora precisa, comune e via esatta in cui è avvenuto l’incidente;
  2. numero di targa, Paese di immatricolazione, marca, modello e tipologia di mezzo;
  3. nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e residenza del conducente e del proprietario straniero del veicolo responsabile;
  4. denominazione esatta della compagnia di assicurazione estera, numero della polizza e numero della Carta Verde;
  5. targa, marca, modello, dati del proprietario italiano e luogo in cui il mezzo è messo a disposizione per l’ispezione peritale;
  6. descrizione chiara delle modalità di accadimento dell’impatto, corredata dal Modulo CAI a doppia firma oppure dall’indicazione dell’autorità pubblica intervenuta;
  7. preventivo di riparazione emesso da una carrozzeria o fattura dei lavori, oltre all’eventuale documentazione medica (verbale di Pronto Soccorso, certificati di malattia, perizie medico-legali di parte) attestante le lesioni personali subite.

Ricevuta la richiesta di risarcimento, l’Ufficio Centrale Italiano avvia l’istruttoria formale. L’UCI individua la compagnia di assicurazione italiana che opera sul territorio nazionale in qualità di mandataria designata dalla società assicuratrice estera del veicolo responsabile.

Una volta identificata la mandataria italiana, l’UCI trasmette il fascicolo a quest’ultima e comunica al danneggiato i riferimenti della società incaricata della gestione pratica. Da quel momento, la trattativa per la perizia e per la liquidazione si svolgerà tra l’automobilista e la compagnia mandataria sul territorio italiano.

Qualora la compagnia assicurativa estera non abbia nominato alcun mandatario in Italia, l’UCI provvede alla gestione della pratica o affida l’incarico a una società specializzata in perizie e liquidazioni di sinistri internazionali.

I termini di legge impongono alla compagnia mandataria o all’UCI di formulare un’offerta di risarcimento congrua oppure di comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerte entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di ricezione della documentazione completa.

Tutele in caso di veicolo straniero non assicurato o pirata della strada

Non tutti gli incidenti con mezzi stranieri si risolvono attraverso la procedura ordinaria dell’UCI. Possono verificarsi due scenari critici:

  • il veicolo straniero è privo di assicurazione. Se la copertura RCA risulta scaduta o inesistente, l’UCI non può procedere alla liquidazione diretta a carico dell’assicuratore estero;
  • il veicolo straniero si dà alla fuga. Il conducente straniero provoca il sinistro e si allontana rendendo impossibile il rilevamento della targa o dei dati assicurativi.

In queste situazioni la tutela dell’automobilista passa sotto la competenza della Consap mediante l’attivazione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Se il veicolo responsabile resta sconosciuto, il Fondo risarcisce in modo integrale i danni alle persone. I danni materiali alle autovetture vengono risarciti soltanto se dal medesimo incidente sono derivate lesioni personali di grave entità alle persone coinvolte.

Se invece il veicolo straniero viene identificato ma risulta sprovvisto di una polizza assicurativa valida, il Fondo di Garanzia della Consap risarcisce sia i danni fisici sia i danni materiali subiti dal veicolo danneggiato, senza limitazioni legate alla gravità delle lesioni.

Per proteggere la tua autovettura da ogni imprevisto e confrontare le garanzie accessorie più adatte alle tue esigenze di guida, puoi utilizzare un comparatore di polizze auto, valutando anche la copertura della tutela legale per la gestione dei contenziosi complessi.

Sinistri avvenuti nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE)

Se l’incidente si verifica in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera, ed è causato da un veicolo immatricolato in uno di questi medesimi Paesi, la procedura risarcitoria è semplificata dalla Direttiva Europea Auto.

In questa circostanza non devi avviare cause o trattative nella lingua del Paese ospitante prima di fare rientro in Italia. Una volta tornato sul territorio nazionale, puoi contattare il Centro Informazioni Italiano istituito presso la Consap.

Fornendo al Centro Informazioni la targa del veicolo estero, la data dell’incidente e il Paese in cui è avvenuto il fatto, la Consap risale alla compagnia assicurativa del responsabile e ti comunica il nominativo e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato da quella compagnia in Italia.

Una volta ottenuto il contatto del mandatario italiano, la richiesta di risarcimento va inviata a quest’ultimo via PEC o raccomandata A/R. Tutta l’istruttoria, l’ispezione peritale sul veicolo e la liquidazione economica si svolgeranno sul territorio italiano e in lingua italiana, applicando le norme sui tempi di risarcimento previste dal Codice delle Assicurazioni Private (3 mesi per la risposta formale).

Sinistri in Paesi Extra-SEE appartenenti al sistema della Carta Verde

Se viaggi con la tua auto in un Paese situato al di fuori dello Spazio Economico Europeo ma che aderisce al sistema internazionale della Carta Verde (ad esempio Albania, Turchia, Tunisia o Marocco) e sei vittima di un incidente causato da un mezzo locale, la procedura non passa per i mandatari italiani.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata:

  1. alla compagnia di assicurazione del conducente responsabile locale;
  2. al Bureau Nazionale dello Stato in cui si è verificato l’incidente.

I riferimenti anagrafici, gli indirizzi fisici e i contatti email dei vari Bureau Nazionali di ciascun Paese aderente sono elencati sul retro del documento cartaceo della Carta Verde in tuo possesso. La pratica risarcitoria sarà regolata dalle leggi nazionali vigenti nello Stato in cui si è verificato il fatto.

Cos’è la Carta Verde e come verificarne la validità

La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione rilasciato dalla tua compagnia RCA sotto la responsabilità dell’Ufficio Nazionale di Assicurazione. Questo documento attesta che il veicolo è coperto dalla garanzia di responsabilità civile obbligatoria anche al di fuori dei confini nazionali.

Nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, la Carta Verde non è richiesta ai controlli di frontiera perché la copertura della polizza RCA italiana è estesa a tutto il territorio comunitario senza costi aggiuntivi e senza necessità di portare al seguito il documento cartaceo.

Nei Paesi extra-SEE la Carta Verde rimane un documento obbligatorio per la circolazione. Tuttavia, le compagnie assicuratrici hanno il diritto di escludere la copertura per determinati Paesi non comunitari.

Prima di metterti in viaggio verso destinazioni extra-UE, controlla il documento della Carta Verde fornito dalla tua assicurazione:

  • se la sigla del Paese di destinazione non è sbarrata da una croce nera, la tua polizza è valida a tutti gli effetti in quel territorio;
  • se la sigla del Paese di destinazione è sbarrata, la tua assicurazione non garantisce alcuna copertura in quel Paese.

Per accedere al Paese estero dovrai acquistare al valico di frontiera una polizza temporanea di frontiera, stipulata con una compagnia locale dell’altro Stato per coprire i giorni di permanenza previsti.

Ambito geografico del sinistroNazionalità del veicolo responsabileSoggetto a cui inviare la richiesta danniRiferimento normativo applicabile
ItaliaTarga EsteraUfficio Centrale Italiano (UCI S.c.a.r.l.)Art. 126 Codice Assicurazioni Private
Paese SEE / UETarga Stato SEEMandatario in Italia della compagnia estera (tramite Consap)Art. 151 e segg. Codice Assicurazioni Private
Paese Extra-SEE (Carta Verde)Targa Extra-SEECompagnia estera o Bureau Nazionale dello Stato dell’incidenteLegislazione nazionale del Paese del sinistro
Italia (Mezzo non identificato o privo di polizza)Targa Estera / IgnotaFondo di Garanzia per le Vittime della Strada (Consap)Art. 283 Codice Assicurazioni Private

FAQ – Incidenti all’estero

Come mi comporto se il conducente dell’auto straniera non vuole firmare il CAI?

Mantieni la calma, scatta fotografie ai veicoli, alle targhe e ai documenti della controparte se visibili. Non impegnarti in trattative verbali e chiama subito il 112 per richiedere l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri. Il verbale delle autorità testimonierà la dinamica dell’incidente.

Quali sono i recapiti ufficiali dell’UCI per inviare la richiesta di risarcimento?

La richiesta di risarcimento danni per incidenti avvenuti in Italia con veicoli esteri va inviata all’Ufficio Centrale Italiano tramite PEC all’indirizzo uci@pec.ucimi.it oppure tramite lettera raccomandata A/R indirizzata a UCI S.c.a.r.l., Corso Sempione 39, 20145 Milano.

Quanto tempo hanno l’UCI o il mandatario italiano per rispondere alla richiesta?

L’UCI o la compagnia mandataria incaricata hanno tre mesi di tempo dalla data di ricezione della documentazione completa per formulare un’offerta risarcitoria o per comunicare i motivi del mancato accoglimento della richiesta.

Cosa succede se l’auto straniera scappa dopo l’incidente o risulta priva di assicurazione?

Se il mezzo straniero scappa e rimane non identificato, puoi chiedere il risarcimento dei danni fisici al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito da Consap. I danni materiali saranno coperti solo in caso di gravi lesioni personali. Se il mezzo viene identificato ma è sprovvisto di polizza, il Fondo risarcisce sia i danni fisici sia quelli materiali.

La Carta Verde è obbligatoria per viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea?

No. All’interno dei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo la garanzia della tua assicurazione RCA italiana è estesa in modo automatico. La Carta Verde è invece obbligatoria nei Paesi extra-UE che aderiscono al sistema internazionale.

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Risposte

  1. Salve io sono stata investita da auto tedesca con conducente conosciuto che poi è scappato ..aveva un assicurazione provvisoria...ora cosa succede? E il danno recato a me con trauma maxillo faccialeall orbita mi verrà risarcito? E in quanto? Grazie

    1. Buongiorno,
      se è avvenuto in Italia può seguire le indicazioni riportate nell'articolo, contattando l'UCI per avere indicazioni utili. I tempi di risarcimento dipendono dalla sua guarigione e dalle pratiche della compagnia assicurativa.

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