Incidenti stradali: risarcimento danni ridotto senza cintura di sicurezza
In caso di incidenti stradale, come si comporta l'assicurazione auto se non abbiamo la cintura di sicurezza? Il danno viene risarcito?
#Incidente stradale
Sommario
Incidenti stradali: la responsabilità del conducente incide sul risarcimento
Risarcimento ridotto senza la cintura di sicurezza
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza (n. 22351/16 del 4.11.2016), ha chiarito quanto le cinture siano importanti ai fini di una corretta valutazione del risarcimento danni. Niente cintura di sicurezza, risarcimento ridotto. Questo è il percorso da seguire e da rispettare per educare all'uso della cintura di sicurezza.
Incidenti stradali: la responsabilità del conducente incide sul risarcimento
Di questo parla la sentenza sopracitata. Di responsabilità. Anche perché indossare la cintura di sicurezza è un obbligo imposto dal Codice della Strada. L'articolo 72, chiarisce che:
"chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè’ delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323. Quando il mancato uso riguarda il minore della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso".
Alla sanzione va aggiunta la problematica legata al risarcimento dei danni - sia alla propria persona che a terzi.
Risarcimento ridotto senza la cintura di sicurezza
La sentenza della Cassazione riguarda esclusivamente il risarcimento dei danni fisici. Per il risarcimento dei danni riportati all'autovettura, invece, la cintura di sicurezza non cambia alcunché. In parole povere, se non indossi la cintura di sicurezza - in caso di incidente stradale - otterrai un risarcimento ridotto e proporzionato al danno che avresti evitato se l'avessi indossata. Naturalmente, posto che la colpa dell'incidente non sia tua.
Per valutare la dinamica dell'incidente, il Giudice richiede la consulenza del CTU (consulente tecnico d'ufficio).
Ehi, 6 dei nostri? Inserisci i tuoi dati e scopri tutti i vantaggi dell’area personale di 6sicuro.it.
• In ottemperanza all'art. 56 comma 2 e 3 del Reg. IVASS 40/2018, dichiaro di avere stampato, letto, compreso ed archiviato su supporto duraturo gli Allegati 3 e 4. In ottemperanza all'art. 9 comma 4 del Reg. IVASS 23/2008, dichiaro altresì di avere stampato, letto, compreso ed archiviato su supporto duraturo la tabella contenente le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dalle compagnie assicurative con cui 6sicuro brand di Assiteca S.p.A. ha rapporti di affari nel ramo RCA, così come indicato nella sezione III dell’Allegato 4. (obbligatorio)
• In ottemperanza all'art. 34 del D.L. 1/2012 e dell'art. 6 del Documento di Consultazione 49/2012, dichiaro di aver preso visione delle note informative relative ai prodotti assicurativi, già predisposte e pubblicate sui siti internet aziendali delle compagnie assicurative di cui il preventivatore di 6sicuro (brand di Assiteca S.p.A.) fornisce le quotazioni, ai sensi dell'art. 34 del Reg. IVASS 35/2010, e raggiungibili dalla pagina note informative . (obbligatorio)
• In ottemperanza all'art.8.2 del Reg. IVASS 34/2010 e all’art. 7 del Reg. IVASS 8/2015, dichiaro di voler ricevere tramite email i preventivi personalizzati nonché la documentazione precontrattuale e contrattuale da parte delle compagnie assicurative partner di 6sicuro (brand di Assiteca S.p.A.) Tale modalità di ricezione sarà modificabile una volta entrato in contatto con la compagnia assicurativa prescelta. (obbligatorio)
Lascia il tuo commento