CID digitale: come funziona il CAI e quando usare la carta

Il modulo cartaceo resta valido. Scopri quale firma serve per il CAI online, come inviare la denuncia e i termini per l’offerta e il pagamento.

Il CAI digitale è il modulo di constatazione amichevole compilato, firmato elettronicamente e inviato tramite il servizio informatico dell’assicurazione. Raccoglie le informazioni sull’incidente e sulle persone coinvolte. La sottoscrizione richiede requisiti di sicurezza almeno pari a quelli della firma elettronica avanzata, secondo il Regolamento IVASS n. 56/2025

Il CID cartaceo resta valido nel 2026. Dall’8 aprile le compagnie assicurative devono offrire anche strumenti per compilare e trasmettere il modulo online, ma tu puoi scegliere quale formato utilizzare.

assicurazione auto modulo cid digitale

Per ottenere il risarcimento, devi poi completare la richiesta con i dati necessari a valutare il danno. La doppia firma incide sul valore delle dichiarazioni e sui termini per l’offerta; il pagamento segue una fase distinta, con scadenze proprie.

CID digitale e cartaceo: come scegliere dopo un incidente

Il riferimento normativo è il Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025, che sostituisce il precedente Regolamento ISVAP n. 13/2008. L’articolo 11 attribuisce al conducente o al proprietario la scelta tra documento cartaceo e informatico; l’articolo 14 disciplina la compilazione e la trasmissione telematica.

Puoi quindi continuare a usare il modulo blu anche se la tua compagnia offre un’app. Se preferisci la carta, l’articolo 13 ti riconosce il diritto di richiedere all’impresa il modulo anche durante il contratto. Non devi attendere il rinnovo.

La scelta del formato e l’accordo con l’altro conducente sono due questioni separate. La carta può contenere entrambe le firme; il documento informatico può riportare soltanto la tua denuncia. Per decidere come procedere, considera queste situazioni.

SituazioneCome procedereEffetto sulla denuncia
Entrambi condividete la descrizione dell’incidenteCompletate e firmate lo stesso CAI, su carta o tramite il servizio digitaleLa sottoscrizione congiunta produce gli effetti previsti dall’articolo 143 del Codice delle assicurazioni
Preferisci la carta oppure non riesci a usare il servizio onlineCompila il modulo cartaceo e trasmettilo alla compagniaIl formato cartaceo conserva validità
L’altro conducente rifiuta di firmare o contesta i fattiPresenta la denuncia con la tua ricostruzione e la tua firmaManca la presunzione prevista per il CAI sottoscritto da entrambi
I veicoli hanno assicurazioni diversePer il modulo cartaceo puoi usare quello fornito da una qualsiasi delle partiLe istruzioni IVASS non richiedono che le compagnie coincidano

Fonti: Regolamento IVASS n. 56/2025, articoli 11 e 14 e allegato 1; Codice delle assicurazioni private, articolo 143. [1][4]

Se stai cambiando polizza, puoi confrontare i preventivi di assicurazione auto e verificare, insieme al prezzo, franchigie, rivalse e assistenza nella gestione dei sinistri. L’offerta del CAI digitale è un obbligo delle compagnie, mentre le coperture e le condizioni economiche dipendono dal contratto che scegli.

Come compilare il CAI digitale e quali dati controllare

Per compilare il CAI digitale utilizza il servizio indicato dalla tua compagnia. Il regolamento prevede un software utilizzabile anche da dispositivi mobili e tramite web: scaricare un’app non è l’unica modalità prevista dalla disciplina IVASS. Il percorso di accesso e identificazione dipende dal servizio dell’impresa.

Individua la funzione dedicata alla constatazione amichevole e tieni disponibili patente, dati del veicolo e certificato assicurativo. Le istruzioni del modello IVASS richiamano questi documenti per completare le informazioni sui conducenti e sulle coperture. Se trovi dati già inseriti, confrontali con quelli attuali prima di confermare.

Descrizione dell’urto, caselle e disegno

Il modello raccoglie data e luogo dell’incidente, eventuali feriti, testimoni, generalità degli assicurati e dei conducenti, targhe, compagnie e numeri di polizza. Prevede poi le circostanze dello scontro, i danni visibili, il punto dell’urto iniziale, il disegno e le osservazioni.

Mantieni la stessa associazione tra veicolo e lettera A o B in tutto il documento. Il punto di contatto iniziale va distinto dall’insieme dei danni che osservi: le istruzioni IVASS chiedono entrambe le informazioni in voci separate. Nel disegno indica corsie, sensi di marcia e segnaletica utili a descrivere l’accaduto.

Seleziona soltanto le circostanze corrispondenti ai fatti e controlla che siano coerenti con il disegno e con le osservazioni. Prima della firma, rileggi anche la parte compilata dall’altro conducente. Correggi le informazioni inesatte prima di sottoscrivere il riepilogo.

Testimoni e informazioni mancanti

Indica subito gli eventuali testimoni. Per i sinistri con soli danni a cose, l’articolo 135, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni ne richiede l’identificazione nella denuncia o nel primo atto formale inviato all’impresa, disciplinando anche la successiva richiesta della compagnia quando l’informazione manca.

L’identificazione tardiva comporta limiti all’ammissione della testimonianza in giudizio. La norma salva le risultanze dei verbali delle autorità intervenute e il comma 3-ter consente al giudice di ascoltare i testimoni quando risulta comprovata l’impossibilità oggettiva di identificarli tempestivamente.

Se il servizio permette di allegare fotografie, conserva immagini leggibili delle targhe, dei danni e dei luoghi. Controlla poi di aver completato la trasmissione: il salvataggio di una bozza non coincide con l’invio della denuncia. Archivia il documento concluso e le conferme che il servizio rilascia.

Quale firma serve per il CAI digitale

Per il CAI informatico serve una modalità di firma con requisiti almeno pari alla firma elettronica avanzata, o FEA. Lo stabilisce l’articolo 14, comma 2, del Regolamento IVASS n. 56/2025. La disciplina non impone a ogni automobilista l’acquisto di una firma digitale o di un dispositivo personale di firma.

L’articolo 26 del regolamento europeo eIDAS richiede che la firma elettronica avanzata sia collegata unicamente al firmatario, consenta di identificarlo e utilizzi dati di creazione sotto il suo controllo esclusivo, con un elevato livello di sicurezza. Il collegamento con il documento deve permettere di rilevare le modifiche successive.

La verifica riguarda quindi l’intera procedura di sottoscrizione. Il semplice gesto di tracciare il nome sullo schermo non descrive, da solo, come il servizio identifica la persona e protegge il documento. Segui il percorso predisposto dalla compagnia e completa i passaggi richiesti per la tua firma.

L’impresa deve anche permettere a contraente e assicurato di ottenere una copia conforme alla denuncia trasmessa su supporto durevole. Gli articoli 2 e 14 del regolamento richiedono uno strumento che consenta di memorizzare le informazioni, consultarle successivamente e riprodurle senza alterazioni. Conserva questa copia insieme agli allegati della pratica.

CAI con una firma o due: validità e obbligo di denuncia

Puoi denunciare il sinistro anche se l’altro conducente non firma. Le istruzioni IVASS prevedono questa ipotesi: completi la parte relativa al tuo veicolo e riporti le informazioni disponibili sull’altro mezzo e sulla sua assicurazione. Il documento comunica la tua versione dell’incidente.

Con entrambe le firme cambia il valore delle dichiarazioni. L’articolo 143, comma 2, del Codice delle assicurazioni presume che lo scontro avvenga nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze descritte nel modulo, salvo prova contraria dell’impresa. La presunzione riguarda i fatti dichiarati e non impedisce alla compagnia di svolgere accertamenti.

Il modello approvato dall’IVASS precisa che il documento non costituisce un riconoscimento di responsabilità. Firmalo quando condividi ciò che riporta; se contesti la descrizione, presenta la tua denuncia senza sottoscrivere dichiarazioni inesatte.

L’avviso all’assicuratore ha una scadenza distinta dai tempi del risarcimento: l’articolo 1913 del Codice civile prevede tre giorni dal sinistro o dal momento in cui ne vieni a conoscenza. Non aspettare l’accordo sulla responsabilità o la conclusione delle cure per comunicare l’incidente.

Se il telefono è inutilizzabile, passa alla carta. Quando non riesci a completare il modulo, contatta subito l’assicurazione per dare avviso del sinistro e farti indicare come trasmettere la denuncia.

Dal CAI al risarcimento: richiesta completa e termini

Il CAI serve a denunciare l’incidente; la richiesta di risarcimento deve contenere anche quanto occorre per valutare il danno. Le istruzioni IVASS prevedono che una copia del modulo accompagni la domanda. Compilare la constatazione amichevole e chiedere il pagamento sono quindi adempimenti da distinguere.

A chi inviare la richiesta e quali informazioni aggiungere

Nel risarcimento diretto chiedi il pagamento alla tua compagnia. Per uno scontro avvenuto in Italia tra due veicoli identificati, assicurati e immatricolati in Italia, la procedura comprende i danni al mezzo e alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Comprende anche le lesioni del conducente non responsabile entro il limite di 9 punti di invalidità permanente, previsto dall’articolo 139. I riferimenti sono l’articolo 149 del Codice e il D.P.R. n. 254/2006.

Per i danni al veicolo e alle cose, l’articolo 6 del decreto richiede nomi degli assicurati, targhe, compagnie, descrizione dell’incidente, generalità dei testimoni, eventuale intervento della polizia e disponibilità dei beni per la perizia. Indica luogo, giorni e orari; l’articolo 148 del Codice richiede una disponibilità per l’ispezione di almeno cinque giorni non festivi.

Per le lesioni servono anche le informazioni previste sulla persona danneggiata, sull’entità delle lesioni e sulle prestazioni degli enti di assicurazione sociale, oltre all’attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti. L’articolo 6 contempla anche l’eventuale consulenza medico-legale di parte.

Nel risarcimento diretto puoi chiedere alla compagnia supporto nella compilazione della domanda: l’articolo 9 del D.P.R. n. 254/2006 prevede assistenza informativa e tecnica, controllo della richiesta ed eventuale integrazione.

Trenta giorni per l’offerta non equivalgono al pagamento

Per i soli danni alle cose, la doppia firma riduce da 60 a 30 giorni il termine ordinario per l’offerta o il diniego motivato. La riduzione vale per il CAI cartaceo e per quello informatico conforme alla disciplina IVASS. Il formato digitale, da solo, non abbrevia il termine.

Richiesta o situazioneTermine ordinarioCondizione da controllare
Soli danni alle cose, CAI firmato da entrambi30 giorni per l’offerta o il diniego motivatoRicezione della richiesta completa e presenza di entrambe le firme
Soli danni alle cose, senza CAI con doppia firma60 giorni per l’offerta o il diniego motivatoRicezione della richiesta completa
Danni alla persona90 giorni per l’offerta o il diniego motivatoRicezione dei dati richiesti e della documentazione medica prevista
Offerta accettata15 giorni per il pagamentoRicezione, da parte dell’impresa, della comunicazione di accettazione

Fonti: Codice delle assicurazioni private, articoli 148 e 149; D.P.R. n. 254/2006, articolo 8.

Se la richiesta è incompleta, l’impresa deve chiedere le integrazioni entro 30 giorni. Nella procedura ordinaria, l’articolo 148, comma 5, fa decorrere nuovamente i termini dalla ricezione dei dati o documenti mancanti; nel risarcimento diretto, l’articolo 7 del decreto prevede la sospensione fino alla ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti.

Sono termini ordinari: il Codice disciplina anche sospensioni, per esempio quando il danneggiato rifiuta gli accertamenti necessari sul danno. Per verificare l’avanzamento della pratica, conserva la domanda, gli allegati e le date delle comunicazioni con l’impresa.

Privacy del CID digitale e consensi commerciali

Usare il CAI digitale non autorizza l’assicurazione a inviarti pubblicità. L’articolo 14, comma 5, del Regolamento IVASS separa espressamente l’adesione al servizio di compilazione dalle comunicazioni promozionali e commerciali. Leggi quindi le richieste di consenso senza confonderle con le operazioni necessarie a denunciare l’incidente.

Per le soluzioni di firma elettronica, l’impresa può utilizzare prestatori di servizi fiduciari. Il comma 3 dello stesso articolo richiede il rispetto della normativa applicabile, comprese le disposizioni sulla protezione dei dati personali. La presenza di un fornitore esterno non autorizza, per questo solo fatto, un utilizzo pubblicitario delle informazioni.

Prima di trasmettere documenti e fotografie, controlla di essere nel servizio ufficiale della compagnia. Conserva l’informativa insieme alla denuncia e verifica i destinatari quando condividi gli allegati con chi ti assiste nella pratica.

FAQ sul CID digitale

L’articolo 143 del Codice delle assicurazioni attribuisce l’obbligo di denuncia ai conducenti o, se diversi, ai rispettivi proprietari dei veicoli coinvolti.

Il CID cartaceo è ancora valido nel 2026?

Sì. Il CAI cartaceo conserva validità e puoi continuare a utilizzarlo. Dall’8 aprile 2026 le compagnie devono offrire anche il servizio digitale; per l’automobilista la scelta del formato resta facoltativa.

Per il CID digitale devo comprare una firma digitale?

Il Regolamento IVASS n. 56/2025 non impone questo acquisto. Richiede una procedura di firma con requisiti almeno pari alla firma elettronica avanzata. Completa la sottoscrizione attraverso il servizio indicato dalla tua compagnia.

Serve obbligatoriamente SPID per compilare il CAI digitale?

Il regolamento non stabilisce un obbligo generale di SPID. Impone requisiti di sicurezza per la firma elettronica: identificazione e sottoscrizione seguono la procedura adottata dal servizio assicurativo.

Posso inviare il CAI digitale con una sola firma?

Sì, puoi presentare la tua denuncia anche senza la firma dell’altro conducente. Il documento non beneficia della presunzione prevista dall’articolo 143, comma 2, per il modulo sottoscritto congiuntamente.

Con il CAI digitale ricevo il risarcimento in trenta giorni?

Trenta giorni è il termine ordinario per l’offerta o il diniego motivato sui soli danni alle cose, con richiesta completa e CAI firmato da entrambi. Se accetti l’offerta, l’impresa paga entro quindici giorni dalla ricezione dell’accettazione.

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