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6sicuro » Blog » Assicurazioni » RC Auto » Risarcimento ridotto se la riparazione è antieconomica

Risarcimento ridotto se la riparazione è antieconomica

Ultimo aggiornamento: 29 Marzo 2021

Sommario

  • Incidenti e risarcimento ridotto
  • Garanzia Diretta (CVT)
  • Responsabilità Civile
  • Voi cosa ne pensate?

Risarcimento ridotto se la riparazione è antieconomica

Incidenti e risarcimento ridotto

Lo rileva una sentenza della Suprema Corte (numero 24.718 del 4.11.2013) in tema di riparazioni antieconomiche del veicolo: in caso di sinistro stradale, se il costo della riparazione supera il reale valore di mercato del veicolo, al proprietario del mezzo verrà riconosciuta una somma corrispondente al valore commerciale del veicolo, il valore cioè stabilito da riviste specializzate di settore o, in mancanza, dal valore di mercato.

Come prima cosa è bene far chiarezza e distinguere i sinistri di Garanzia Diretta (CVT ai sensi dell’art. 2 comma 3 n. 3 del Codice delle Assicurazioni ossia Kasko, incendio/Furto, eventi naturali e speciali) da quelli di Responsabilità Civile. I primi sono di natura contrattuale, poiché prevedono la stipula di un contratto tra le parti, gli altri sono di natura extracontrattuale, in virtù di una responsabilità ex art. 2043 e seguenti.

Garanzia Diretta (CVT)

Secondo quanto previsto dalla Garanzia Diretta (CVT), un danno può ritenersi totale se supera l’80% o è pari o superiore al valore commerciale del veicolo.

In tal caso di danno totale al veicolo per constatarne il valore commerciale è necessario far riferimento a riviste settoriali (specie se evidenziate nella polizza) e ricercare la quotazione sulla base delle specifiche della carta di circolazione (anno prima immatricolazione, modello, cilindrata, cv/Kw, portata complessiva per autocarri, ecc…) e della fattura di acquisto (dov’è possibile verificare la presenza di accessori e/o allestimenti).

È bene sottolineare che tali riviste evidenziano un valore indicativo medio, risultato di accurate indagini di mercato, come è evidenziato nelle stesse. Qualora il veicolo non fosse annoverato tra quelli presenti in tale riviste è possibile far riferimento a quotazioni in siti web specializzati di vendita auto, direttamente alle case automobilistiche oppure è sufficiente entrare nella propria area personale sul sito 6sicuro! Il servizio è totalmente gratuito. Se il sinistro avviene entro i primi 6 mesi dell’anno di prima immatricolazione del veicolo, viene riconosciuto il valore a nuovo (ossia il prezzo di acquisto del bene o il prezzo di listino chiavi in mano).

Responsabilità Civile

In caso di Responsabilità Civile le cose cambiano sensibilmente.

Secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 2056 del Codice Civile, (e degli artt. 1223 cc e seg.) oltre al danno emergente è dovuto anche il lucro cessante, con relativo onere della prova a carico del danneggiato.

Prevede cioè che il danneggiato possa richiedere, se possibile, la reintegrazione a forma specifica, il ripristino cioè della situazione di fatto anteriore al danneggiamento a cura e spese del danneggiante. Qualora il Giudice ritenesse che la reintegrazione a forma specifica fosse troppo onerosa per il debitore, è previsto che possa predisporre un risarcimento per equivalente (pagamento di una somma di danaro corrispondente al valore della diminuzione del patrimonio patita dal danneggiato per effetto dell’illecito-danno emergente).

Secondo quanto previsto dalla sentenza di Cassazione n. 21012 del 12.10.2010, sarà possibile riconoscere anche un importo superiore al valore commerciale di mercato previa dimostrazione dell’effettivo ripristino del bene ed in una percentuale di tolleranza “sostenibile”.

In questo caso saranno ammissibili ulteriori spese quali:

  • fermo tecnico (secondo quanto precisato dalla Cass. Civ., sezione III, 27 gennaio 2010 , n. 1688: è possibile la liquidazione equitativa del danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo);
  • fermo reperimento analogo mezzo (F.R.A.M.);
  • tassa di proprietà non goduti (die a quo, data del sinistro fino a scadenza);
  • spese di radiazione e rottamazione (esistenza di accordi tra imprese assicuratrici per la radiazione dal PRA – pubblico registro automobilistico – e per la demolizione di veicoli gravemente danneggiati a seguito di sinistro Rca o corpi veicoli terrestri);
  • spese di nuova immatricolazione.
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Voi cosa ne pensate?

Personalmente non sono d’accordo con questa sentenza. È vero che la macchina di questo signore aveva un valore di mercato di 2.000 euro, ma è altrettanto vero che fino a quando un autocarro non ha deciso di tamponarla non aveva nessuna intenzione di rottamarla! Ora ditemi voi con 2.000 euro cosa riuscirà a comprarsi! L’assicurazione dovrebbe ripristinare lo stato dell’auto. Questo fenomeno purtroppo è destinato ad aumentare, dato che la crisi continua e la gente non compra auto nuove.

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Autore: Salvatore Russo

Ideatore del blog di 6sicuro e coordinatore generale dell’intera squadra di blogger e giornalisti. Autore Hoepli di "SEO&Content" e "SEO&Journalism" e founder della società &Love che realizza eventi dedicati al mondo della comunicazione e digital marketing, tra cui SEO&Love, Beach&Love e Food&Love.

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