risarcimento danni

Sei senza lavoro e resti coinvolto in un incidente stradale riportando un grave danno permanente?

«Non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa» è quanto ha stabilito con la sentenza n. 14517 del 10 luglio 2015 la sesta sezione civile della Corte di Cassazione.

Che cosa significa?

Stando alla sentenza, che di certo susciterà non poche polemiche, la vittima di un incidente stradale che ha riportato danni permanenti dovrà dimostrare di avere svolto un'attività economica o di essere in possesso di qualifica professionale, anche se non ancora esercitata, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale.

Risarcimento danni: la sentenza

La sentenza evidenzia che l'accertamento di invalidità permanente non è un diritto "automatico" di risarcimento come danno patrimoniale. Bisogna, di fatto, dimostrare un reddito preesistente e verificarne la perdita del reddito futuro. Questa sentenza evidenzia cioè come sia necessaria la prova di un'attività lavorativa pregressa certificata.  
 

Il caso

In questo caso il ricorso è stato rigettando dal giudice perché il danneggiato, un disoccupato, sebbene abbia riportato un danno permanente ha presentato come prova del danno patrimoniale subito solo un tesserino professionale di abilitazione dell'Associazione italiana maestri di sci, con il nome scritto a penna, non riferito a un anno preciso. Non c'era traccia né di una dichiarazione di una scuola di sci attestante la possibilità di un lavoro per l'anno successivo né di una documentazione fiscale riguardante il proprio reddito. La documentazione presentata al giudice non è, di fatto, risultata sufficiente a dimostrare che il danno procurato, oltre ad incidere sulla salute, abbia inciso anche sulla capacità lavorativa specifica con riduzione del reddito futuro. "L'invalidità permanente determinata da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente in un danno patrimoniale" la motivazione per la quale il giudice ha rigettato il ricorso, obbligando il ricorrente a pagare le spese processuali. Che ne pensi?