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Assicurazione falsa: è la compagnia a pagare

L'assicurazione falsa ha una storia di processi e rivalse conclusasi recentemente con la sentenza che obbliga la compagnia a pagare il risarcimento. Il caso di Rieti.

Ultimo aggiornamento: 3 Giugno 2021

Sommario

  • Assicurazione falsa: ieri e oggi
  • Il processo
  • Le motivazioni della Cassazione

assicurazione falsa

Assicurazione falsa: ieri e oggi

La storia dell’assicurazione auto falsa ha una lunga storia e questa trova la sua origine nel 1996. Perché viene riproposta oggi? Semplice: con la burocrazia e le lungaggini che attanagliano i percorsi giudiziari italiani si è arrivati fino ai giorni nostri, percorrendo in vent’anni diverse strade che pare abbiano finalmente trovato una fine, anche se per certi aspetti discutibile. La sentenza infatti ha scatenato non poche polemiche.

Ma torniamo alle origini, appunto nel 1996 quando in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Rieti, un autobus si ribaltò, portando purtroppo alla morte di un passeggero e al ferimento di altri. Oltre alla tristezza dell’evento, si sono andati a sommare problematiche legate all’assicurazione.

Alla legittima richiesta di risarcimento da parte dei danneggiati, la compagnia assicuratrice dell’autobus scoprì che la polizza sulla responsabilità civile venne stipulata a posteriori, cioè in un tempo successivo all’incidente grazie ad un agente di una società esterna che aveva pensato bene di retrodatare il contratto e quindi la polizza. Per tale motivo la compagnia rifiutò il pagamento dei danni, mossa che spinse i familiari della vittima e le persone ferite, a citare in giudizio la compagnia di assicurazione.

assicurazione auto

Il processo

Da qui inizia il lungo processo, dove la compagnia presentò ricorso contro la sentenza del Tribunale, a lei sfavorevole. Ancora nel 2011 la Corte d’appello di Roma confermò la sentenza del Tribunale, condannando l’assicurazione al pagamento dei danni, ma obbligò anche la società esterna (alle cui dipendenze vi era l’agente che firmò la polizza al momento della stipula, retrodatandola) a rifondere la compagnia assicurativa, a sua volta danneggiata.

Quindi, ricapitolando: la compagnia assicurativa doveva comunque pagare i famigliari della vittima, i feriti e tutti i danneggiati a causa dell’incidente, nonostante la polizza venne retrodatata, ma a sua volta doveva ricevere il denaro anticipato alle “vittime”, dalla società per la quale lavorava il funzionario che ha creato il pasticcio assicurativo.

Dopo un ulteriore ricorso, si arriva alla Cassazione e la sentenza viene pubblicata in maniera definitiva solo qualche giorno fa, confermando le sentenze precedenti. Quindi la compagnia deve pagare i danni ma, solo successivamente, si potrà rivalere nei confronti della società che ha emesso l’assicurazione falsa (probabilmente una loro agenzia).

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Le motivazioni della Cassazione

La motivazione con cui la Cassazione ha respinto il ricorso della compagnia ruota sul concetto di “falsità” della polizza:

“Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in possesso di un certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, tale falsità non è opponibile al terzo danneggiato quando essa provenga dall’agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto. In tal caso l’assicuratore, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e di regresso nei confronti dell’assicurato”.

Insomma, il concetto esplica che se una polizza viene emessa da parte di qualcuno che non ha il diritto di emetterla, ossia da qualcuno che si spaccia per agente assicurativo quando invece non lo è, da qualche ufficio che si spaccia per filiale assicurativa quando invece non lo è, non è valida. Invece, se la polizza viene emessa regolarmente, questa non viene più considerata falsa, seppure sia stata retrodatata oppure in qualche modo “manomessa”.

Nel primo caso la compagnia non sarebbe stata condannata al risarcimento, ma siccome questa vicenda riconduce alla seconda casistica, allora il discorso è diverso. Sarà poi la compagnia che potrà rivalersi su chi l’ha ingannata, perché la “malefatta” riguarda la compagnia e non deve incidere sull’assicurato. Proprio la tendenza, anche nella lettura e nell’interpretazione delle clausole assicurative, oltre che delle sentenze, è quella di proteggere il più possibile il contraente.

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Autore: Giovanni Bizzaro

Assistente web marketing di 6sicuro, coordino blogger e giornalisti gestendo e pianificando il calendario editoriale. Mi occupo inoltre di strategie sui social network per aziende e privati.

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