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Assicurazione auto: in arrivo l’attestato di rischio dinamico

Nelle scorse settimane l’IVASS ha sottoposto a consultazione pubblica due proposte che renderebbero le polizze per l’assicurazione auto più eque e rispondenti alla reale sinistrosità del guidatore.

Ultimo aggiornamento: 8 Aprile 2021

Sommario

  • Assicurazione auto: l'attestato di rischio dinamico
  • Assicurazione auto: il trasferimento della CU tra coppie di fatto

assicurazione auto attestato di rischio dinamico

Le regole per l’assicurazione auto si fanno più eque. L’IVASS ha sottoposto a consultazione due importanti modifiche: l’introduzione dell’attestato di rischio dinamico e la possibilità di trasferire la classe di merito anche tra coppie di fatto.

Preventivo assicurazione auto

Assicurazione auto: l’attestato di rischio dinamico

La prima proposta discussa nelle scorse settimane è stata l’introduzione di un attestato di rischio dinamico. Vale a dire un attestato di rischio che tiene conto anche degli incidenti denunciati fuori dal periodo di osservazione oppure dopo la scadenza del contratto di assicurazione, nel caso in cui l’assicurato abbia cambiato compagnia.

Lo scopo della modifica è quello di scoraggiare un comportamento piuttosto diffuso: sono diversi i casi di automobilisti che denunciano un sinistro subito dopo aver cambiato compagnia, pagando in questo modo un premio inferiore a quello che avrebbero dovuto.

Rendere dinamico l’attestato di rischio neutralizzerebbe questi comportamenti, permettendo alle compagnie di valutare ai fini del calcolo del premio anche gli incidenti denunciati in ritardo e quindi di considerare l’effettiva sinistrosità del guidatore.

Assicurazione auto: il trasferimento della CU tra coppie di fatto

Un’altra modifica proposta dall’IVASS riguarda la possibilità di trasferire la classe di merito universale anche tra coppie di fatto. Oggi, la norma introdotta dal decreto Bersani permette il trasferimento della CU tra genitori e figli o tra assicurato e coniuge convivente. La modifica suggerita dall’IVASS allargherebbe questa possibilità anche a:

  • coppie di fatto;
  • persone unite civilmente;
  • coniugi in regime di separazione dei beni;
  • conviventi che hanno ereditato l’auto:
  • conducenti abituali di un veicolo intestato a un portatore di handicap;
  • conducenti di auto in leasing o acquisite con la formula del noleggio a lungo termine.

Le due proposte dell’IVASS sono state sottoposte a consultazione pubblica dal 10 gennaio e chiunque ha potuto presentare le proprie osservazioni in merito fino al 24 febbraio. Quando verranno introdotte, le novità andranno a modificare il Regolamento IVASS n. 9/2015 e il Provvedimento IVASS n. 35/2015.

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Autore: Giovanni Bizzaro

Assistente web marketing di 6sicuro, coordino blogger e giornalisti gestendo e pianificando il calendario editoriale. Mi occupo inoltre di strategie sui social network per aziende e privati.

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  1. avatarfrancesca basciani

    19 Marzo 2018 a 12:48 pm

    buongiorno
    avrei necessità di un chiarimento.
    una assicurazione mi riferisce che l’attestato di rischio debba essere emesso a nome del proprietario del veicolo e non del contraente, facendo riferimento a recente modifica legislativa che non sa precisare ( legge 124/2017 ? ).
    a voi risulta qualcosa al riguardo ? io sono un giurista e la cosa mi appare molto illogica. saluti

    Rispondi
    • avatarGiovanni Bizzaro

      28 Marzo 2018 a 1:46 pm

      Ciao Francesca,
      l’attestato è da sempre a nome del proprietario del veicolo, non c’è alcuna recente modifica a cui fare riferimento perché il contraente non ha mai avuto l’attestato a suo nome.

      Rispondi
  2. avatarRoby

    5 Agosto 2018 a 8:37 am

    Se rottami l’auto causa del sinistro ed estingui la relativa polizza, acquistando un nuovo veicolo e assicurandolo con la Bersani con la polizza di un’altra auto di mia proprietà possono aumentare la CU della nuova polizza

    Rispondi
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