omicidio stradale

Legge sull'omicidio stradale: cosa prevede

La legge sul reato di omicidio stradale è entrata in vigore nel marzo del 2016. Dopo un iter legislativo complicato, durante il quale si è discusso molto sui provvedimenti da prendere in caso di guida sotto l’effetto di alcol o droghe o in caso di utilizzo di certi medicinali che hanno significativi effetti sulla capacità di guida, il reato di omicidio stradale è stato definitivamente introdotto nel nostro ordinamento giuridico. Questa legge era necessaria e i  dati lo confermano: l’Italia si posiziona al terzo posto in Europa per numero di vittime della strada. Nel 2015 nel nostro Paese gli incidenti stradali sono stati più di 173.000 e a perdere la vita sono state 3.428 persone. Secondo l’Istat il costo sociale degli incidenti stradali è stato di circa 17,5 miliardi di euro.

Omicidio stradale

La legge ha introdotto due reati: quello di omicidio stradale (articolo 589-bis del Codice Penale) e quello di lesioni personali stradali (articolo 590-bis del Codice Penale).

Le pene per i diversi casi di omicidio stradale

Il testo dell’articolo che disciplina l’omicidio stradale stabilisce che chiunque, per colpa, procuri la morte di un individuo attraverso una violazione del Codice della Strada è punito con una reclusione che va dai 2 ai 7 anni. La pena viene aumentata – si parla di una reclusione da 8 a 12 anni – quando a provocare l’incidente è una persona in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psicofisica (utilizzo di droghe o sostanze psicotiche). Viene considerato grave uno stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. In questo caso la legge prevede anche l’obbligo di arresto in flagranza di reato per chi ha commesso l’omicidio stradale. È l’unico caso in cui il testo della legge richiede espressamente l’arresto, mentre nelle altre circostanze è sempre facoltativo. Il conducente rischia invece una pena da 5 a 10 anni di reclusione se ha un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (alcolemia media) oppure se ha causato l’incidente a causa di una condotta pericolosa o imprudente (ad esempio l’eccesso di velocità, la guida contromano, i sorpassi, le inversioni a rischio o le infrazioni ai semafori). La pena è raddoppiata se la persona alla guida del mezzo non è in possesso della patente di guida o gli sia stata sospesa o revocata. Il raddoppio della pena è previsto anche nei casi in cui il mezzo che ha causato l’incidente è sprovvisto di regolare assicurazione auto. In caso di omicidio plurimo o di lesioni che coinvolgono più persone, la pena viene aumentata fino a un massimo di tre volte la pena massima prevista per una singola violazione. Complessivamente, la pena massima per il reato di omicidio stradale può essere di 18 anni.

Omicidio stradale e mezzi pesanti

Ovviamente non sono esclusi da questa legge neppure i camionisti e gli autisti di autobus. I conducenti professionali che causano incidenti mortali, se vengono trovati con un tasso alcolemico compreso tra 0.8 g/l e 1,5 g/l, rientrano direttamente nell’ipotesi più grave di omicidio stradale e sono soggetti a una pena che va dagli 8 ai 12 anni di reclusione.

Lesioni personali stradali

Le lesioni personali stradali sono il secondo reato introdotto dalla legge sull'omicidio stradale. Chi commette questo reato è punito con la reclusione fino a un massimo di 7 anni.

Le pene previste in caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime

Secondo quanto stabilito nell'articolo 590-bis del Codice Penale, chiunque procuri per colpa una lesione grave ad un individuo è punito con una reclusione che va da un minimo di 3 mesi a un massimo di un anno. Nel caso invece di lesioni gravissime la pena va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 3 anni. Se a causare lesioni gravi è un conducente sotto l’effetto di alcol o droghe la pena va da 3 a 5 anni. Se la vittima riporta lesioni gravissime, il periodo di reclusione per chi ha causato l’incidente va da 4 a 7 anni.

Fuga del conducente dopo un incidente

La fuga del conducente è considerata un’aggravante e quindi comporta pene più severe. Se dopo l’incidente il conducente fugge dal luogo dove è avvenuto, l’aumento della pena scatta da un terzo a due terzi e non potrà essere inferiore a 5 anni per l’omicidio stradale e a 3 per le lesioni. Inoltre è previsto un aumento in caso di morte, lesioni a più persone, guida senza patente o senza assicurazione. Se invece l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima la pena è diminuita a metà.

Omicidio stradale e revoca della patente

La legge n.41/2016 prevede automaticamente la revoca della patente (anche nel caso di condanna o patteggiamento con la condizionale). Nel caso in cui l’incidente provochi lesioni con una prognosi superiore a 40 giorni si può procedere d’ufficio contro il responsabile del sinistro. In attesa del giudizio c’è la sospensione provvisoria della patente, che ha una durata iniziale di 5 anni ma può essere estesa fino a 10. In caso di imputazione per omicidio stradale semplice, invece, si subisce la sospensione della patente per 3 anni, senza possibilità di subire una proroga. E per riottenere la patente? Dovranno trascorrere:
  • 15 anni in caso di omicidio causato da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
  • 10 anni se l’omicidio è dovuto a infrazioni del Codice della Strada (il periodo di revoca della patente viene portato a 20 anni se chi ha causato l’incidente era già stato condannato in precedenza per guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti);
  • 5 anni nel caso di lesioni gravi o gravissime;
  • 30 anni se chi ha causato l’incidente fugge dal luogo del sinistro.

Omicidio stradale: le proposte di modifica

Qualche mese fa i parlamentari del gruppo IDEA hanno depositato un disegno di legge di modifica del testo della legge sull’omicidio stradale. La discussione e le proposte di modifica si concentrano in particolare sull’entità delle pene previste in caso di incidente mortale o che causa lesioni personali gravi causato a seguito di violazioni del Codice della Strada da parte di chi si mette alla guida senza essere sotto l’effetto di alcol o droghe. In molti considerano eccessive e sproporzionate le pene introdotte dalla legge, in modo particolare nel caso in cui l’incidente sia dovuto a delle semplici infrazioni al Codice della Strada. Il rischio è che, di fronte alla prospettiva di una pesante condanna penale, chi causa l’indicente si trasformi in un pirata della strada. La proposta di modifica firmata dai parlamentari del gruppo IDEA chiede la riduzione della pena per chi causa un omicidio in caso di inversione nelle vicinanze di incroci, curve o dossi, guida contromano, sorpassi nei pressi di strisce pedonali o su strade con linea continua o di passaggio al semaforo rosso. In tutti questi casi, la pena massima prevista dalla legge n.41/2016 in caso di omicidio plurimo è di 18 anni. Pena considerata eccessiva se confrontata con la detenzione fino a 10 anni inflitta a chi causa un omicidio stradale sotto l’effetto dell’alcol o di sostanze stupefacenti. La seconda modifica contenuta nel disegno di legge di modifica cancella la norma che impone la revoca della patente per 5 anni e la detenzione da 3 mesi a un anno per chi, violando il Codice della Strada, provoca lesioni con prognosi superiori a 40 giorni.

Omicidio stradale: nuove regole per il ritiro della patente?

Entro il mese di agosto potrebbero cambiare le regole che disciplinano il ritiro della patente in caso di omicidio stradale o di lesioni stradali gravi o gravissime. La modifica rientra nell’ambito della riforma del processo penale e, una volta approvata, farà sì che in caso di lesioni stradali non si subisca più la sospensione automatica della patente. La procedibilità d’ufficio sarà mantenuta solo per i casi più gravi, come la guida sotto l’effetto di alcol e droghe, velocità oltre i limiti, guida contromano, passaggio con il semaforo rosso, inversioni pericolose o sorpasso su strade con linea continua o nei pressi di un attraversamento pedonale.

Testo integrale legge omicidio stradale

Il testo integrale del decreto legge sull'omicidio stradale è disponibile per la consultazione.