La guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore al range consentito, oltre a comportare un pericolo per gli altri e per sé stessi, è sanzionata dagli articoli 186 e 186 bis del codice della strada. La sanzione amministrativa, a cui si incorre quando la guida è condotta in stato di ebbrezza, è prevista quando il tasso alcolemico è compreso tra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue.

Queste disposizioni sono state introdotte dal legislatore per salvaguardare sia l’incolumità della persona alla guida e sia quella degli altri, cercando di contenere il numero sempre alto di incidenti stradali.

guida in stato di ebbrezza

Di seguito andremo ad analizzare ciò che riporta la normativa vigente in fatto di multe, sanzioni, penali e ritiro, revoca o sospensione della patente, indicando anche il limite relativo al tasso alcolemico consentito in Italia, cosa comporta un suo eventuale rifiuto di accertamento, la presenza di un’App utile per calcolarlo e l'informazione in merito al comportamento dell’assicurazione.

Guida in stato di ebbrezza: definizione ex art. 186 e 186 bis Codice della Strada (CDS)

Secondo gli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada in materia di guida in stato di ebbrezza, è vietato mettersi alla conduzione del proprio autoveicolo dopo aver fatto uso di bevande alcoliche. Qualora il fatto non sia considerato reato grave, il soggetto che non osserva tale disposizione è punito con una serie di sanzioni amministrative.

L’articolo 186 del codice della strada fornisce altre informazioni:

  • se il veicolo non può essere condotto da un altro soggetto idoneo, può essere trasportato a un luogo indicato dal conducente o alla più vicina autorimessa che provvederà alla custodia. Va da sé che le spese relative sono a carico del guidatore coinvolto;
  • il20% dell’importo stabilito in fase di condanna è destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna;
  • i conducenti possono essere sottoposti ad accertamenti qualitativi non invasivi. Qualora risultassero positivi o si ritenga che i soggetti siano alla guida in stato di ebbrezza, gli organi di Polizia stradale sono autorizzati ad accompagnare gli stessi presso un ufficio di comando, dove verranno effettuati gli accertamenti previsti dal regolamento;
  • per chi è stato coinvolto in un incidente stradale e sottoposto a cure mediche, il tasso alcolemico viene effettuato a seguito di richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle istituzioni sanitarie di base o accreditate, che rilasceranno copia della certificazione. Questa verrà inviata dalla polizia al prefetto che applicherà le disposizioni di legge;
  • è possibile sostituire la pena detentiva e pecuniaria con lavori di pubblica utilità (solo se il soggetto non ha commesso un incidente) da compiere nei campi che si dedicano all’educazione stradale e alla sicurezza, presso le provincie, regioni, comuni o enti che si occupano dell’assistenza sociale e del volontariato. La durata è calcolata inbase alla sanzione irrogata e alla conversione della pena pecuniaria: 250 euro corrispondono a un giorno di pubblica utilità.

L’articolo 186 bis oltre a indicare le sanzioni da corrispondere, specifica a chi è vietato mettersi alla guida del veicolo sotto l’influenza dell’alcool:

  1. automobilisti con età inferiore a ventuno anni o soggetti alla guida nei primi tre anni dopo il rilascio della patente B;
  2. soggetti che effettuano attività di trasporto persone (articoli 85, 86 e 87);
  3. chi esercita attività di traporto di cose (articoli 88, 89, 90);
  4. a chi utilizza automezzi di massa totale a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, autoveicoli che trainano rimorchi con massa complessiva, sempre a pieno carico, dei due mezzi superiore a 3,5 tonnellate, oppure autosnodati, autoarticolati e autobus o altre soluzioni che abbiano più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente.

Entrando nel merito del discorso, evidenziamo qual è il limite di tasso alcolemico consentito.

Tasso alcolemico: calcolo e limite consentito in Italia

Il tasso alcolemico è soggetto a diversi fattori personali (metabolismo, corporatura e tipologia di bevanda alcolica assunta), esistono delle tabelle indicative fornite dal Governo, reperibili in ogni locale pubblico, da consultare per comprendere la quantità massima di alcol da ingerire onde superare il livello previsto di tasso alcolemico.

Inoltre, esiste uno strumento specifico capace di determinare la concentrazione di alcol presente nell’aria espirata: l’etilometro o alcol test, reperibile nelle farmacie.

La guida in stato di ebbrezza si determina quando viene superato il limite alcolemico, ovvero quanti grammi di etanolo sono presenti in ogni litro di sangue (g/l). Il valore consentito dal nuovo Codice della Strada è pari a zero per i neopatentati, per i conducenti professionali e per chi guida automezzi con patente C, D ed E. Mentre per gli altri conducenti, il limite alcolemico equivale ancora a 0,5 grammi g/l.

Tabella tasso alcolemico

Per una migliore comprensione dei pericoli a cui può incorrere il conducente quando guida in stato di ebbrezza, riportiamo la tabella del Ministero della Salute, asserente i sintomi caratteristici dei differenti livelli di tasso alcolemico.

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Esiste uno strumento che può aiutarci sia a monitorare il consumo di alcol? Sì, un’efficace App.

Le migliori App per calcolare il tasso alcolemico

Un’App utile per calcolare il tasso alcolemico, in qualsiasi momento, anche in modalità offline, è la “Mydrinkcontrol”. Queste le caratteristiche:

  • riporta il consumo di alcol, documentando i giorni in cui non sono state assunte bevande alcoliche;
  • pianifica gli obiettivi personali del soggetto;
  • permette di ottenere ricompense e feedback;
  • visualizza tramite grafici le statistiche personali, in base ai giorni, settimane e mesi;
  • calcola il consumo di alcol in calorie;
  • misura i costi sostenuti per il consumo delle bevande alcoliche;
  • consente di accedere alle informazioni dei servizi di consulenza.

L’utilizzo dell’app sopra esposta può essere un valido strumento per evitare sanzioni pesanti.

Guida in stato di ebbrezza: sanzioni e multe previste

La guida in stato di ebbrezza prevede sanzioni e multe importanti, a seconda del tasso alcolemico riscontrato:

  • da 500 a 2.000 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi se il tasso alcolemico è superiore a 0,5 ma inferiore a 0,8 g/l;
  • da 800 a 3.200 euro, sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno e arresto da 3 mesi a 1 anno, se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 ma inferiore a 1,5 grammi per litro di sangue;
  • da 1.500 a 6.000 euro, sospensione della patente da 1 a 2 anni e arresto da uno a due anni, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sangue. La sospensione della patente viene raddoppiata se il veicolo non è di proprietà del guidatore.  La durata di quest’ultima, inoltre, viene raddoppiata se la vettura coinvolta è di un soggetto estraneo ai fatti. Il veicolo, di prassi, è confiscato, salvo appartenga a una persona non coinvolta nell’accaduto.
  • I reati commessi tra le 22 e le 7 subiscono un aumento di ammenda da un terzo alla metà.

Se il conducente alla guida in stato di ebbrezza provoca un incidente, le sanzioni vengono raddoppiate e subentra il fermo amministrativo, a meno che il veicolo sia di una persona estranea all’illecito.

I soggetti di età inferiore ai ventuno anni, e quelli che conducono l’automezzo nei tre anni successivi al conseguimento della patente B, se vengono trovati alla guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 0 ma inferiore a 0,5 g/l, sono tenuti al pagamento di una somma che varia dai 168 ai 672 euro e la perdita di 5 punti dalla patente. L’importo da corrispondere raddoppia qualora il soggetto provochi un incidente.

La guida in stato di ebbrezza prevede anche gravi sanzioni penali.

Quando scattano le sanzioni penali?

Le sanzioni penali scattano quando il tasso alcolemico rivela un risultato tra 0,8 e 1,5 g/l. In questi casi, la violazione si trasforma in reato e, oltre a sanzioni elevate, il conducente è punito con l’arresto da tre mesi a un anno, oltre alla sospensione della patente da sei mesi a due anni, come riportato nei paragrafi successivi.

Qualora si verifichi un incidente mortale, il soggetto rischia una pena per omicidio stradale che prevede la detenzione in carcere da 5 a 10 anni.

Quando il tasso alcolemico supera 1,5 g/l, la pena stabilita ha una gravità maggiore: da uno a due anni di arresto con la conseguente sospensione della patente da uno a due anni, che si raddoppia nel caso in cui il veicolo non sia del conducente ma di un soggetto diverso.

Inoltre, chi rifiuta di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico commette il cosiddetto illecito penale. Per tale reato è previsto l’arresto da sei mesi a un anno e altre sanzioni. Vediamole nel dettaglio.

Rifiuto di accertamento del tasso alcolemico: cosa comporta?

Se si verifica un rifiuto di accertamento del tasso alcolemico, il guidatore incorre in sanzioni aumentate da un terzo alla metà e varie pene e sanzioni. Vediamole:

  • ammenda da 1.500 a 6.000 euro aumentata, come asserito, da un terzo alla metà;
  • sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni;
  • revoca della patente se il reato è commesso da un soggetto già condannato nei due anni precedenti;
  • confisca dell’automezzo, salvo che non sia di proprietà di una persona estranea all’illecito (in questo caso viene raddoppiata la durata relativa alla sospensione della patente di guida);
  • 20 punti decurtati dalla patente;
  • arresto da 6 mesi a 1 anno, aumentato da un terzo alla metà.

Alla guida in stato di ebbrezza sono associate fasi diverse, dalla revoca al ritiro alla sospensione. Capiamone di più.

Guida in stato di ebbrezza e patente di guida: revoca, ritiro o sospensione?

La revoca in caso di guida in stato di ebbrezza è un provvedimento permanente che può assumere caratteristica di sanzione accessoria amministrativa. Tale soluzione costringe il conducente a riacquistare i requisiti psicofisici, venuti meno con l’assunzione di bevande alcoliche, oppure a ottenere, previo esame e solo due anni dopo il provvedimento, l’abilitazione alla guida.

La revoca può avvenire:

  • in presenza di recidiva biennale, nel momento in cui la medesima persona reitera l’illecito nel corso del biennio;
  • quando il conducente che ha commesso il reato è alla guida di un autobus o di un veicolo per il trasporto delle merci con massa complessiva a pieno carico e superiore alle 3,5 tonnellate;
  • se il conducente non permetta alla Polizia Stradale di compiere i dovuti accertamenti;
  • se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l e il soggetto ha provocato un incidente.

Il ritiro non assume necessariamente la forma della sospensione e non è una sanzione, ma l’atto materiale con il quale le forze dell’ordine trattengono il documento che abilita il soggetto alla guida in attesa dell’esito in merito al procedimento in corso.

La sospensione consiste in una sanzione amministrativa accessoria ad ammende o sanzioni penali. È prevista dal Codice della strada e decisa sia dal prefetto che dall’autorità giudiziaria. Riportiamo, nel dettaglio, i casi che la prevedono.

Ritiro patente di guida per eccesso di alcol nel sangue

Il ritiro della patente, inteso come sospensione, è considerato in due modi: cautelare o sospensione a seguito di condanna. Quello cautelare ha natura provvisoria e la durata complessiva viene stabilita alla fine del processo, se il reato per guida in stato di ebbrezza è confermato.

La sospensione a seguito di condanna stabilisce i modi e la durata definitiva della sospensione, rispettando sia i limiti previsti dall’articolo 186 del codice della strada e sia il “presofferto”: il periodo di sospensione già subito in fase cautelare.

Come dichiara la norma vigente, la patente di guida viene sospesa nei seguenti casi:

  • tasso alcolemico da 0,5 e 0,8 g/l, da tre a sei mesi;
  • tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l, da sei mesi a un anno;
  • tasso alcolemico oltre 1,5 g/l, da uno a due anni e confisca dell’auto con sentenza di condanna.

Se l’automezzo appartiene a persona estranea all’illecito, viene raddoppiata la durata relativa alla sospensione della patente di guida.

Tramite ordinanza, il prefetto richiede al conducente una visita medica da effettuarsi entro 60 giorni, pena la sospensione, in via cautelare, della patente fino a quando non verrà eseguita.

Oltre alle sanzioni sopra esposte, amministrative e penali, il conducente può ritrovarsi in una situazione problematica anche con la propria assicurazione.

Guida in stato di ebbrezza e assicurazione

L’assicurazione può richiedere al conducente, che guida in stato di ebbrezza, l’importo già destinato al danneggiato, senza transitare per l’accertamento del giudice, ma avvalendosi solo del verbale redatto dalle forze dell’ordine in seguito al sinistro. Questo lo conferma la Cassazione con l’ordinanza nr. 9418, marzo 2022.

In pratica, larivalsa può essere attivata dalla compagnia assicurativa presso la quale è stata rilasciata la contestazione, in merito all’infrazione dell’articolo 186, nei confronti del soggetto alla guida in stato di ebbrezza, senza che la suddetta contestazione venga approvata dal giudice competente.

La rivalsa, da quello che si evince, non è subordinata alla condanna penale. L’assicurazione può richiedere all’assicurato il rimborso della somma sostenuta, con il solo verbale rilasciato dalle autorità di controllo e attestante il superamento del tasso alcolemico consentito (pari a 1,5 g/l).

E per quanto concerne i neopatentati, vige la stessa normativa? Scopriamolo.

Guida in stato di ebbrezza e neopatentati

L’articolo 186 bis del codice della strada prevede per il neopatentato, ovvero la persona con un’età inferiore ai ventuno anni o chi rientra nei primi tre anni dopo il conseguimento della patente B, e per il soggetto professionista, alcune sanzioni:

  • da 527 a 2.108 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi con tasso alcolemico superiore a zero ma inferiore a 0,5 g/l. Tale importo è raddoppiato in caso di incidente;
  • le medesime somme previste per gli altri guidatori con una soglia tra gli 0,5 e gli 0,8 g/l;
  • importi aumentati da un terzo alla metà per i reati di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore agli 0,8 g/l.

Il soggetto di età inferiore a diciotto anni, al quale è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a zero ma inferiore a 0,5 g/l, non potrà conseguire la patente di guida fino al compimento del diciottesimo anno di età. Se, invece, il tasso alcolemico è superiore a 0,5 g/l, la patente di guida potrà essere conseguita solo al ventunesimo anno di età.