Il fermo amministrativo auto, o su altri beni mobili, è una procedura attraverso la quale la Pubblica Amministrazione blocca l’utilizzo di un veicolo per tutelare il recupero di un credito non saldato dal proprietario.

Ricevuta una richiesta di pagamento, se non si regolarizza la posizione entro un periodo limitato di tempo, il fermo viene iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l’auto non può più circolare fino a quando il debito non viene saldato.
Il fermo amministrativo è anche utilizzato come sanzione accessoria per alcune violazioni del al Codice della Strada.
Cos’è un fermo amministrativo?
Il fermo amministrativo è un provvedimento con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, etc.) bloccano la disponibilità di un veicolo intestato al venditore inadempiente al fine di recuperare le somme dovute, che siano tasse, imposte o multe non saldate.
Si tratta quindi di una forma di riscossione coattiva, introdotta dal D.P.R. n. 602/1973, che viene applicata sui beni mobili registrati, quindi mezzi di tutti i tipi.
Una volta iscritto al PRA, il mezzo è sottoposto alle seguenti limitazioni:
- non può circolare, in caso contrario il conducente rischia una sanzione amministrativa molto alta;
- non può essere radiato dal PRA, esportato o rottamato;
- deve essere custodito in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ad esempio garage o cortile privato.
Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo può invece essere venduto. Tuttavia, il venditore ha l’obbligo di comunicare all’acquirente la presenza di un provvedimento di fermo sul veicolo in vendita, poiché le limitazioni sul mezzo devono essere rispettate anche dal nuovo proprietario.
I soggetti trovati a circolare nonostante il fermo amministrativo rischiano una sanzione compresa tra 1.984 euro e 7.937 euro e la confisca del mezzo, cioè il passaggio definitivo della proprietà allo Stato. Se il debito non viene saldato, l’ente di riscossione procede al pignoramento del veicolo per recuperare la somma non pagata dal debitore.
Di conseguenza, il proprietario del veicolo è obbligato a risolvere la situazione debitoria per poter tornare a disporre del proprio mezzo.
Come funziona il fermo amministrativo?
Il processo di fermo amministrativo si avvia con la notifica di un preavviso da parte dell’ente creditore che indica l’intenzione di applicare il fermo se il debito non viene saldato entro un termine specifico. Trattandosi di recupero crediti per enti e P.A., il fermo amministrativo in genere viene eseguito e comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il quale notifica al cittadino una cartella esattoriale con riepilogo di quanto dovuto all’ente creditore. Tale comunicazione offre al debitore la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni dalla notifica.
Se in questi giorni successivi alla notifica (festivi inclusi) il debitore non ha pagato, o non ha ottenuto una rateizzazione, una sospensione o un annullamento del debito, l’agente riscossore può attivare le procedure di recupero forzoso.
Una volta iscritto, il vincolo viene annotato sulla carta di circolazione e sul certificato di proprietà digitale del veicolo. Da quel momento, il mezzo è soggetto a restrizioni severe.
In ogni caso, l’esecuzione del fermo amministrativo, con iscrizione del provvedimento al PRA, deve essere preceduta in modo obbligatorio dalla notifica al debitore del relativo preavviso, che deve contenere le seguenti informazioni:
- tipo di debito, in modo da far comprendere al debitore quale sia la sua origine;
- importo dovuto;
- anno di riferimento del debito;
- numero identificativo della cartella esattoriale e data della notifica.
Dal ricevimento del preavviso decorrono ulteriori 30 giorni per saldare, rateizzare, sospendere o far annullare il debito, altrimenti il fermo verrà iscritto. Attenzione: il preavviso è un atto necessario, in mancanza del quale il successivo fermo può essere contestato.
Cosa fare dopo un preavviso di fermo amministrativo?
Ricevere un preavviso di fermo amministrativo non significa che il vincolo sia già attivo. Questa comunicazione offre al debitore una finestra di 30 giorni per mettersi in regola. In questo lasso di tempo, è fondamentale agire con tempestività per evitare l’iscrizione effettiva del fermo al PRA.
La prima azione consigliata è quella di verificare la correttezza della notifica e l’effettiva esistenza del debito. Se il debito risulta corretto, si può procedere al pagamento integrale dell’importo richiesto o, se le condizioni lo permettono, richiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate.
Pagata la prima rata, è possibile fare istanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per ottenere avere la sospensione del fermo.
L’agente rilascerà la dichiarazione con cui acconsente alla sospensione e lo comunicherà al PRA. Se il bene oggetto del preavviso di fermo è un bene strumentale, si può fare istanza per ottenere l’annullamento, allegando la documentazione necessaria a dimostrarlo. Allo stesso modo, si può richiedere l’annullamento di preavviso di fermo o la cancellazione di fermo già iscritto se il bene che ne è oggetto è destinato all’uso da parte di persona disabile.
Se invece il debitore ritiene che la richiesta sia infondata, è possibile richiedere la sospensione della riscossione all’agente della riscossione, che la inoltrerà all’ente creditore. La domanda dovrà essere accompagnata da documentazione utile a verificare l’eventuale sospensione.
Per contestare un fermo amministrativo su un veicolo, è possibile presentare un’istanza di annullamento della cartella esattoriale entro 60 giorni dalla sua regolare notifica.
Qualora la cartella non sia stata notificata e il fermo venga scoperto in seguito, è legittimo impugnare il preavviso di fermo: in assenza di una prova formale di avvenuta notifica, il fermo deve essere revocato. È possibile opporsi al provvedimento qualora non sia stato ricevuto il preavviso obbligatorio, che per legge deve essere notificato con un anticipo minimo di 30 giorni rispetto all’iscrizione del fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Nel caso in cui il fermo amministrativo sia stato iscritto per errore, il contribuente ha diritto a richiedere al concessionario della riscossione di procedere con la correzione. Sarà compito del concessionario stesso attivarsi per la cancellazione dell’iscrizione presso il PRA, senza alcun costo a carico dell’intestatario del veicolo. Tale procedura garantisce il ripristino immediato della piena disponibilità e circolazione del mezzo.
Fermo amministrativo e Codice della Strada
Il Codice della Strada prevede, per alcune violazioni, il fermo amministrativo anche come sanzione accessoria, rispetto alla sanzione pecuniaria. È peraltro disposto in modo automatico in tutti i casi in cui viene applicata la sospensione della patente, salvo quando il mezzo appartenga a una persona del tutto estranea alla violazione o al reato, oppure nei casi in cui la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario (così stabilisce l’art. 214 C.d.S.). In questo caso il Codice della Strada prevede anche che:
“Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione (…)”.
Il veicolo, se non affidato a terzi specializzati nella custodia, viene affidato al proprietario che ha l’obbligo di custodirlo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Se un veicolo soggetto a in fermo amministrativo viene fermato dalle forze dell’ordine durante un controllo, può essere sequestrato e il proprietario può ricevere una multa molto elevata, oltre alla perdita di punti sulla patente.
Come verificare il fermo amministrativo auto
Verificare se un’auto è sottoposta a fermo amministrativo è un’operazione abbastanza semplice. L’iscrizione del fermo viene registrata presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) Attraverso una visura del veicolo, è possibile accedere a tutte le informazioni relative alla situazione amministrativa del mezzo.
Il PRA ha infatti lo scopo di registrare tutte le vicende relative alle auto in modo analogo a quanto avviene con l’Ufficio del Territorio (presso l’Agenzia delle Entrate) per case e terreni.
La visura può essere effettuata presso una Direzione territoriale ACI, una delegazione ACI, un’agenzia pratiche auto oppure online, previo accesso tramite SPID. La richiesta della visura è disponibile al costo di 6 euro.
È possibile controllare la presenza di un fermo amministrativo anche consultando il servizio My Car dell’app dell’ACI.
Il documento rilasciato dalla visura mostrerà eventuali gravami, come ipoteche, fermi amministrativi o sequestri.
Fermo amministrativo su auto usata
Quando si acquista un’auto usata, è fondamentale accertarsi che il veicolo non sia gravato da fermo amministrativo.
La legge stabilisce che il fermo amministrativo segue il bene e non la persona e il PRA non è tenuto a informare l’acquirente dell’esistenza di vincoli Difatti, un fermo amministrativo emesso in data anteriore alla vendita del veicolo mantiene i suoi effetti anche dopo che il veicolo è stato ceduto, con tutti i limiti di circolazione, demolizione e radiazione. Il nuovo proprietario non potrà utilizzare il veicolo finché il fermo non sarà cancellato.
Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo il provvedimento è sbagliato perché è stato iscritto su un bene che non appartiene più al debitore. Per questo l’ente preposto alla riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell’ACI, provvederà in modo gratuito a richiedere la cancellazione del fermo amministrativo. Il veicolo non sarà quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.
Nel caso di acquisto di un veicolo usato con iscritto un fermo amministrativo, il veicolo deve restare inutilizzato e custodito in luogo adatto, poiché vige il divieto di circolazione e radiazione, pena la confisca del mezzo. Se l’acquisto è già stato fatto, nulla si può eccepire all’agente della riscossione o all’ente creditore, visto che il fermo è iscritto su registri pubblici consultabili.
Prima di procedere alla vendita, il venditore dell’auto sottoposta a fermo amministrativo è tenuto a informare l’acquirente. Qualora questo non dovesse avvenire, il compratore può agire per ottenere l’annullamento della vendita o per una riduzione del prezzo d’acquisto pagato.
Come si cancella il fermo amministrativo?
Il fermo amministrativo può essere cancellato solo tramite l’intero pagamento della somma insoluta. In alternativa al pagamento integrale, è possibile ottenere la sospensione temporanea del fermo amministrativo in caso di ricorso o di accoglimento di una rateizzazione. La sospensione, tuttavia, non equivale alla cancellazione: durante la sospensione, il vincolo è congelato ma non eliminato, e ritorna efficace nel caso in cui non si estingua il debito.
Per i provvedimenti emessi dal 2020, non è più necessario comunicare al PRA l’avvenuto pagamento del debito. Sarà l’ente di riscossione a cancellare il fermo in maniera autonoma.
Per i fermi emessi prima del 2020, è ancora in vigore la vecchia normativa che prevede che sia il soggetto a presentare alla Direzione Provinciale ACI (che gestisce il PRA) tramite PEC, la richiesta di cancellazione del provvedimento, inviando:
- il provvedimento di revoca in originale, che verrà rilasciato dal concessionario della riscossione, contenente i dati del mezzo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione;
- il certificato di proprietà (CdP) o il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;
- il modello NP-3(se non si utilizza il CdP o il CDPD come nota di richiesta);
- un documento di identità.
In questo caso, dovranno essere versati 32 euro per l’imposta di bollo qualora si faccia la nota di richiesta sul retro del CdP oppure 48 euro nel caso di utilizzo del modello NP-3. A seguito dell’esito positivo della richiesta, viene cancellato il fermo amministrativo e viene rilasciato il nuovo Certificato di Proprietà Digitale.
Se il fermo amministrativo è stato iscritto per errore o in violazione delle norme, è possibile richiederne l’annullamento al il concessionario della riscossione che provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.
Bisogna pagare il bollo auto per veicoli in fermo amministrativo?
Il bollo auto è una tassa di possesso applicata a tutti i veicoli sul territorio nazionale da versare alla Regione in cui è residente il proprietario dell’autoveicolo o motoveicolo. Si tratta quindi di una tassa da pagarsi a prescindere dall’utilizzo del mezzo e che viene calcolata su base annua secondo direttive regionali, potenza del veicoli in kW e impatto ambientale.
Per questo motivo, il pagamento del bollo auto è obbligatorio anche per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Questa regola si applica anche se il veicolo non può essere utilizzato su strada.
L’unico modo per evitare il pagamento del bollo è la radiazione del veicolo dal PRA, che però non è consentita se l’auto è sottoposta a fermo amministrativo. Solo dopo la cancellazione del fermo è possibile procedere con la demolizione o la radiazione definitiva del mezzo e, di conseguenza, interrompere l’obbligo di pagamento del bollo.
Fermo amministrativo auto: l’assicurazione risarcisce il danno?
Anche se sottoposte a fermo amministrativo, le auto devono essere assicurate per coprire gli eventuali danni che potrebbero verificarsi mentre il veicolo è fermo.
Al momento della stipula del contratto, le compagnie non sono obbligate a verificare se l’auto è sottoposta a provvedimenti di fermo perché resta a carico del proprietario dimostrare l’idoneità della vettura alla circolazione.
Se si verifica un incidente con un’auto sottoposta a fermo amministrativo, la compagnia assicurativa potrebbe rifiutarsi di corrispondere il risarcimento poiché l’auto non è idonea alla circolazione.
Tuttavia, alcune assicurazioni possono procedere al risarcimento danni a terzi, per poi esercitare il diritto di rivalsa sul proprietario dell’auto sottoposta a fermo amministrativo.
Fermo amministrativo su veicoli cointestati
La cointestazione di un veicolo implica che uno o più soggetti ne condividono la proprietà.
Può succedere che sia uno solo dei proprietari ad aver contratto un debito con la Pubblica Amministrazione: anche in questo caso, l’auto cointestata può essere sottoposta a fermo amministrativo.
Il vincolo grava su tutto il bene, a prescindere dalla quota di proprietà del debitore.
Il cointestatario non risponde in alcun modo del debito ma subisce le conseguenze del fermo e può tutelarsi:
- opponendosi al provvedimento;
- facendo ricorso entro 60 giorni dalla notifica;
- dimostrando che il proprietario debitore non utilizza il veicolo.
Anche per i veicoli cointestati, l’unico modo per cancellare un fermo amministrativo legittimo è quello di saldare il debito.
Fermo amministrativo: come si fa ricorso?
Il ricorso contro un fermo amministrativo può essere presentato se si ritiene che il provvedimento sia ingiusto o viziato da errori. Le principali motivazioni per presentare ricorso sono la prescrizione del debito, errori di notifica, pagamenti già effettuati o difetti formali nella procedura. Il ricorso va presentato:
alle Commissioni Tributarie Provinciali se il fermo è dovuto a mancato pagamento di oneri fiscali (tasse, sanzioni per il mancato pagamento di tasse, ecc.);
- al giudice ordinario (quindi Giudice di Pace in caso di valore modesto e di questioni relative alle violazioni al Codice della Strada, Tribunale per valore più elevato e in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali) se il fermo è dovuto a mancato pagamento di contributi e sanzioni diverse.
Il ricorso è ammissibile in caso di errori formali come la mancata notifica del preavviso. Se il proprietario dell’auto non riceve un avviso di fermo 30 giorni prima che l’atto sia trascritto al PRA, il provvedimento è da considerare irregolare e può essere impugnato.
Salve, ho un fermo amministrativo sull'auto che mi è stato comunicato dopo il fermo. Ho ricevuto una sola raccomandata il 31 dicembre 2015. Ho perso la mia casa, vivo in affitto lontano dal paese, sono sola, la macchina è cointestata con mia figlia. Porto le bambine a scuola tutti i giorni perchè lei lavora e ci diamo una mano a vicenda. Vado all'agenzia dei servizi e sulla somma di 830 € circa per i rifiuti urbani del 2010, dicono espressamente che non possono rateizzarmi più di tre mesi e soltanto dopo aver pagato posso di nuovo usufruire della macchina. Sono un aspirante suicida e non scherzo. Non c'è uno sportello, un ufficio che possa dividere le persone che non possono pagare da quelle che non vogliono?
Ciao Patrizia,
mi spiace molto per la tua situazione, ma temo che la distinzione di cui parli abbia poca rilevanza per Equitalia. Il problema è che il debito è troppo piccolo per ottenere una rateazione molto estesa. Posso solo consigliarti di provare a trattare di nuovo la questione presso gli sportelli Equitalia, portando con te la documentazione che dimostra la tua situazione difficile e chiedendo una diversa rateazione.
ciao ho acquistato un auto , poco dopo l'acquisto mi reco in agenzia per fare l'assicurazione e scopro che quest'auto ha un fermo amministrativo ovviamente intestato al vecchio proprietario che non ne vuole sapere di risarcire equitalia. l'auto però è intestata a me perche il fermo è avvenuto dopo il passaggio. ho contattato equitalia ma dopo un mese non ho avuto ancora la risposta. c'è una soluzione veloce? io sono disposto a pagare il debito purche in modo veloce in quanto man mano che i giorni passano si aggiungono le varie more.
Ciao Valentina,
se il fermo è avvenuto successivamente al passaggio di proprietà è stato eseguito sul bene di una persona che non è debitrice di Equitalia. Consiglio di far presente la cosa ad Equitalia con una comunicazione formale ( raccomandata a/r o PEC), allegando la documentazione che dimostra il cambio di intestazione. Per avere un riscontro diretto, ti consiglio di recarti direttamente agli sportelli Equitalia e provare a trovare una soluzione con loro.
Buongiorno, mi è appena arrivato un'avviso di fermo amm. , ma sull'auto che ho venduto 2 mesi fa', ora ne ho un'altra del valore più irrisorio, nn verso nelle condizioni di poter pagare subito il debito, posso prendere un po' di tempo, lasciando che si accorgono da soli dell'errore??? grazie
Buongiorno Giuseppe,
il problema è più che altro per la persona a cui hai venduto la macchina, che si ritrova con un mezzo gravato da fermo senza esserne a conoscenza. Io consiglio comunque di affrontare la questione con Equitalia per evitare il complicarsi della situazione, anche se è una loro responsabilità non avere verificato i dati del mezzo, se questi sono stati correttamente e tempestivamente modificati nei registri pubblici. Ricordati inoltre che, stando alle ultime comunicazioni in merito, dovrebbe essere possibile chiedere la rateizzazione di un debito anche a fermo amministrativo già avviato, bloccando le procedure di Equitalia, a patto che la rateizzazione venga concessa e poi rispettata.
Salve, avendo il fermo amministritativo l'auto é in un box . Posso richiedere il costo del box a equitalia. In fondo é li x volere loro altrimenti che se la vengano a prendere. Grazie
Caro Andrea, sono un semplice lettore che passava da queste parti per le stesse ragioni tue. Scusa il tu. Vedi come il serpente dello Stato si attorciglia attorno al collo? A me è iniziato col chiedermi soldi dagli studi di settore come artigiano fuori proporzione, 8.500.000 lire su 11 netti guadagnati nel 1999. Poi il fermo e vessazioni, esclusioni dal lavoro perché incentivano i giovani e ora rimane il laccio al collo, malato invalido senza casa, senza lavoro e senza potere usare il furgoncino della ditta che chiusi nel 2006. Apri gli occhi che una soluzione ce l'hai a risolvere il tuo problema se non già risolto, oppure avrà un figlio illegittimo da mantenere.
Ciao Andrea,
ovviamente no
Comprando un'auto usata come posso fare per sapere che non ci siano finanziamenti non saldati
che gravano sulla stessa auto?
Salve, mi è stato regalato un'auto, ma ho un fermo amministrativo, posso intestarmi l'auto regalata?
Salve Wiler,
se il fermo è sull'auto regalata, puoi intestartela, ma non puoi utilizzarla e la stessa potrebbe essere venduta, almeno che il precedente titolare non paghi il dovuto. Se invece il fermo è su altro mezzo di tua proprietà, ciò non incide sull'intestazione di altre macchine. Corri solo il rischio che, se il debito è per somme elevate, il creditore ti iscriva il fermo anche sull'auto regalata.