L’attestato di rischio è un documento di fondamentale importanza per la gestione e la stipula delle polizze RCA. Si tratta della certificazione ufficiale che riporta la storia assicurativa di un veicolo e dell’intestatario e indica la classe di merito di provenienza (CU), la presenza di eventuali sinistri con responsabilità negli ultimi cinque anni, nonché la loro natura.

Questo documento consente alle compagnie di valutare il rischio che assumono nell’offrire una nuova copertura. Al cliente, invece, serve per conoscere la propria posizione assicurativa e per poter cambiare compagnia e scegliere un’assicurazione online.
Nel 2025, l’attestato di rischio è ormai del tutto digitalizzato e integrato nei sistemi informatici delle compagnie assicurative. Questo processo di dematerializzazione è stato avviato in via ufficiale nel 2015 con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza, ridurre i casi di frode e facilitare le procedure di passaggio tra diverse compagnie assicurative.
Cosa fare se la compagnia assicurativa non mi ha inviato l’attestato di rischio?
La normativa vigente impone alle compagnie assicurative l’obbligo di rendere disponibile l’attestato di rischio almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
Il documento deve essere consultabile attraverso un’apposita area riservata sul sito web della compagnia o tramite altri strumenti digitali previsti nel contratto. Tuttavia, può ancora accadere che il cliente non riceva alcuna comunicazione o non trovi il documento nei canali indicati.
In questi casi, il primo passo da compiere è contattare la compagnia assicurativa segnalando l’omissione e chiedere l’immediata messa a disposizione dell’attestato.
La mancata comunicazione è una violazione del Regolamento 4/2006 dell’ISVAP (ora IVASS: l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni).
Inoltre, come è riportato sul sito ufficiale dell’IVASS: “nel caso di contratti che contengono clausole di tacito rinnovo stipulati prima del 20 ottobre 2012, l’impresa deve comunicare anche la perdita di efficacia di tali clausole, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221; il cliente è infatti libero di cambiare compagnia, senza necessità di dare disdetta.”
Ciò significa che l’assicurato è libero di cambiare assicurazione alla scadenza della polizza senza necessità di disdetta formale.
Questo è il fac-simile della lettera di contestazione da inviare.
Ho ricevuto l’attestato di rischio, ma le informazioni sono errate, che cosa devo fare?
In alcuni casi, l’attestato di rischio può contenere dati inesatti, come la presenza di un sinistro non davvero verificatosi, l’attribuzione errata della responsabilità o una classe di merito non aggiornata. Si tratta di situazioni che possono penalizzare l’assicurato, influenzando in modo significativo il premio da pagare e l’accesso a condizioni più vantaggiose con altre compagnie.
In caso di incongruenze, è indispensabile contattare subito la compagnia assicurativa, fornendo tutta la documentazione utile a dimostrare l’errore. Il cliente ha diritto alla rettifica del documento e la compagnia è tenuta a effettuare le verifiche del caso e a correggere l’attestato, se necessario. Fino all’accertamento definitivo della responsabilità, la compagnia assicurativa non può modificare la classe di merito applicata al contratto, come previsto dal Decreto Bersani (D.L. 7/2007).
Se la compagnia non provvede alla correzione, l’assicurato può formalizzare un reclamo e, in caso di mancata risposta o riscontro insoddisfacente, rivolgersi all’IVASS per ottenere tutela.
Qual è la validità dell’attestato di rischio?
L’attestato di rischio ha una validità di 5 anni a partire dalla data di scadenza dell’ultima polizza associata. Questo significa che, anche se non si stipula subito una nuova assicurazione, il documento rimane valido e utilizzabile entro questo periodo per sottoscrivere un nuovo contratto.
In caso di cambiamento di compagnia, l’attestato di rischio elettronico viene condiviso in modo automatico attraverso la banca dati centralizzata gestita dall’IVASS, in modo da permettere alla nuova compagnia di acquisire le informazioni necessarie senza richiedere ulteriori adempimenti da parte del cliente.
Attestato di rischio elettronico
La trasformazione digitale ha inciso in modo significativo anche nel settore assicurativo, come è successo anche nel caso della smaterializzazione del tagliando assicurativo.
Uno degli interventi più rilevanti in questa direzione è stato l’introduzione dell’attestato di rischio in formato elettronico, reso obbligatorio a partire dal 1° luglio 2015 per tutte le compagnie operanti in Italia. Questo cambiamento è stato attuato in conformità al Regolamento IVASS sulla dematerializzazione dell’attestazione sullo stato del rischio, in attuazione dell’articolo 134 del Codice delle Assicurazioni Private.
L’obiettivo della riforma è duplice: da un lato, migliorare l’efficienza e la trasparenza dei processi assicurativi, dall’altro, rafforzare la lotta contro le frodi assicurative legate alla falsificazione o alla duplicazione dei documenti. La creazione di una banca dati centralizzata e accessibile in tempo reale da tutte le compagnie ha reso possibile un controllo incrociato più efficace e un monitoraggio continuo della situazione assicurativa dei clienti.
Le informazioni contenute nell’attestato elettronico sono consultabili attraverso l’area riservata del sito web della compagnia, accessibile con credenziali personali o SPID. Il sistema consente non solo la visualizzazione del documento, ma anche la possibilità di scaricarlo in formato PDF, se si desidera avere anche una copia fisica.
Attestato di rischio elettronico: cosa cambia?
Con l’attestato di rischio elettronico, il cliente non deve più preoccuparsi di ricevere una copia cartacea, né di sollecitare l’invio da parte della compagnia perché tutto avviene in modo automatico.
Il documento elettronico riporta informazioni più dettagliate rispetto alla versione precedente, tra cui l’indicazione della tipologia di danno risarcito in caso di sinistro, facendo una distinzione tra danni a persone, a cose o entrambi. Inoltre, è possibile tracciare l’intera cronologia dei sinistri denunciati, comprese eventuali controversie non ancora definite.
L’assicurato può accedere all’attestato attraverso i canali digitali previsti dalla compagnia: portali web, app o servizi integrati, come l’area personale su portali online. Alcune compagnie offrono anche la possibilità di ricevere notifiche via email o SMS in prossimità della scadenza, in modo da rendere ancora più immediata la gestione della polizza.
Salve volevo chiedere un informazione questa cosa vale pure su gli scooter? La mia polizza è scaduta ma non ho ricevuto nessun attestato a casa il mio sub agente assicurativo non è piu reperibile cosa dovrei fare in questo caso grazie
Ciao Stelvio,
certo l'attestato di rischio deve essere inviato all'assicurato anche se si tratta di uno scooter.
Mettiti in contatto con la compagnia assicurativa e magari contestualmente invia una raccomandata per richiedere l'invio del documento.
Nel post trovi un fac-simile della lettera di contestazione da inviare.
P.S= Il documento è valido per 5 anni, ti ricordi vero? :-)
Buona fortuna allora ;-)
Ho venduto la mia moto 4 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione, la compagnia Ass. mi ha restituito parte del premio, ma non l'attuale attestato di rischio, cosa fare nel momento che riacquisto la moto e devo riassicurare? Cambiando compagnia? Grazie
Buongiorno Walter,
dovrai richiedere l'attestato di rischio alla tua precedente compagnia assicurativa, questo documento sarà necessario infatti al momento della stipula del nuovo contratto.
Buona giornata
devi essere assicurato minimo 11 mesi se vuoi che ti danno l'attestato, cosi tu sei stato assicurato solo 8 mesi in ultimo anno, quando compri un altra moto devi usare l'attestato dell'anno precedente...
Finalmente, era ora. Per me che sono un subagente assicurativo queste migliorie spero mi consentano di evitare di dover far fare al cliente che non ha ricevuto l'attestato o che lo ha perso richieste alla precedente compagnia
Ciao Gianfranco,
speriamo che Il nuovo Regolamento proposto dall'IVASS venga approvato presto!
L'attestato di rischio elettronico porterebbe dei benefici sia a compagnie e subagenti, che all'assicurato, in termini di risparmio di tempo e di lotta alle frodi.
Seguici e ti terremo aggiornato!
Buona giornata