Attestato di rischio: come averlo

Scopri come ottenere, consultare e correggere l’attestato di rischio RCA, ora digitale, utile per cambiare compagnia e gestire al meglio la tua polizza.

L’attestato di rischio è un documento di fondamentale importanza per la gestione e la stipula delle polizze RCA. Si tratta della certificazione ufficiale che riporta la storia assicurativa di un veicolo e dell’intestatario e indica la classe di merito di provenienza (CU), la presenza di eventuali sinistri con responsabilità negli ultimi cinque anni, nonché la loro natura.

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Questo documento consente alle compagnie di valutare il rischio che assumono nell’offrire una nuova copertura. Al cliente, invece, serve per conoscere la propria posizione assicurativa e per poter cambiare compagnia e scegliere un’assicurazione online.

Nel 2025, l’attestato di rischio è ormai del tutto digitalizzato e integrato nei sistemi informatici delle compagnie assicurative. Questo processo di dematerializzazione è stato avviato in via ufficiale nel 2015 con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza, ridurre i casi di frode e facilitare le procedure di passaggio tra diverse compagnie assicurative.

Cosa fare se la compagnia assicurativa non mi ha inviato l’attestato di rischio?

La normativa vigente impone alle compagnie assicurative l’obbligo di rendere disponibile l’attestato di rischio almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

Il documento deve essere consultabile attraverso un’apposita area riservata sul sito web della compagnia o tramite altri strumenti digitali previsti nel contratto. Tuttavia, può ancora accadere che il cliente non riceva alcuna comunicazione o non trovi il documento nei canali indicati.

In questi casi, il primo passo da compiere è contattare la compagnia assicurativa segnalando l’omissione e chiedere l’immediata messa a disposizione dell’attestato.

La mancata comunicazione è una violazione del Regolamento 4/2006 dell’ISVAP (ora IVASS: l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni).

Inoltre, come è riportato sul sito ufficiale dell’IVASS: “nel caso di contratti che contengono clausole di tacito rinnovo stipulati prima del 20 ottobre 2012, l’impresa deve comunicare anche la perdita di efficacia di tali clausole, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221; il cliente è infatti libero di cambiare compagnia, senza necessità di dare disdetta.

Ciò significa che l’assicurato è libero di cambiare assicurazione alla scadenza della polizza senza necessità di disdetta formale.

Questo è il fac-simile della lettera di contestazione da inviare.

Ho ricevuto l’attestato di rischio, ma le informazioni sono errate, che cosa devo fare?

In alcuni casi, l’attestato di rischio può contenere dati inesatti, come la presenza di un sinistro non davvero verificatosi, l’attribuzione errata della responsabilità o una classe di merito non aggiornata. Si tratta di situazioni che possono penalizzare l’assicurato, influenzando in modo significativo il premio da pagare e l’accesso a condizioni più vantaggiose con altre compagnie.

In caso di incongruenze, è indispensabile contattare subito la compagnia assicurativa, fornendo tutta la documentazione utile a dimostrare l’errore. Il cliente ha diritto alla rettifica del documento e la compagnia è tenuta a effettuare le verifiche del caso e a correggere l’attestato, se necessario. Fino all’accertamento definitivo della responsabilità, la compagnia assicurativa non può modificare la classe di merito applicata al contratto, come previsto dal Decreto Bersani (D.L. 7/2007).

Se la compagnia non provvede alla correzione, l’assicurato può formalizzare un reclamo e, in caso di mancata risposta o riscontro insoddisfacente, rivolgersi all’IVASS per ottenere tutela.

Qual è la validità dell’attestato di rischio?

L’attestato di rischio ha una validità di 5 anni a partire dalla data di scadenza dell’ultima polizza associata. Questo significa che, anche se non si stipula subito una nuova assicurazione, il documento rimane valido e utilizzabile entro questo periodo per sottoscrivere un nuovo contratto.

In caso di cambiamento di compagnia, l’attestato di rischio elettronico viene condiviso in modo automatico attraverso la banca dati centralizzata gestita dall’IVASS, in modo da permettere alla nuova compagnia di acquisire le informazioni necessarie senza richiedere ulteriori adempimenti da parte del cliente.

Attestato di rischio elettronico

La trasformazione digitale ha inciso in modo significativo anche nel settore assicurativo, come è successo anche nel caso della smaterializzazione del tagliando assicurativo.

Uno degli interventi più rilevanti in questa direzione è stato l’introduzione dell’attestato di rischio in formato elettronico, reso obbligatorio a partire dal 1° luglio 2015 per tutte le compagnie operanti in Italia. Questo cambiamento è stato attuato in conformità al Regolamento IVASS sulla dematerializzazione dell’attestazione sullo stato del rischio, in attuazione dell’articolo 134 del Codice delle Assicurazioni Private.

L’obiettivo della riforma è duplice: da un lato, migliorare l’efficienza e la trasparenza dei processi assicurativi, dall’altro, rafforzare la lotta contro le frodi assicurative legate alla falsificazione o alla duplicazione dei documenti. La creazione di una banca dati centralizzata e accessibile in tempo reale da tutte le compagnie ha reso possibile un controllo incrociato più efficace e un monitoraggio continuo della situazione assicurativa dei clienti.

Le informazioni contenute nell’attestato elettronico sono consultabili attraverso l’area riservata del sito web della compagnia, accessibile con credenziali personali o SPID. Il sistema consente non solo la visualizzazione del documento, ma anche la possibilità di scaricarlo in formato PDF, se si desidera avere anche una copia fisica.

Attestato di rischio elettronico: cosa cambia?

Con l’attestato di rischio elettronico, il cliente non deve più preoccuparsi di ricevere una copia cartacea, né di sollecitare l’invio da parte della compagnia perché tutto avviene in modo automatico.

Il documento elettronico riporta informazioni più dettagliate rispetto alla versione precedente, tra cui l’indicazione della tipologia di danno risarcito in caso di sinistro, facendo una distinzione tra danni a persone, a cose o entrambi. Inoltre, è possibile tracciare l’intera cronologia dei sinistri denunciati, comprese eventuali controversie non ancora definite.

L’assicurato può accedere all’attestato attraverso i canali digitali previsti dalla compagnia: portali web, app o servizi integrati, come l’area personale su portali online. Alcune compagnie offrono anche la possibilità di ricevere notifiche via email o SMS in prossimità della scadenza, in modo da rendere ancora più immediata la gestione della polizza.

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Risposte

  1. Salve mi sono transferita in Germania da un anno e a Ottombre mi scade l'assicurazzione.solo che qui mi chiedono L'atestato di rischio, La mia l'assicurazzione dice che non po mandarmi'lo.cosa devo fare per trovarlo online e stamparlo io, o mi manda l'assicurazzione un email? ....grazie mille.

  2. io non faccio l assicurazione alla mia auto da 2 anni..ma l auto è ferma in garage..ora vorrei trovare una compagnia ma la mia ex agenzia di assicurazioni è chiusa...cioè non esiste più. ..come faccio a riavere il mio attestato di rischio? ???????????? Aiutooo

    1. Ciao Damiano,
      la tua agenzia faceva riferimento ad una compagnia assicuratrice presente magari su tutto il territorio nazionale? Se sì prova a rivolgerti agli uffici centrali per richiedere il tuo attestato di rischio.

  3. Io ho un problema grave con una agenzia della Vittoria Assicurazione. Purtroppo sto uscendo da questa compagnia e non mi vogliono dare l'attestazione di rischio. Dicono che dovrei andare su internet e arrangiarmi, il problema non è solo questo, ma sul sito da cui estrapolare questo attestato risultano errori negli ultimi due anni e non si stampa.... quindi cosa faccio? Li denuncio?? La mia assicurazione è scaduta il 7 Luglio 2015. Ora sono in balia, del caldo, dei 15 giorni oltre la scadenza, della subagente assurda... e forse di una gastrite. Consigli??

    1. Buongiorno Massimo,
      l'assicurazione è obbligata per legge a farti avere l'attestato di rischio (la mancata comunicazione è una violazione del Regolamento 4/2006 dell’ISVAP (ora IVASS: l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni).
      Se hai trovato delle anomalie, invia loro una raccomandata con il reclamo per ottenere il rilascio dell'attestato di rischio corretto.
      Se non riesci a risolverla con le buone, segnala l'accaduto all'Ivass al numero verde 800-486661 (lun.-ven dalle 9 alle 13.30).

      Buona fortuna!

    1. Ciao Luigi, contatta subito la tua compagnia assicurativa e richiedi il duplicato dell’attestato, è una procedura piuttosto semplice.

      Buona giornata! ;-)

  4. Salve, mi posso fare inviare dalla mia compagnia assicuratrice l'attestato di rischio 2015, tramite la mia posta elettronica? Grazie!.

    1. Buongiorno Paride!
      Certo, puoi richiedere il tuo attestato di rischio via mail.
      Inoltre, come da provvedimento Ivass, è previsto che tu possa riceverlo tramite consegna telematica “aggiuntiva“
      tra quelle messe a disposizione dall’impresa; ad esempio, oltre alla posta elettronica, anche tramite app per smartphone o tablet/dispositivi multimediali (Art. 7, Comma 1 del Regolamento recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - dematerializzazione dell'attestato di rischio).

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