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Esclusione della garanzia assicurativa e diritto di rivalsa

Ultimo aggiornamento: 3 Giugno 2021

Tag: #Garanzie Accessorie

Sommario

  • Le clausole di esclusione della garanzia assicurativa
  • Diritto di Rivalsa

diritto di rivalsa

Nel sottoscrivere una polizza assicurativa per il vostro veicolo è opportuno porre attenzione, prima dell’accettazione, a tutte le clausole presenti nel contratto. Quelle più note e “dolorose” per gli automobilisti sono le clausole di esclusione e il diritto di rivalsa, presenti in quasi tutti i contratti di sottoscrizione RC Auto.

Le clausole di rivalsa e di esclusione stabiliscono i limiti, previsti dal contratto assicurativo, sulla copertura dei danni di un sinistro stradale da parte della compagnia assicuratrice. Si definiscono ovvero le situazioni in cui l’assicurazione non garantisce il risarcimento totale o parziale dei danni causati dal sottoscrivente della polizza.

In tutte le situazioni elencate dalla clausole di esclusione all’assicurato non verrà garantita nessuna copertura, una sorta di “annullamento temporaneo” previsto da contratto.

La rivalsa invece permetterà all’assicurazione di richiedere un risarcimento, concordato alla stipulazione della polizza, all’assicurato in determinate situazioni. All’atto della stipulazione della polizza si può richiedere alla compagnia la rinuncia alla rivalsa. L’assicurato può quindi richiedere la rinuncia alla rivalsa alla propria compagnia assicuratrice, la quale può declinare la richiesta, accettarla previo maggiorazione premio assicurativo oppure gratuitamente.

Semplificando, le compagnie possono rifiutare la copertura dei danni in determinate situazioni o richiedere un “risarcimento” all’assicurato per altre.

Le clausole di esclusione della garanzia assicurativa

  1. Il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
  2. per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alla indicazioni riportate sulla carta di circolazione;
  3. nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato venga utilizzato come scuola guida, senza rispettare le norme di legge vigenti;
  4. per partecipazioni del veicolo a gare/competizioni sportive;
  5. nel caso in cui l’autista guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
  6. nel causare un sinistro stradale il conducente si dia alla fuga senza prestare soccorso;
  7. il veicolo coinvolto nell’incidente non fosse abilitato alla circolazione per mancata revisione;
  8. in caso di dolo del conducente;
  9. nel caso in cui il noleggio della vettura sia stato effettuato da soggetti senza licenza;
  10. in caso di sottoscrizione “guida esperta” il conducente sia di età inferiore a quella prevista dalla polizza o alla guida ci sia un autista diverso dal contraente/assicurato dalla “guida esclusiva”

Diritto di Rivalsa

L’assicurazione può prevedere delle “limitazioni” di rivalsa per alcuni casi specifici, in modo particolare per la guida in stato di ebbrezza e per la sottoscrizioni della guida esperta/esclusiva. La limitazione della rivalsa permetterà alla compagnia di intervenire nel risarcimento solo oltre una certa cifra, al di sotto della quale sarà l’assicurato a coprire i danni. In caso di accettazione della rinuncia da parte della compagnia assicuratrice, l’assicurato non sarà chiamato a coprire i danni.

 

Infine l’assicuratore può prevedere una rivalsa per quando l’assicurato fornisce delle informazioni imprecise e/o false nello stipulare il contratto. In queste situazioni la polizza può prevedere un risarcimento proporzionale, ovvero l’assicurazione coprirà i danni relativi a ciò che è riportato nel contratto e il restante sarà a carico dell’assicurato. Ad esempio, supponiamo che il contraente dichiari di percorrere 9 mila km in  un anno e che sua polizza abbia un costo di 90€ ovvero il 10% in meno di se ne percorresse 10 mila. Nel caso in cui l’assicurato, dopo aver percorso 10 mila km, venga coinvolto in un sinistro stradale provocando 1000€ di danni l’assicurazione coprirà solo il 90% (ovvero 900€) e il restante 10% (100€) sarà a carico dell’automobilista.

Questa “formula” si applica a molti casi, in modo particolare a quelle dichiarazioni incontrovertibili o che possono subire un modifica dopo la stipula del contratto. Esempi: lo stato civile, il titolo di studio, l’utilizzo dell’auto, i km percorsi, la professione, etc. Va precisato che non tutte le compagnie usano questi parametri per determinare il valore finale della polizza, ma il nostro consiglio è quello di dichiarare sempre il vero e sarebbe opportuno notificare gli eventuali cambiamenti che potrebbero richiedere un adeguamento del premio assicurativo.

L’importante è informarsi, utilizzando il nostro servizio gratuito di comparazione, oltre a poter scegliere, a parità di condizioni, l’assicurazione più economica è possibile visualizzare le clausole di ogni singola compagnia assicurativa cliccando sul link “dettagli” di ogni offerta proposta.

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Autore: Francesco Del Franco

Social media specialist, community manager, consumatore di cultura audio-video-testuale. Vede la comunicazione in ogni prodotto, parola, gesto e gli piace osservare e scrivere di quelle accezioni sempre un po’ nascoste.

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  1. avatarBenedetta

    19 Gennaio 2017 a 9:33 pm

    In caso di incidente con danno al terzo trasportato e successivo risarcimento dei danni da parte dell’assicurazione quest’ultima può rivalersi anche sul conducente o solo nei confronti del proprietario assicurato?

    Rispondi
    • avatarGiovanni Bizzaro

      22 Febbraio 2017 a 5:01 pm

      Ciao Benedetta,
      La Corte di Cassazione ha stabilito che l’azione di rivalsa ex art.18 L. 990/69 può essere esercita soltanto contro il proprietario-assicurato, non contro il conducente.

      Rispondi
    • avatarGiovanni Bizzaro

      12 Febbraio 2018 a 11:50 am

      Ciao Benedetta,
      Conducente e proprietario sono sempre co-obbligati in solido.

      Rispondi
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