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6sicuro » Blog » Auto e Moto » Noleggio auto » Auto a noleggio: chi paga se viene rubata?

Auto a noleggio: chi paga se viene rubata?

Immaginiamo di noleggiare un veicolo e che questo ci venga rubato. Come ci comportiamo? Chi ha la responsabilità? L'assicurazione può rivalersi su chi ha noleggiato il veicolo? Cerchiamo di dare una risposta a tutte queste domande.

Ultimo aggiornamento: 26 Gennaio 2021

Sommario

  • I precedenti giudiziari
  • Furto auto a noleggio: la risoluzione della controversia
  • La via di fuga per la compagnia assicurativa

furto auto a noleggio

I precedenti giudiziari

La Corte di Cassazione Civile, con una sentenza dello scorso anno, ha espresso giudizio in merito a tale tematica, non senza polemiche. L’obiettivo è quello di preservare il conducente da responsabilità in caso di furto di veicolo a noleggio. In che modo? Grazie all’assicurazione dell’agenzia di auto a noleggio è obbligata a risarcire interamente il danno, senza la facoltà di rivalersi successivamente sul conducente, anche nel caso in cui questo abbia colpa gravi.

Nella fattispecie analizzata dalla Corte, il furto del veicolo era chiaramente stato provocato da una condotta poco accorta da parte del conducente il quale, allontanandosi, aveva imprudentemente abbandonato il veicolo con le portiere aperte e con le chiavi inserite. Nonostante questo agire, la Suprema Corte è giunta ad accogliere le pretese avanzate dalla società di noleggio, la quale invocava comunque il risarcimento da parte della propria compagnia di assicurazione.

Furto auto a noleggio: la risoluzione della controversia

Stando a quanto sostenuto dalla Corte, non sarebbe applicabile l’art. 1900 del Codice Civile il quale, al primo comma, recita espressamente che “l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario“.

Sarebbe però applicabile il secondo comma dello stesso articolo, il quale prevede espressamente che “l’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere“.

In pratica l’obbligo dell’assicuratore sussiste sempre e comunque, anche se il sinistro è avvenuto per dolo o colpa grave di un soggetto di cui l’assicurato deve rispondere. Sarebbe questa la norma che imporrebbe all’assicurazione l’obbligo di rispondere anche per i fatti commessi con dolo, imprudenza o colpa grave da un terzo, per quanto legato contrattualmente all’assicurato.

La via di fuga per la compagnia assicurativa

“L’unico modo che a questo punto avrebbe la compagnia assicurativa per sottrarsi dal predetto obbligo, sarebbe quello di inserire all’interno del contratto di assicurazione una clausola specifica, volta ad escludere la responsabilità in caso di furto“.  Ciò significa che tale clausola deve essere debitamente firmata e sottoscritta dalle parti al fine di limitare lo squilibrio di contratto (dove cioè una parte è preponderante sull’altra) e soprattutto deve essere richiamata nel contratto stesso nei punti previsti dalla legge. Non sarà valida qualora con un’unica firma il contraente approverà indistintamente tutte le clausole.

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Autore: Giovanni Bizzaro

Assistente web marketing di 6sicuro, coordino blogger e giornalisti gestendo e pianificando il calendario editoriale. Mi occupo inoltre di strategie sui social network per aziende e privati.

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