polizza vita normativa fiscale Sei pronto a “sudare freddo” insieme a noi tra aliquote annue, imposta di bollo sulla rendicontazione dei prodotti finanziario-assicurativi e dintorni? Non è così complicato, serve solo un manuale delle istruzioni sul regime fiscale della polizza vita e quello, tranquillo, te lo forniamo noi in questo articolo.

Polizza vita: normativa fiscale in vigore

Se stai pensando di investire in una polizza vita, sei sulla strada giusta. Il regime fiscale di questi prodotti è molto interessante per le sue particolarità. Scopriamo quali sono le agevolazioni fiscali e le imposte che riguardano i prodotti vita, in particolare le polizze vita. Il trattamento fiscale dei prodotti assicurativi riguarda, generalmente, la plusvalenza (ovvero l’incremento di valore) che un investimento genera. In questo caso si tratta di una polizza vita. Nulla di preoccupante: cerchiamo di comprendere insieme, nel modo più semplice possibile, qual è la normativa fiscale in vigore per le polizze vita.

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi: parliamo di plusvalenza

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, detta ancheimposta sulle rendite finanziarie, viene applicata ai redditi da capitale ed ha impatto su tutti i prodotti vita, comprese le polizze vita. La compagnia assicurativa trattiene l’imposta delle somme erogate al cliente nell'eventualità in cui ci sia necessità di versare l’imposta sostitutiva. Insomma, si comporta come sostituto d’imposta. Come si determina l’imponibile? Si calcola sul rendimento finanziario maturato dal prodotto vita nel periodo contrattuale. Parliamo della plusvalenza. La prima cosa da comprendere è quando bisogna pagare le imposte sulle polizze vita. La risposta è molto semplice: nel momento in cui generano plusvalenza, ovvero al momento dell’incasso del premio che può essere all’atto della morte di colui che ha sottoscritto il prodotto vita oppure quando lo si ritiene un momento “propizio” (ovvero nel momento in cui ritieni opportuno ritirare il capitale secondo norme contrattuali della polizza vita). Quando incassi il capitale, allora devi pagare le tasse sulla polizza vita. HAI BISOGNO DELLA POLIZZA VITA? Ti mettiamo in contatto con i migliori professionisti (function() { function async_load(){ window.el_p= {aff_id: 'm3Q4BLSwU0Xwfn9nelks3IACZMD3', aff_ref:"", bg_color: '#eeeeee', btn_color: '#00EF9B', type:'vita', orientation: 'o'}; var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.async = true; var u = 'https://form.e-leads.it/eleads-lib.js'; s.src = u; var e = document.getElementById('eleads-root'); e.parentNode.insertBefore(s, e); } if (window.attachEvent) window.attachEvent('onload', async_load); else window.addEventListener('load', async_load, false); })();

Imposta sulle plusvalenze maturate sulla polizza vita

La plusvalenza, in generale, ha rilevanza a fini fiscali perché indica l’aumento della capacità contributiva della persona (almeno così dice Wikipedia!). Scherzi a parte, le plusvalenze non vengono tassate sulla base dell’imponibile IRPEF ma da imposte dirette generalmente ed in alcuni casi sono tassate solo se previsto da una specifica legge o parte di essa. L’imposta sulla plusvalenza maturata sulla polizza vita viene calcolata in base alle seguenti aliquote:
  • 12,5% fino al 31 dicembre 2011
  • 20% dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2014
  • 26% dal 1 luglio 2014.
Se, però, una parte della plusvalenza deriva da un titolo di stato, l’aliquota da applicare su questa specifica “fetta” di introito resta sempre del 12,5%. Il totale dell’aliquota di tassazione da applicare alla plusvalenza maturata deriva dal calcolo delle aliquote degli investimenti pubblici e privati (come un prodotto vita, in questo caso). I contratti di assicurazione sulla vita prevedono l’erogazione del capitale o in caso di morte di chi è assicurato (quindi il premio viene assegnato al beneficiario della polizza vita) o alla scadenza del contratto se l’assicurato è ancora in vita. Più raro, ma nemmeno più di tanto, la condizione contrattuale per cui si può riscattare il premio prima della scadenza. In nessuno dei tre casi, il capitale liquidato è soggetto a dichiarazione IRPEF e nemmeno a imposta di successione. Nel caso in cui ci sia una premorienza (ovvero la circostanza in cui il soggetto beneficiario venga a mancare prima dell’assicurato) dal 2015 il capitale è soggetto alla tassazione sulla plusvalenza, come ti spiegavamo poc’anzi. Chiariamoci meglio: se resti in vita e sei tu la persona assicurata dovrai pagare le tasse sulla parte di capitale corrispondente al totale del premio dell’assicurazione vita. La rendita non costituisce reddito IRPEF quindi non è tassata come reddito. La rivalutazione annua della rendita (plusvalenza) viene tassata al 26% ad eccezione del caso di rendite derivanti da titoli pubblici o equivalenti che vengono tassati al 12,50%.

Imposta di bollo sulla polizza vita

L’imposta di bollo sulla polizza vita viene applicata annualmente sul valore del capitale maturato sull’annualità precedente. Anno per anno, insomma, cambia in base a quanto hai guadagnato rispetto al capitale iniziale investito nella tua polizza vita. L’imposta di bollo non può essere in alcun modo applicata ai prodotti assicurazione vita che fanno parte di quello che viene chiamato ramo I, ovvero chi investe nella gestione separata. In questo caso, infatti, la compagnia assicurativa titolare del contratto calcola in autonomia le imposte che la persona fisica (un libero professionista, ad esempio) deve allo stato sul capitale maturato, la trattiene comunicando l’importo e versandolo all’erario in autonomia. L’imposta di bollo non può essere applicata anche alla polizza vita se questa è stata sottoscritta prima del 31 dicembre 2000. L’imposta di bollo sulla polizza vita è cambiata nel tempo:
  • dello 0,10% da un minimo di 34,20 euro ad un massimo di 1.200 euro al 31 dicembre 2012
  • dello 0,15% da un minimo di 34,20 euro ad un massimale di 4.500 euro al 31 dicembre 2013, solo per le persone giuridiche
  • 0,20% ed un massimale di 14mila euro fino al 31 dicembre 2014 per le sole persone giuridiche.

Detraibilità dei premi versati per le polizze vita

C’è una prima differenza da fare tra detraibile e deducibile dal reddito dichiarato. La deducibilità riguarda la somma sottratta al reddito prima di calcolare le imposte. La detraibilità, invece, riguarda l’imposta da versare una volta ottenuto il reddito imponibile. Le somme detraibili vengono sottratte direttamente da quanto devi sotto forma di imposta. Come si calcola la detraibilità delle polizze vita, insomma? Si può detrarre fino al 19% del premio versato ogni anno per una polizza vita per rischio morte, invalidità (non inferiore al 5%) oppure in caso di non autosufficienza (condizione per la quale non si è capaci di condurre una vita indipendente di svolgere le più comuni attività quotidiane). Il premio della polizza vita versato è detraibile, a differenza di altri strumenti di investimento e risparmio. La detraibilità è permessa ai prodotti con premio di rischio (in caso di morte, ad esempio). Il contraente della polizza vita ha diritto ad una detrazione (nell'anno in cui è stato corrisposto il premio) ad una detrazione sul reddito IRPEF nei limiti della normativa attuale. 530 euro è la cifra che dal 2014 è stata imposta per legge come limite di detraibilità del premio di una polizza vita per rischio morte ed invalidità e 1.291 euro per la non autosufficienza. Sicuramente la normativa fiscale delle polizze vita (e dei prodotti vita, più in generale) è molto vantaggiosa. Le agevolazioni fiscali e le imposte che oggi sono in vigore per i prodotti vita sono sicuramente un vantaggio per chi vuole investire e risparmiare. Facci un pensierino! Hai bisogno di ulteriori chiarimenti? Scrivici pure nei commenti!