Il pedone investito non ha sempre ragione. La legge presume la responsabilità del conducente, ma il risarcimento può essere ridotto o escluso quando una condotta imprudente del pedone ha contribuito all’incidente.
Chi guida deve provare di aver adottato tutte le cautele concretamente possibili per evitare l’urto. Non basta dichiarare che il pedone attraversava fuori dalle strisce: occorre ricostruire velocità, visibilità, distanza, tempi di reazione e possibilità di frenata.
La responsabilità viene quindi stabilita caso per caso. Il verbale delle autorità, le testimonianze, le riprese video e i dati registrati dal veicolo possono decidere se il pedone riceverà il risarcimento integrale oppure una somma ridotta.
Il pedone investito ha sempre ragione?
No. L’articolo 2054 del Codice civile stabilisce che il conducente di un veicolo deve risarcire i danni prodotti dalla circolazione, salvo che dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitarli.
La norma pone sul conducente una presunzione di responsabilità. Non obbliga però a risarcire sempre il danno per intero, indipendentemente dal comportamento della persona investita.
Per liberarsi totalmente dalla responsabilità, chi guida deve provare che l’incidente deriva da una condotta del pedone:
imprevedibile;
non evitabile;
sufficiente, da sola, a causare l’investimento.
Si tratta di una prova rigorosa. Il conducente deve dimostrare di avere rispettato non soltanto il limite di velocità, ma anche tutte le cautele richieste dalla situazione concreta.
Se entrambe le condotte contribuiscono all’urto, si applica l’articolo 1227 del Codice civile. Il risarcimento viene ridotto in proporzione alla colpa attribuita al pedone. Una responsabilità del 20%, per esempio, comporta una riduzione del 20% della somma risarcibile.
Qui molti sbagliano: violare una norma del Codice della strada non coincide automaticamente con l’attribuzione della responsabilità civile. La violazione deve aver inciso sulla dinamica dell’incidente.
| Situazione accertata | Responsabilità probabile | Effetto sul risarcimento |
|---|---|---|
| Il conducente non prova di aver adottato tutte le cautele possibili | A carico del conducente | Risarcimento integrale |
| Il pedone commette un’irregolarità che non incide sull’urto | A carico del conducente | Nessuna riduzione automatica |
| Conducente e pedone contribuiscono entrambi all’incidente | Concorso di colpa | Riduzione proporzionale |
| Il pedone attraversa in modo improvviso, ma l’auto procede troppo velocemente | Responsabilità condivisa | Riduzione da stabilire in base alle prove |
| La condotta del pedone è imprevedibile e l’urto non può essere evitato neppure con una guida prudente | Possibile responsabilità esclusiva del pedone | Risarcimento escluso |
| La dinamica resta incerta e il conducente non supera la presunzione dell’articolo 2054 | A carico del conducente | Risarcimento dovuto |
Le percentuali non seguono uno schema fisso. Un attraversamento fuori dalle strisce può comportare una responsabilità minima, elevata oppure nulla, secondo la distanza del veicolo e la possibilità concreta di avvistare il pedone.
Quali obblighi deve rispettare il conducente
Gli articoli 141 e 191 del Codice della strada impongono al conducente di adeguare la guida alle condizioni reali della strada e di tutelare le persone più esposte.
Quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, il conducente deve dare la precedenza ai pedoni che transitano sulle strisce oppure si trovano nelle immediate vicinanze. Deve rallentare gradualmente e fermarsi quando necessario.
La stessa regola vale durante una svolta. Se all’ingresso della strada si trova un attraversamento, il conducente deve lasciare passare il pedone, purché il passaggio non sia vietato dal semaforo o da un agente.
Chi guida deve permettere di completare l’attraversamento anche al pedone che si trova già sulla carreggiata fuori dalle strisce. La violazione commessa dal pedone non autorizza il conducente a proseguire senza rallentare.
L’articolo 191 richiede una prudenza maggiore verso:
bambini;
anziani;
persone con disabilità;
persone che mostrano difficoltà nei movimenti;
pedoni che non sembrano accorgersi dell’arrivo del veicolo.
Rispettare il limite non basta
L’articolo 141 impone di conservare sempre il controllo del veicolo e di poter compiere le manovre necessarie in sicurezza, compreso l’arresto entro lo spazio visibile.
Procedere sotto il limite indicato dal segnale non esclude quindi la responsabilità. Una velocità formalmente consentita può essere inadeguata vicino a una scuola, in una strada poco illuminata, in presenza di veicoli parcheggiati o quando alcune persone attendono sul bordo della carreggiata.
La valutazione considera anche:
ora dell’incidente;
pioggia, nebbia o fondo scivoloso;
illuminazione pubblica;
larghezza della strada;
presenza di ostacoli alla visuale;
traffico pedonale prevedibile;
distanza necessaria per fermare il veicolo.
Un conducente che vede un bambino vicino alla carreggiata deve prepararsi anche a un movimento incerto. Non può limitarsi a confidare nel rispetto delle regole da parte del minore.
Quali regole deve rispettare il pedone
L’articolo 190 del Codice della strada disciplina la circolazione dei pedoni. Chi cammina deve utilizzare marciapiedi, banchine, viali e altri spazi predisposti.
Quando questi spazi mancano, risultano ingombri o non possono essere utilizzati, il pedone deve procedere sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, causando il minore intralcio possibile.
Fuori dai centri abitati, sulle carreggiate prive di illuminazione pubblica, dal tramonto all’alba i pedoni devono camminare su un’unica fila.
Per attraversare la strada occorre utilizzare strisce, sottopassaggi o sovrappassaggi presenti entro 100 metri. Se non esistono entro tale distanza, è consentito attraversare seguendo una direzione perpendicolare rispetto alla strada e usando la prudenza necessaria.
Fuori dalle strisce, il pedone deve dare la precedenza ai veicoli. Non può attraversare diagonalmente, fermarsi senza motivo sulla carreggiata oppure passare davanti a autobus, filobus e tram fermi alla fermata.
| Condotta del pedone | Regola applicabile | Possibile conseguenza |
|---|---|---|
| Attraversa sulle strisce | Ha la precedenza, salvo semaforo contrario | Forte presunzione di responsabilità del conducente |
| Si trova vicino alle strisce e manifesta l’intenzione di attraversare | Il conducente deve rallentare e, se necessario, fermarsi | Responsabilità del conducente se non adotta le cautele richieste |
| Attraversa fuori dalle strisce quando sono presenti entro 100 metri | Viola l’articolo 190 | Possibile concorso di colpa, se la violazione incide sull’urto |
| Attraversa fuori dalle strisce perché non ve ne sono entro 100 metri | Deve dare la precedenza ai veicoli | La responsabilità dipende da distanza, velocità e visibilità |
| Entra improvvisamente sulla carreggiata da una zona non visibile | Condotta ad alto rischio | Possibile concorso elevato o responsabilità esclusiva |
| Attraversa con semaforo pedonale rosso | Viola la segnalazione | Possibile riduzione consistente del risarcimento |
| È già sulla carreggiata | Il conducente deve permettergli di completare il passaggio | L’irregolarità iniziale non elimina il dovere di evitare l’urto |
Quando il pedone rischia il concorso di colpa
Il concorso di colpa richiede due condizioni: una condotta imprudente e la prova che quella condotta abbia contribuito all’incidente.
Attraversare fuori dalle strisce, da solo, non basta. Se il conducente vede il pedone da una distanza sufficiente ma non rallenta, la responsabilità può restare interamente a suo carico.
La riduzione del risarcimento diventa più probabile quando il pedone:
compare all’improvviso tra veicoli parcheggiati;
corre sulla carreggiata senza controllare;
attraversa con il semaforo rosso;
cambia direzione durante l’attraversamento;
percorre la strada dando le spalle ai veicoli quando dovrebbe camminare sul lato opposto;
usa il telefono e non verifica l’arrivo dei mezzi;
attraversa davanti a un autobus fermo, impedendo agli altri conducenti di vederlo.
Anche in queste situazioni il giudice verifica il comportamento dell’automobilista. Se il veicolo procede a una velocità non adeguata oppure il conducente è distratto, può essere riconosciuta una responsabilità condivisa.
Alcol e sostanze non provano da soli la colpa
L’assunzione di alcol o sostanze da parte del pedone non basta per ridurre il risarcimento. Deve emergere una condotta concreta collegata all’investimento, come uno spostamento improvviso o un ingresso irregolare sulla carreggiata.
La presenza di alcol nel sangue descrive una condizione personale; non prova automaticamente la dinamica dell’incidente. Servono testimonianze, immagini, accertamenti e rilievi compatibili con il comportamento contestato.
Quando la responsabilità può ricadere interamente sul pedone
La responsabilità esclusiva del pedone può essere riconosciuta se il suo comportamento è tanto improvviso da impedire qualsiasi reazione utile.
Può accadere, per esempio, quando una persona sbuca di corsa da dietro un ostacolo a pochissima distanza da un veicolo che procede correttamente. Il conducente deve comunque provare velocità adeguata, attenzione alla strada e impossibilità tecnica di arrestarsi o deviare.
L’imprevedibilità non viene presunta. Va dimostrata.
Quali prove servono dopo l’investimento
La responsabilità non si decide in base alle sole dichiarazioni delle persone coinvolte. Servono dati capaci di ricostruire i secondi che precedono l’impatto.
Se puoi farlo senza creare altri pericoli, fotografa:
posizione finale del veicolo;
punto in cui si trova il pedone;
strisce e segnaletica;
semafori presenti;
danni al veicolo;
tracce di frenata;
illuminazione;
veicoli parcheggiati o altri ostacoli;
condizioni dell’asfalto.
Raccogli nome, cognome e recapito dei testimoni. Evita di limitarti a una descrizione generica, come “un passante ha visto tutto”: se la persona non può essere rintracciata, la sua testimonianza non sarà utilizzabile.
Chiedi rapidamente la conservazione delle registrazioni prodotte da telecamere pubbliche, negozi, condomini o sistemi installati sui veicoli. Molti impianti cancellano le immagini dopo pochi giorni.
Se l’auto dispone di una scatola nera conforme ai requisiti di legge, l’articolo 145-bis del Codice delle assicurazioni private attribuisce ai dati registrati valore di piena prova nei procedimenti civili, salvo che venga dimostrato il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo.
| Prova | Che cosa può chiarire | Rischio se manca |
|---|---|---|
| Verbale delle autorità | Posizioni, dichiarazioni, segnaletica e rilievi | Dinamica affidata a versioni contrapposte |
| Testimoni identificati | Movimenti del pedone e condotta del conducente | Difficoltà nel provare l’attraversamento improvviso |
| Video | Traiettoria, semaforo e tempi dell’incidente | Perdita di una ricostruzione oggettiva |
| Scatola nera | Velocità, frenata e altri dati registrati | Maggiore difficoltà nel dimostrare la guida prudente |
| Fotografie | Visuale, ostacoli e punto d’urto | Impossibilità di ricostruire lo stato dei luoghi |
| Perizia cinematica | Tempi di reazione e spazio di arresto | Valutazione meno precisa dell’evitabilità |
| Referti medici | Lesioni e collegamento con l’incidente | Contestazioni sulla natura del danno |
Cosa fare subito dopo aver investito un pedone
Il conducente deve fermarsi e prestare assistenza. L’articolo 189 del Codice della strada impone alle persone coinvolte di proteggere la sicurezza della circolazione e di soccorrere chi ha subito danni alla persona.
Chi si allontana dopo un investimento con feriti rischia conseguenze penali, oltre alla sospensione della patente. Anche l’omessa assistenza può costituire reato.
Dopo l’urto:
arresta il veicolo in sicurezza;
attiva le luci di emergenza;
chiama il 112;
indica con precisione luogo, numero dei feriti e condizioni apparenti;
non spostare la persona, salvo pericolo immediato;
segui le istruzioni degli operatori;
chiedi l’intervento delle forze dell’ordine;
identifica i testimoni;
avvisa la compagnia assicurativa.
Non discutere sul posto la percentuale di responsabilità e non sottoscrivere ricostruzioni che non corrispondono ai fatti. Fornisci i tuoi dati, quelli del veicolo e della polizza, poi collabora con le autorità.
Anche il pedone dovrebbe farsi visitare quando non avverte subito dolori intensi. Alcune lesioni emergono nelle ore successive. Il primo referto sanitario consente di collegare i disturbi all’incidente e riduce il rischio di contestazioni.
Come chiedere il risarcimento
Il pedone deve rivolgere la richiesta all’impresa che assicura il veicolo responsabile. Non si applica il risarcimento diretto previsto dall’articolo 149 del Codice delle assicurazioni per determinati incidenti tra veicoli.
L’articolo 142-ter conferma che l’assicurazione obbligatoria copre i danni alla persona e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati, nei limiti della responsabilità civile del conducente.
La richiesta deve contenere:
codice fiscale della persona danneggiata;
data, ora e luogo dell’incidente;
descrizione della dinamica;
dati del veicolo e del conducente;
età e attività lavorativa del pedone;
reddito, se viene richiesto un danno patrimoniale;
descrizione delle lesioni;
documenti sanitari;
attestazione di guarigione con o senza postumi;
dichiarazione sulle prestazioni ricevute da enti di assicurazione sociale;
coordinate per il pagamento;
indicazione di testimoni e verbali disponibili.
La compagnia deve chiedere eventuali integrazioni entro 30 giorni. Se la domanda è incompleta, il termine per l’offerta riparte dalla ricezione dei documenti mancanti.
Per i danni alla persona, l’articolo 148 prevede 90 giorni per formulare un’offerta motivata o comunicare le ragioni del rifiuto. Il termine decorre dalla ricezione della documentazione completa, compreso il certificato di guarigione con o senza postumi.
Se il danneggiato accetta l’offerta, l’impresa deve pagare entro 15 giorni. La compagnia versa la somma offerta entro lo stesso termine anche quando il danneggiato comunica di non accettarla: l’importo viene considerato un acconto sulla liquidazione finale.
L’azione giudiziaria può essere avviata dopo 90 giorni dalla richiesta completa, secondo l’articolo 145 del Codice delle assicurazioni private.
Quali danni vengono risarciti
Il risarcimento non comprende soltanto le spese mediche. Deve coprire i danni alla salute, le perdite economiche provate e le altre conseguenze direttamente collegate all’incidente.
Le principali voci sono:
invalidità temporanea;
invalidità permanente;
sofferenza psico-fisica;
spese mediche e riabilitative;
assistenza personale;
perdita o riduzione del reddito;
spese future provate;
danni a vestiti, telefono e altri beni;
perdita della capacità lavorativa specifica, quando accertata.
Per i postumi permanenti fino al 9% si applica l’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private. Il valore dipende dal grado di invalidità e dall’età. Le lesioni non verificabili tramite accertamento clinico strumentale oppure visivo, come nel caso delle cicatrici osservabili, non danno diritto al risarcimento del danno biologico permanente.
Per le menomazioni comprese tra 10 e 100 punti si applica l’articolo 138. Agli incidenti avvenuti dal 5 marzo 2025 si applica la Tabella unica nazionale introdotta dal DPR 13 gennaio 2025, n. 12. Il calcolo considera percentuale di invalidità, età, danno biologico e sofferenza morale.
Quando le conseguenze personali risultano documentate e superiori a quelle normalmente associate alla menomazione, il giudice può aumentare la liquidazione:
fino al 20% per le lesioni lievi disciplinate dall’articolo 139;
fino al 30% per le lesioni non lievi disciplinate dall’articolo 138.
Non si tratta di aumenti automatici. Servono fatti specifici, provati e valutati dal medico legale e dal giudice.
Prescrizione del risarcimento
L’articolo 2947 del Codice civile fissa in due anni il termine ordinario per chiedere il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli.
Se il fatto integra un reato soggetto a un termine di prescrizione più lungo, quel termine può applicarsi anche alla domanda civile. La valutazione dipende dal fatto contestato e dalla disciplina penale applicabile.
Fai attenzione: una semplice comunicazione informale alla compagnia potrebbe non tutelare adeguatamente il diritto. La richiesta va inviata con modalità che consentano di provarne contenuto e ricezione.
Veicolo non assicurato o non identificato
Quando il veicolo non è assicurato, non viene identificato oppure ricade in una delle altre ipotesi previste dall’articolo 283 del Codice delle assicurazioni private, può intervenire il Fondo di garanzia per le vittime della strada, amministrato da Consap.
La richiesta deve essere inviata all’impresa designata competente per il territorio e, contestualmente, a Consap.
Le regole cambiano secondo il caso:
| Situazione del veicolo | Danni alla persona | Danni alle cose |
|---|---|---|
| Veicolo non identificato | Risarcibili | Risarcibili solo in presenza di danni gravi alla persona, per la parte eccedente la franchigia di 500 euro |
| Veicolo non assicurato | Risarcibili | Risarcibili |
| Impresa assicuratrice insolvente | Risarcibili nei limiti previsti | Risarcibili nei limiti previsti |
| Veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario | Risarcimento secondo le condizioni del Fondo | Risarcimento secondo le condizioni del Fondo |
Se conosci la targa ma non l’impresa assicuratrice, puoi richiedere le informazioni sulla copertura tramite il Centro di informazione Consap.
RC auto e responsabilità del conducente
La RC auto paga i danni causati dal veicolo entro il massimale previsto dal contratto. Se il danno supera tale limite, il responsabile può dover versare personalmente la parte eccedente.
La compagnia può anche rivalersi sull’assicurato nei casi previsti dal contratto o dalla legge, per esempio in presenza di guida senza patente valida o guida in stato di ebbrezza, secondo le clausole applicate.
Quando valuti una polizza, non fermarti al premio annuale. Controlla massimale, rinuncia alla rivalsa, franchigie e condizioni di esclusione. Puoi confrontare i preventivi per l’assicurazione auto per verificare quali offerte prevedono tutele adeguate al tuo profilo di guida.
FAQ – Pedone investito
Se un pedone attraversa fuori dalle strisce perde il risarcimento?
No. Attraversare fuori dalle strisce può causare un concorso di colpa, ma il risarcimento viene ridotto solo se quella condotta ha contribuito all’incidente.
Chi investe un pedone sulle strisce ha sempre tutta la colpa?
Non sempre, ma il conducente deve fornire una prova molto rigorosa. Deve dimostrare che la condotta del pedone è stata imprevedibile e che l’urto non poteva essere evitato neppure guidando con prudenza.
Il conducente risponde anche se rispettava il limite di velocità?
Sì, se la velocità non era adeguata alle condizioni della strada. Il conducente deve poter arrestare il veicolo entro lo spazio visibile e prevedere i pericoli ragionevolmente riconoscibili.
A quale assicurazione deve rivolgersi il pedone?
Alla compagnia del veicolo responsabile. Se il mezzo non è assicurato o non viene identificato, la richiesta può essere presentata tramite il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Quanto tempo ha l’assicurazione per fare un’offerta?
Per i danni alla persona, la compagnia ha 90 giorni dalla ricezione della richiesta completa. Dopo l’accettazione deve pagare entro 15 giorni.
Come devo procedere?
Chi ha la ragione?
Buongiorno,
ho investito un pedone che è sbucato dietro un autobus (fermo nell'altra corsia) e che ho visto quando era in mezzo alla strada con cellulare in mano e cuffiette nelle orcchie e che ovviamente non mi ha nè visto nè sentito. Io ero a velocità regolare e ho dei testimoni. Ho soccorso il pedone che è andato in PS dove per fortuna non sono stati riscontrati danni alla persona. La mia auto presenta un'ammaccatura e un graffio sul cofano. Ho fatto denuncia alla mia assicurazione ma posso rivalermi sul pedone?
Salve avvocato, mio padre è stato investito sulle strisce pedonali pedonali da un ciclomotore. Adesso è in ospedale ricoverato. È ovviamente intervenuta l'ambulanza e la polizia Comunale. Adesso non abbiamo ne possibilità e ne voglia di interessarci alle parte risarcitoria perché ci interessa per il momento la salute di papà. La mia domanda è quanto tempo abbiamo per avviare le pratiche legali? E noi abbiamo fatto da fare qualcosa di urgente comunque? Grazie mille della gentile risposta
Buongiorno vorrei chiedere questa cosa:
facendo retromarcia con la mia auto ho probabilmente investito una signora o comunque causato la sua caduta, dico probabilmente perchè quando i sensori dei parcheggio sono entrati un funzione ho subito frenato.
Ho subito portato la signora al vicini pronto soccorso e da li la hanno portata in ospedale.
Ho chiamato la polizia municipale alla quale ho esposto per iscritto i fatti.
Ho anche aperto presso la mia assicurazione un sinistro raccontando l'accaduto.
Ho saputo che l'assicurazione si è rifiutata di risarcire perchè io non avendola "probabilmente" toccata non ho causato l'incidente.
Qualche giorno fa mi vedo recapitare a casa un atto di citazione da parte di un legale della signora che mi invita a comparire davanti al giudice di pace, chiedono che io e la compagnia di assicurazione veniamo condannati al risarcimento. Facendo riferimento all'articolo 2054 codice civile
Le mie domande sono:
1- Devo comparire? la mia assicurazione mi ha detto che provvedono loro e che non devo preoccuparmi e che posso non presentarmi.
2- Se l'assicurazione si rifiutasse di pagare anche davanti al giudice di pace e non si trovasse un accordo, devo pagare io in quanto responsabile in solido?
Attendo vostre opinioni e vi ringrazio.
Ciao Mario,
difficilmente il giudice condanna te e non l'assicurazione, al massimo vi condanna entrambi. In quel caso o l'assicurazione paga o impugna la sentenza. Costituirti in giudizio o meno è una tua scelta, che comporta ovviamente dei costi ma può avere anche benefici (tieni sotto controllo il procedimento e puoi difenderti anche nei confronti dell'assicurazione). Il mio consiglio è di consultare un avvocato per decidere cosa conviene fare. Solo così, valutando documenti e atti, è possibile prendere una decisione corretta.
Gentile Sara buongiorno,
ringrazio molto per la risposta.
Cordialmente,
Mario