Pedone investito: chi paga, concorso di colpa e risarcimento

Scopriamo insieme come si accertano le responsabilità, quando si applica il concorso di colpa e quali prove servono per il risarcimento.

Il pedone investito non ha sempre ragione. La legge presume la responsabilità del conducente, ma il risarcimento può essere ridotto o escluso quando una condotta imprudente del pedone ha contribuito all’incidente.

Chi guida deve provare di aver adottato tutte le cautele concretamente possibili per evitare l’urto. Non basta dichiarare che il pedone attraversava fuori dalle strisce: occorre ricostruire velocità, visibilità, distanza, tempi di reazione e possibilità di frenata.

La responsabilità viene quindi stabilita caso per caso. Il verbale delle autorità, le testimonianze, le riprese video e i dati registrati dal veicolo possono decidere se il pedone riceverà il risarcimento integrale oppure una somma ridotta.

Il pedone investito ha sempre ragione?

No. L’articolo 2054 del Codice civile stabilisce che il conducente di un veicolo deve risarcire i danni prodotti dalla circolazione, salvo che dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitarli.

La norma pone sul conducente una presunzione di responsabilità. Non obbliga però a risarcire sempre il danno per intero, indipendentemente dal comportamento della persona investita.

Per liberarsi totalmente dalla responsabilità, chi guida deve provare che l’incidente deriva da una condotta del pedone:

  • imprevedibile;

  • non evitabile;

  • sufficiente, da sola, a causare l’investimento.

Si tratta di una prova rigorosa. Il conducente deve dimostrare di avere rispettato non soltanto il limite di velocità, ma anche tutte le cautele richieste dalla situazione concreta.

Se entrambe le condotte contribuiscono all’urto, si applica l’articolo 1227 del Codice civile. Il risarcimento viene ridotto in proporzione alla colpa attribuita al pedone. Una responsabilità del 20%, per esempio, comporta una riduzione del 20% della somma risarcibile.

Qui molti sbagliano: violare una norma del Codice della strada non coincide automaticamente con l’attribuzione della responsabilità civile. La violazione deve aver inciso sulla dinamica dell’incidente.

Situazione accertataResponsabilità probabileEffetto sul risarcimento
Il conducente non prova di aver adottato tutte le cautele possibiliA carico del conducenteRisarcimento integrale
Il pedone commette un’irregolarità che non incide sull’urtoA carico del conducenteNessuna riduzione automatica
Conducente e pedone contribuiscono entrambi all’incidenteConcorso di colpaRiduzione proporzionale
Il pedone attraversa in modo improvviso, ma l’auto procede troppo velocementeResponsabilità condivisaRiduzione da stabilire in base alle prove
La condotta del pedone è imprevedibile e l’urto non può essere evitato neppure con una guida prudentePossibile responsabilità esclusiva del pedoneRisarcimento escluso
La dinamica resta incerta e il conducente non supera la presunzione dell’articolo 2054A carico del conducenteRisarcimento dovuto

Le percentuali non seguono uno schema fisso. Un attraversamento fuori dalle strisce può comportare una responsabilità minima, elevata oppure nulla, secondo la distanza del veicolo e la possibilità concreta di avvistare il pedone.

Quali obblighi deve rispettare il conducente

Gli articoli 141 e 191 del Codice della strada impongono al conducente di adeguare la guida alle condizioni reali della strada e di tutelare le persone più esposte.

Quando il traffico non è regolato da agenti o semafori, il conducente deve dare la precedenza ai pedoni che transitano sulle strisce oppure si trovano nelle immediate vicinanze. Deve rallentare gradualmente e fermarsi quando necessario.

La stessa regola vale durante una svolta. Se all’ingresso della strada si trova un attraversamento, il conducente deve lasciare passare il pedone, purché il passaggio non sia vietato dal semaforo o da un agente.

Chi guida deve permettere di completare l’attraversamento anche al pedone che si trova già sulla carreggiata fuori dalle strisce. La violazione commessa dal pedone non autorizza il conducente a proseguire senza rallentare.

L’articolo 191 richiede una prudenza maggiore verso:

  • bambini;

  • anziani;

  • persone con disabilità;

  • persone che mostrano difficoltà nei movimenti;

  • pedoni che non sembrano accorgersi dell’arrivo del veicolo.

Rispettare il limite non basta

L’articolo 141 impone di conservare sempre il controllo del veicolo e di poter compiere le manovre necessarie in sicurezza, compreso l’arresto entro lo spazio visibile.

Procedere sotto il limite indicato dal segnale non esclude quindi la responsabilità. Una velocità formalmente consentita può essere inadeguata vicino a una scuola, in una strada poco illuminata, in presenza di veicoli parcheggiati o quando alcune persone attendono sul bordo della carreggiata.

La valutazione considera anche:

  • ora dell’incidente;

  • pioggia, nebbia o fondo scivoloso;

  • illuminazione pubblica;

  • larghezza della strada;

  • presenza di ostacoli alla visuale;

  • traffico pedonale prevedibile;

  • distanza necessaria per fermare il veicolo.

Un conducente che vede un bambino vicino alla carreggiata deve prepararsi anche a un movimento incerto. Non può limitarsi a confidare nel rispetto delle regole da parte del minore.

Quali regole deve rispettare il pedone

L’articolo 190 del Codice della strada disciplina la circolazione dei pedoni. Chi cammina deve utilizzare marciapiedi, banchine, viali e altri spazi predisposti.

Quando questi spazi mancano, risultano ingombri o non possono essere utilizzati, il pedone deve procedere sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, causando il minore intralcio possibile.

Fuori dai centri abitati, sulle carreggiate prive di illuminazione pubblica, dal tramonto all’alba i pedoni devono camminare su un’unica fila.

Per attraversare la strada occorre utilizzare strisce, sottopassaggi o sovrappassaggi presenti entro 100 metri. Se non esistono entro tale distanza, è consentito attraversare seguendo una direzione perpendicolare rispetto alla strada e usando la prudenza necessaria.

Fuori dalle strisce, il pedone deve dare la precedenza ai veicoli. Non può attraversare diagonalmente, fermarsi senza motivo sulla carreggiata oppure passare davanti a autobus, filobus e tram fermi alla fermata.

Condotta del pedoneRegola applicabilePossibile conseguenza
Attraversa sulle strisceHa la precedenza, salvo semaforo contrarioForte presunzione di responsabilità del conducente
Si trova vicino alle strisce e manifesta l’intenzione di attraversareIl conducente deve rallentare e, se necessario, fermarsiResponsabilità del conducente se non adotta le cautele richieste
Attraversa fuori dalle strisce quando sono presenti entro 100 metriViola l’articolo 190Possibile concorso di colpa, se la violazione incide sull’urto
Attraversa fuori dalle strisce perché non ve ne sono entro 100 metriDeve dare la precedenza ai veicoliLa responsabilità dipende da distanza, velocità e visibilità
Entra improvvisamente sulla carreggiata da una zona non visibileCondotta ad alto rischioPossibile concorso elevato o responsabilità esclusiva
Attraversa con semaforo pedonale rossoViola la segnalazionePossibile riduzione consistente del risarcimento
È già sulla carreggiataIl conducente deve permettergli di completare il passaggioL’irregolarità iniziale non elimina il dovere di evitare l’urto

Quando il pedone rischia il concorso di colpa

Il concorso di colpa richiede due condizioni: una condotta imprudente e la prova che quella condotta abbia contribuito all’incidente.

Attraversare fuori dalle strisce, da solo, non basta. Se il conducente vede il pedone da una distanza sufficiente ma non rallenta, la responsabilità può restare interamente a suo carico.

La riduzione del risarcimento diventa più probabile quando il pedone:

  • compare all’improvviso tra veicoli parcheggiati;

  • corre sulla carreggiata senza controllare;

  • attraversa con il semaforo rosso;

  • cambia direzione durante l’attraversamento;

  • percorre la strada dando le spalle ai veicoli quando dovrebbe camminare sul lato opposto;

  • usa il telefono e non verifica l’arrivo dei mezzi;

  • attraversa davanti a un autobus fermo, impedendo agli altri conducenti di vederlo.

Anche in queste situazioni il giudice verifica il comportamento dell’automobilista. Se il veicolo procede a una velocità non adeguata oppure il conducente è distratto, può essere riconosciuta una responsabilità condivisa.

Alcol e sostanze non provano da soli la colpa

L’assunzione di alcol o sostanze da parte del pedone non basta per ridurre il risarcimento. Deve emergere una condotta concreta collegata all’investimento, come uno spostamento improvviso o un ingresso irregolare sulla carreggiata.

La presenza di alcol nel sangue descrive una condizione personale; non prova automaticamente la dinamica dell’incidente. Servono testimonianze, immagini, accertamenti e rilievi compatibili con il comportamento contestato.

Quando la responsabilità può ricadere interamente sul pedone

La responsabilità esclusiva del pedone può essere riconosciuta se il suo comportamento è tanto improvviso da impedire qualsiasi reazione utile.

Può accadere, per esempio, quando una persona sbuca di corsa da dietro un ostacolo a pochissima distanza da un veicolo che procede correttamente. Il conducente deve comunque provare velocità adeguata, attenzione alla strada e impossibilità tecnica di arrestarsi o deviare.

L’imprevedibilità non viene presunta. Va dimostrata.

Quali prove servono dopo l’investimento

La responsabilità non si decide in base alle sole dichiarazioni delle persone coinvolte. Servono dati capaci di ricostruire i secondi che precedono l’impatto.

Se puoi farlo senza creare altri pericoli, fotografa:

  • posizione finale del veicolo;

  • punto in cui si trova il pedone;

  • strisce e segnaletica;

  • semafori presenti;

  • danni al veicolo;

  • tracce di frenata;

  • illuminazione;

  • veicoli parcheggiati o altri ostacoli;

  • condizioni dell’asfalto.

Raccogli nome, cognome e recapito dei testimoni. Evita di limitarti a una descrizione generica, come “un passante ha visto tutto”: se la persona non può essere rintracciata, la sua testimonianza non sarà utilizzabile.

Chiedi rapidamente la conservazione delle registrazioni prodotte da telecamere pubbliche, negozi, condomini o sistemi installati sui veicoli. Molti impianti cancellano le immagini dopo pochi giorni.

Se l’auto dispone di una scatola nera conforme ai requisiti di legge, l’articolo 145-bis del Codice delle assicurazioni private attribuisce ai dati registrati valore di piena prova nei procedimenti civili, salvo che venga dimostrato il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo.

ProvaChe cosa può chiarireRischio se manca
Verbale delle autoritàPosizioni, dichiarazioni, segnaletica e rilieviDinamica affidata a versioni contrapposte
Testimoni identificatiMovimenti del pedone e condotta del conducenteDifficoltà nel provare l’attraversamento improvviso
VideoTraiettoria, semaforo e tempi dell’incidentePerdita di una ricostruzione oggettiva
Scatola neraVelocità, frenata e altri dati registratiMaggiore difficoltà nel dimostrare la guida prudente
FotografieVisuale, ostacoli e punto d’urtoImpossibilità di ricostruire lo stato dei luoghi
Perizia cinematicaTempi di reazione e spazio di arrestoValutazione meno precisa dell’evitabilità
Referti mediciLesioni e collegamento con l’incidenteContestazioni sulla natura del danno

Cosa fare subito dopo aver investito un pedone

Il conducente deve fermarsi e prestare assistenza. L’articolo 189 del Codice della strada impone alle persone coinvolte di proteggere la sicurezza della circolazione e di soccorrere chi ha subito danni alla persona.

Chi si allontana dopo un investimento con feriti rischia conseguenze penali, oltre alla sospensione della patente. Anche l’omessa assistenza può costituire reato.

Dopo l’urto:

  1. arresta il veicolo in sicurezza;

  2. attiva le luci di emergenza;

  3. chiama il 112;

  4. indica con precisione luogo, numero dei feriti e condizioni apparenti;

  5. non spostare la persona, salvo pericolo immediato;

  6. segui le istruzioni degli operatori;

  7. chiedi l’intervento delle forze dell’ordine;

  8. identifica i testimoni;

  9. avvisa la compagnia assicurativa.

Non discutere sul posto la percentuale di responsabilità e non sottoscrivere ricostruzioni che non corrispondono ai fatti. Fornisci i tuoi dati, quelli del veicolo e della polizza, poi collabora con le autorità.

Anche il pedone dovrebbe farsi visitare quando non avverte subito dolori intensi. Alcune lesioni emergono nelle ore successive. Il primo referto sanitario consente di collegare i disturbi all’incidente e riduce il rischio di contestazioni.

Come chiedere il risarcimento

Il pedone deve rivolgere la richiesta all’impresa che assicura il veicolo responsabile. Non si applica il risarcimento diretto previsto dall’articolo 149 del Codice delle assicurazioni per determinati incidenti tra veicoli.

L’articolo 142-ter conferma che l’assicurazione obbligatoria copre i danni alla persona e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati, nei limiti della responsabilità civile del conducente.

La richiesta deve contenere:

  • codice fiscale della persona danneggiata;

  • data, ora e luogo dell’incidente;

  • descrizione della dinamica;

  • dati del veicolo e del conducente;

  • età e attività lavorativa del pedone;

  • reddito, se viene richiesto un danno patrimoniale;

  • descrizione delle lesioni;

  • documenti sanitari;

  • attestazione di guarigione con o senza postumi;

  • dichiarazione sulle prestazioni ricevute da enti di assicurazione sociale;

  • coordinate per il pagamento;

  • indicazione di testimoni e verbali disponibili.

La compagnia deve chiedere eventuali integrazioni entro 30 giorni. Se la domanda è incompleta, il termine per l’offerta riparte dalla ricezione dei documenti mancanti.

Per i danni alla persona, l’articolo 148 prevede 90 giorni per formulare un’offerta motivata o comunicare le ragioni del rifiuto. Il termine decorre dalla ricezione della documentazione completa, compreso il certificato di guarigione con o senza postumi.

Se il danneggiato accetta l’offerta, l’impresa deve pagare entro 15 giorni. La compagnia versa la somma offerta entro lo stesso termine anche quando il danneggiato comunica di non accettarla: l’importo viene considerato un acconto sulla liquidazione finale.

L’azione giudiziaria può essere avviata dopo 90 giorni dalla richiesta completa, secondo l’articolo 145 del Codice delle assicurazioni private.

Quali danni vengono risarciti

Il risarcimento non comprende soltanto le spese mediche. Deve coprire i danni alla salute, le perdite economiche provate e le altre conseguenze direttamente collegate all’incidente.

Le principali voci sono:

  • invalidità temporanea;

  • invalidità permanente;

  • sofferenza psico-fisica;

  • spese mediche e riabilitative;

  • assistenza personale;

  • perdita o riduzione del reddito;

  • spese future provate;

  • danni a vestiti, telefono e altri beni;

  • perdita della capacità lavorativa specifica, quando accertata.

Per i postumi permanenti fino al 9% si applica l’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private. Il valore dipende dal grado di invalidità e dall’età. Le lesioni non verificabili tramite accertamento clinico strumentale oppure visivo, come nel caso delle cicatrici osservabili, non danno diritto al risarcimento del danno biologico permanente.

Per le menomazioni comprese tra 10 e 100 punti si applica l’articolo 138. Agli incidenti avvenuti dal 5 marzo 2025 si applica la Tabella unica nazionale introdotta dal DPR 13 gennaio 2025, n. 12. Il calcolo considera percentuale di invalidità, età, danno biologico e sofferenza morale.

Quando le conseguenze personali risultano documentate e superiori a quelle normalmente associate alla menomazione, il giudice può aumentare la liquidazione:

  • fino al 20% per le lesioni lievi disciplinate dall’articolo 139;

  • fino al 30% per le lesioni non lievi disciplinate dall’articolo 138.

Non si tratta di aumenti automatici. Servono fatti specifici, provati e valutati dal medico legale e dal giudice.

Prescrizione del risarcimento

L’articolo 2947 del Codice civile fissa in due anni il termine ordinario per chiedere il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli.

Se il fatto integra un reato soggetto a un termine di prescrizione più lungo, quel termine può applicarsi anche alla domanda civile. La valutazione dipende dal fatto contestato e dalla disciplina penale applicabile.

Fai attenzione: una semplice comunicazione informale alla compagnia potrebbe non tutelare adeguatamente il diritto. La richiesta va inviata con modalità che consentano di provarne contenuto e ricezione.

Veicolo non assicurato o non identificato

Quando il veicolo non è assicurato, non viene identificato oppure ricade in una delle altre ipotesi previste dall’articolo 283 del Codice delle assicurazioni private, può intervenire il Fondo di garanzia per le vittime della strada, amministrato da Consap.

La richiesta deve essere inviata all’impresa designata competente per il territorio e, contestualmente, a Consap.

Le regole cambiano secondo il caso:

Situazione del veicoloDanni alla personaDanni alle cose
Veicolo non identificatoRisarcibiliRisarcibili solo in presenza di danni gravi alla persona, per la parte eccedente la franchigia di 500 euro
Veicolo non assicuratoRisarcibiliRisarcibili
Impresa assicuratrice insolventeRisarcibili nei limiti previstiRisarcibili nei limiti previsti
Veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietarioRisarcimento secondo le condizioni del FondoRisarcimento secondo le condizioni del Fondo

Se conosci la targa ma non l’impresa assicuratrice, puoi richiedere le informazioni sulla copertura tramite il Centro di informazione Consap.

RC auto e responsabilità del conducente

La RC auto paga i danni causati dal veicolo entro il massimale previsto dal contratto. Se il danno supera tale limite, il responsabile può dover versare personalmente la parte eccedente.

La compagnia può anche rivalersi sull’assicurato nei casi previsti dal contratto o dalla legge, per esempio in presenza di guida senza patente valida o guida in stato di ebbrezza, secondo le clausole applicate.

Quando valuti una polizza, non fermarti al premio annuale. Controlla massimale, rinuncia alla rivalsa, franchigie e condizioni di esclusione. Puoi confrontare i preventivi per l’assicurazione auto per verificare quali offerte prevedono tutele adeguate al tuo profilo di guida.

FAQ – Pedone investito

Se un pedone attraversa fuori dalle strisce perde il risarcimento?

No. Attraversare fuori dalle strisce può causare un concorso di colpa, ma il risarcimento viene ridotto solo se quella condotta ha contribuito all’incidente.

Chi investe un pedone sulle strisce ha sempre tutta la colpa?

Non sempre, ma il conducente deve fornire una prova molto rigorosa. Deve dimostrare che la condotta del pedone è stata imprevedibile e che l’urto non poteva essere evitato neppure guidando con prudenza.

Il conducente risponde anche se rispettava il limite di velocità?

Sì, se la velocità non era adeguata alle condizioni della strada. Il conducente deve poter arrestare il veicolo entro lo spazio visibile e prevedere i pericoli ragionevolmente riconoscibili.

A quale assicurazione deve rivolgersi il pedone?

Alla compagnia del veicolo responsabile. Se il mezzo non è assicurato o non viene identificato, la richiesta può essere presentata tramite il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Quanto tempo ha l’assicurazione per fare un’offerta?

Per i danni alla persona, la compagnia ha 90 giorni dalla ricezione della richiesta completa. Dopo l’accettazione deve pagare entro 15 giorni.

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Risposte

  1. Salve, sono stata investita da una moto alla metà di metà strada sulle strisce pedonali. Mi sono ripresa la coscienza nel ambulanza. Ho una frattura di clavicola sx che necessità un intervento chirurgico, la mano sx ho un dito rotto e qualche punti come sono stata cucita vicino al dito piccolo dal mano sx. Ho superato una piccola trauma cranico e altre piaghe al ginocchio sx e alla mano destra. Sono straniera e non avendo residenza in Italia non ho la tessera sanitaria ne qui, ne in mio paese. Il conducente della moto si conosce, in più, vicino alle strisce pedonali ci sono telecamere di sorveglianza. M'interessa, per gentilezza, chi è che paga tutte le spese ospedaliere in questo caso? Ringrazio in anticipo!

  2. nel 1013 alle ore 22 e 30 percorrendo con la moto una via di intenso traffico alla velocità di 30 orari in quanto il semaforo avanti a me segnalava rosso...Essendo incolonnate nelle due corsie di destra delle vetture mi accingo a circolare su una corsia di sinistra di circa 1 mt e 50, ad un certo punto un pedone sbuca tra le auto ferme a pochissimi cm da me e nulla ho potuto fare per evitare l' impatto. Il pedone riportava seri danni, tanto di avermi querelato per lesioni colpose gravi. Sul luogo sono intervenuti i vigili urbani che hanno redatto gli accertamenti che anche se non possono determinare la certezza di come è avvenuto l' mpatto hanno dichiarato tramite disegno che la moto èra all' interno della carrggiata di varie decine di cm in tutta la sua altezza... La domanda che porgo è la seguente, il pedone ha dichiarato che era fermo al centro della strada e io senza motivi l' ho investito.. Inoltre ci sono due testimoni a suo favore che dichiarano falsità palesi e dimostrabile... Ora mi chiedo il giudice terrà conto di tali situazioni

  3. Buongiorno, mio figlio di sette anni è sceso da solo dal palazzo per andare a scuola, fuori c'era mio cognato che lo aspettava.
    Non ha fatto a tempo a mettere il piede in strada che una macchina lo ha investito.
    La strada è molto stretta, a doppio senso di marcia. La macchina che lo ha investito in quel momento stava superando un'altra vettura parcheggiata con le 4 freccie accese.
    Son passati 65 giorni e ancora non ho saputo nulla dagli avocati. Secondo Lei, possono rivalersi su di me che non ho accompagnato il minore fino a sotto? Ricordo che c'era mio cognato che lo aspettava in strada.
    Grazie mille se mi vuole rispondere

  4. Buonasera io perdo mio padre 2012 centro di roma dopo a dicembre dopo 5 anni arriva la 1 sentenza penale di 1 grado dopo che il conducente aveva un assicurazzione falsificare in irreperibbilita' accertata dal 2013 dal comune e con una macchina periziata e multato per eccessiva usura gomme e segnale pasticche freni sul cruscotto in più senza segni di frenata preso in pieno caricato e sbalzato rivedendo rovinosamente dietro il veicolo mai venuto ad una udienza con testimoni che si sono sempre contraddetti con visita medico legale ctu fatta dal tribunale con perizia di parte cinematica fatta da noi familiari. La formula della sentenza avvocato d' stata " assolto perché il fatto non costituisce reato " una sentenza che lascia un amaro in bocca avvocato cosa ci consiglia.

  5. Buonasera avvocato,

    chiederei cortesemente un suo parere in merito ad un comportamento pericoloso oltre che maluducato.
    Nel mio paese è presente una pista ciclo pedonale segnalata da cartelli stradali, ma senza delimitazioni di sorta che attivamente separino gli attori ( come ad esempio striscie continue o marciapiedi) e sovente capita che i pedoni si accompagnino a ranghi militari lungo tutto il percorso, continuando come se nulla fosse pur in se sonoramente avvertiti dell'imminente (speranzoso) passaggio del ciclista.
    nelle more di siffatto comportamento è, secondo lei, possibile far intervenire la polizia locale e chiedere di multare i pedoni per intralcio alla cicolazione? in caso di incidente vi è concorso di colpa per il comportamento tenuto dai pedoni?

    La ringrazio della cortese risposta al quesito.

    Distinti saluti

    Stefano

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