Intestazione auto a mia insaputa: cosa fare? Cosa fare se ci si accorge di essere intestatari di un'auto senza esserne a conoscenza? Come ci si deve comportare? Sembra una battuta, ma in realtà si tratta di una vera e propria truffa che può essere stata già avviata alle nostre spalle! Sono moltissimi in Italia i veicoli intestati a prestanome, persone decedute, nomadi e addirittura a persone inconsapevoli di esserne i proprietari. Il fenomeno delle intestazioni fittizie nel Belpaese sembra aver raggiunto proporzioni allarmanti tanto che è stato necessario normarlo. L’art. 94-bis del Codice della Strada, introdotto dalla Legge n.  120/2010 comma 3 prevede che i veicoli per i quali sia stato accertata in via definitiva la loro intestazione fittizia,  secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, siano cancellati d’ufficio dall’Archivio Nazionale Veicoli e dal Pubblico Registro Automobilistico (Pra), su richiesta  degli organi di polizia stradale. Pertanto, qualora l'intestatario dei documenti di circolazione del veicolo (carta di circolazione, certificato di proprietà, certificato di circolazione) risulti ignaro dell'intestazione a suo nome è necessario che comunichi all'ufficio provinciale dell'Aci e alla Motorizzazione Civile la cancellazione d'ufficio dl veicolo. La richiesta deve accertare in maniera "incontrovertibile" la sussistenza di una intestazione fittizia. Qualora l'intestazione fittizia del veicolo sia avvenuta attraverso false dichiarazioni o mediante l'utilizzo di documentazione falsa è necessario procedere alla denuncia penale.

Sanzioni

In sostanza chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti in violazione art. 94-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato. Il veicolo, in relazione al quale sono rilasciati i documenti, è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal Pra. In caso di circolazione dopo la cancellazione, è prevista una sanzione amministrativa da euro 389 a euro 1.559 e la confisca del veicolo. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che abbiano accertato le violazioni, dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.