L’attestato di rischio è un documento di fondamentale importanza per la gestione e la stipula delle polizze RCA. Si tratta della certificazione ufficiale che riporta la storia assicurativa di un veicolo e dell’intestatario e indica la classe di merito di provenienza (CU), la presenza di eventuali sinistri con responsabilità negli ultimi cinque anni, nonché la loro natura.
Questo documento consente alle compagnie di valutare il rischio che assumono nell’offrire una nuova copertura. Al cliente, invece, serve per conoscere la propria posizione assicurativa e per poter cambiare compagnia e scegliere un’assicurazione online.
Nel 2025, l’attestato di rischio è ormai del tutto digitalizzato e integrato nei sistemi informatici delle compagnie assicurative. Questo processo di dematerializzazione è stato avviato in via ufficiale nel 2015 con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza, ridurre i casi di frode e facilitare le procedure di passaggio tra diverse compagnie assicurative.
Cosa fare se la compagnia assicurativa non mi ha inviato l’attestato di rischio?
La normativa vigente impone alle compagnie assicurative l’obbligo di rendere disponibile l’attestato di rischio almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.
Il documento deve essere consultabile attraverso un’apposita area riservata sul sito web della compagnia o tramite altri strumenti digitali previsti nel contratto. Tuttavia, può ancora accadere che il cliente non riceva alcuna comunicazione o non trovi il documento nei canali indicati.
In questi casi, il primo passo da compiere è contattare la compagnia assicurativa segnalando l’omissione e chiedere l’immediata messa a disposizione dell’attestato.
La mancata comunicazione è una violazione del Regolamento 4/2006 dell’ISVAP (ora IVASS: l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni).
Inoltre, come è riportato sul sito ufficiale dell’IVASS: “nel caso di contratti che contengono clausole di tacito rinnovo stipulati prima del 20 ottobre 2012, l’impresa deve comunicare anche la perdita di efficacia di tali clausole, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221; il cliente è infatti libero di cambiare compagnia, senza necessità di dare disdetta.”
Ciò significa che l’assicurato è libero di cambiare assicurazione alla scadenza della polizza senza necessità di disdetta formale.
Questo è il fac-simile della lettera di contestazione da inviare.
Ho ricevuto l’attestato di rischio, ma le informazioni sono errate, che cosa devo fare?
In alcuni casi, l’attestato di rischio può contenere dati inesatti, come la presenza di un sinistro non davvero verificatosi, l’attribuzione errata della responsabilità o una classe di merito non aggiornata. Si tratta di situazioni che possono penalizzare l’assicurato, influenzando in modo significativo il premio da pagare e l’accesso a condizioni più vantaggiose con altre compagnie.
In caso di incongruenze, è indispensabile contattare subito la compagnia assicurativa, fornendo tutta la documentazione utile a dimostrare l’errore. Il cliente ha diritto alla rettifica del documento e la compagnia è tenuta a effettuare le verifiche del caso e a correggere l’attestato, se necessario. Fino all’accertamento definitivo della responsabilità, la compagnia assicurativa non può modificare la classe di merito applicata al contratto, come previsto dal Decreto Bersani (D.L. 7/2007).
Se la compagnia non provvede alla correzione, l’assicurato può formalizzare un reclamo e, in caso di mancata risposta o riscontro insoddisfacente, rivolgersi all’IVASS per ottenere tutela.
Qual è la validità dell’attestato di rischio?
L’attestato di rischio ha una validità di 5 anni a partire dalla data di scadenza dell’ultima polizza associata. Questo significa che, anche se non si stipula subito una nuova assicurazione, il documento rimane valido e utilizzabile entro questo periodo per sottoscrivere un nuovo contratto.
In caso di cambiamento di compagnia, l’attestato di rischio elettronico viene condiviso in modo automatico attraverso la banca dati centralizzata gestita dall’IVASS, in modo da permettere alla nuova compagnia di acquisire le informazioni necessarie senza richiedere ulteriori adempimenti da parte del cliente.
Attestato di rischio elettronico
La trasformazione digitale ha inciso in modo significativo anche nel settore assicurativo, come è successo anche nel caso della smaterializzazione del tagliando assicurativo.
Uno degli interventi più rilevanti in questa direzione è stato l’introduzione dell’attestato di rischio in formato elettronico, reso obbligatorio a partire dal 1° luglio 2015 per tutte le compagnie operanti in Italia. Questo cambiamento è stato attuato in conformità al Regolamento IVASS sulla dematerializzazione dell’attestazione sullo stato del rischio, in attuazione dell’articolo 134 del Codice delle Assicurazioni Private.
L’obiettivo della riforma è duplice: da un lato, migliorare l’efficienza e la trasparenza dei processi assicurativi, dall’altro, rafforzare la lotta contro le frodi assicurative legate alla falsificazione o alla duplicazione dei documenti. La creazione di una banca dati centralizzata e accessibile in tempo reale da tutte le compagnie ha reso possibile un controllo incrociato più efficace e un monitoraggio continuo della situazione assicurativa dei clienti.
Le informazioni contenute nell’attestato elettronico sono consultabili attraverso l’area riservata del sito web della compagnia, accessibile con credenziali personali o SPID. Il sistema consente non solo la visualizzazione del documento, ma anche la possibilità di scaricarlo in formato PDF, se si desidera avere anche una copia fisica.
Attestato di rischio elettronico: cosa cambia?
Con l’attestato di rischio elettronico, il cliente non deve più preoccuparsi di ricevere una copia cartacea, né di sollecitare l’invio da parte della compagnia perché tutto avviene in modo automatico.
Il documento elettronico riporta informazioni più dettagliate rispetto alla versione precedente, tra cui l’indicazione della tipologia di danno risarcito in caso di sinistro, facendo una distinzione tra danni a persone, a cose o entrambi. Inoltre, è possibile tracciare l’intera cronologia dei sinistri denunciati, comprese eventuali controversie non ancora definite.
L’assicurato può accedere all’attestato attraverso i canali digitali previsti dalla compagnia: portali web, app o servizi integrati, come l’area personale su portali online. Alcune compagnie offrono anche la possibilità di ricevere notifiche via email o SMS in prossimità della scadenza, in modo da rendere ancora più immediata la gestione della polizza.
Salve, nell'ottobre 2017 a seguito di un sinistro ho rottamato la mia auto e da allora sapevo di avere 5 anni per rifare un'assicurazione senza perdere la mia classe di merito. Quindi ottobre 2017. Oggi ho acquistato un'auto usata e scopro che il mio attestato di rischio è scaduto due giorni fa, marzo 2022 e non ottobre 2022. Non so come mai visto che la mia vecchia auto fu rottamata ad ottobre 2017 e non marzo 2017. Ma soprattutto leggo che la mia vecchia compagnia assicurativa avrebbe dovuto avvisarmi per legge 30 giorni prima della scadenza del mio attestato di rischio, cosa che non ha fatto. Posso in qualche maniera rivalermi su di loro per questa mancanza, visto che ora devo partire dalla 14esima classe? grazie
Ho sospeso la polizza del mio scooter per due volte (lo uso solo d'estate). Una polizza esistente da 15 anni e passata da diverse compagnie. Noto solo adesso che in occasione delle due sospensioni sulla mail era scritto che dopo 12 mesi di sospensione anche non consecutivi la polizza sarebbe stata annullata e avrei perso la classe Bonus/Malus. Sul sito la mia polizza non esiste più, per cui non posso recuperare l'attestato di rischio. Cosa devo fare?
Ciao Sabrina,
Devi chiederlo alla compagnia, che è obbligata a fornirlo gratuitamente entro 15 giorni.
Salve,
le espongo il mio caso. Nel 2013 a seguito della rottamazione del mio ciclomotore avvenuta dopo 15 giorni dalla stipula dell'assicurazione (6/10/2013) chiesi l'annullamento della stessa e dopo aver acquistato un nuovo ciclomotore -sul quale passai la targa di quello rottamato - stipulai, sempre con la stessa compagnia, una nuova assicurazione annuale in data 28/11/2013 con la classe di merito 11 del ciclomotore rottamato. Purtroppo dovetti annullare anche quell' assicurazione in data 13/2/2014, a causa del furto del ciclomotore.
Attualmente ho acquistato un nuovo ciclomotore e vorrei utilizzare la classe di merito 11 dell'ultimo attestato di rischio (ciclomotore rubato) visto che non sono ancora trascorsi 5 anni. Posso farlo? In realtà se provo a fare i preventivi on line tutte le assicurazioni mi dicono che quell'attestato non risulta nella banca dati dell'ANIA.
Altra cosa non dispongo dell'attestato di rischio che non mi fu fornito dall'assicurazione dopo il furto del ciclomotore. Nel caso fosse valido perchè non sono scaduti i 5 anni posso richiederlo? Grazie e spero di essere stato abbastanza chiaro.
Ciao Giuseppe,
In realtà se provo a fare i preventivi on line tutte le assicurazioni mi dicono che quell’attestato non risulta nella banca dati dell’ANIA. Può darsi perché nel 2011 gli attestati non erano digitali.
Nel caso fosse valido perchè non sono scaduti i 5 anni posso richiederlo? Sì alla compagnia che lo ha emesso che ha l’obbligo di consegnarne una copia gratis entro 2 settimane.
ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
salve mi chiamo mario volevo sapere a me e scaduta la polizza il 13/04/2016 quanto tempo o per rifare una nuova assicurazione con una nuova compagnia e come fare per richiedere il mio attestato di rischio dell'assicurazione scaduta ?
Ciao Mario,
Puoi scaricare l’attestato dell’assicurazione scaduta dalla tua area personale sul sito della compagnia. È l’unico modo per averlo e vale 5 anni, quindi puoi aspettare fino al 2021. Nel frattempo, però, devi custodire il veicolo su un’area privata chiusa al pubblico.