aumento multe stradali L'articolo 195 del Codice della Strada parla chiaro: dal 1° gennaio 2017 scatterà l'adeguamento biennale delle sanzioni comminate per le violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale. Cosa significa? Che dal prossimo anno le multe subiranno un rincaro. Cerchiamo di capire di quanto e in che modo.

Aumento multe stradali 2017: a quanto ammonta?

Devi sapere che l'articolo 195 (riportato integralmente nel paragrafo successivo) prevede dei rincari sulle multe con cadenza biennale. Rincari che vengono calcolati sull'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fornito dall'ISTAT. Ma di quanto è il rincaro? Visti gli andamenti del 2015 e del 2016 sarà di appena la 0,1%. Un rincaro quasi impercettibile che andrà ad interessare, in maniera più evidente, le sanzioni di importo superiore ai 500 euro. C'è da dire che non tutte le multe con un importo così alto andranno ad essere interessate all'aumento. Alcune sono approdate nel Codice della Strada a seguito delle depenalizzazioni di gennaio 2016 e, per questo motivo, non saranno toccate. Sottolineiamo inoltre che l'articolo 195 riguarda solo le sanzioni amministrative e non quelle penali (ad esempio la guida in stato di ebrezza non subirà rincari).

Aumento multe stradali: l'articolo 195

Per capire meglio di cosa stiamo parlando riportiamo qui l'articolo 195: "Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie"

"1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 20,77 ed il limite massimo generale di euro novemiladuecentonovantasei. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3 (1).

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche. 2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. (1a) 3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1. 3- bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite (2)." Come abbiamo detto sopra si tratta del rincaro più basso di sempre e, di fatto, resteranno invariate la maggior parte delle sanzioni più comuni.

Quando la multa non pagata ti costa il passaporto

Forse il rincaro del prossimo anno non influenzerà in modo profondo il portafoglio degli italiani, ma certo le preoccupazioni non mancheranno. Esistono infatti conseguenze peggiori di una multa, visto che se non paghi ti verrà impedito di ottenere o rinnovare il passaporto. La legge è molto chiara: non può ricevere il documento di viaggio chi deve espiare una pena restrittiva della libertà personale e chi non ha pagato una multa o un'ammenda. Tranquillo: non parliamo di una qualunque multa per divieto di sosta, bensì della multa o ammenda (quest'ultima nel caso di contravvenzioni) imposta dal giudice penale con una sentenza di condanna. La pena pecuniaria in questione può accompagnare la condanna alla reclusione oppure essere alternativa ad essa. In un caso del genere le soluzioni sono due:
  • rivolgersi all'ufficio recupero crediti del Tribunale a cui appartiene il giudice che ti ha condannato, chiedere la quantificazione della multa o ammenda e pagarla. Dopo averla pagata ricordati di portare la prova (ricevuta o simili) allo stesso ufficio del Tribunale e farti autorizzare al rilascio del passaporto;
  • chiedere il nulla osta (cioè un'autorizzazione formale) al giudice che si occupa di far eseguire la sentenza di condanna. Devi però sapere che si tratta di una soluzione che solo in rarissimi casi funziona.

Non voglio pagare la multa, posso avere il passaporto?

Come detto, parliamo sempre di multe o ammende da condanna penale. Abbiamo visto sopra che pagarle è praticamente l'unica strada sicura per "sbloccare" il rilascio o il rinnovo del passaporto. Ma, come sempre, ci sono eccezioni. Vediamo quali:
  1. Reati depenalizzati: sono i reati che erano tali nel momento in cui furono commessi, ma che una legge successiva ha tolto dall'ambito penale;
  2. Reati a cui può essere applicato la misura dell'indulto, a cui consegue l'estinzione del reato;
  3. Reati per i quali si è prescritta l'esecuzione della sentenza, che deve essere eseguita entro termini previsti per legge.
Attenzione però, in tutti questi casi non basterà essere a conoscenza di uno dei tre motivi esposti per essere autorizzati a non pagare. Occorrerà comunque presentare istanza formale al giudice che si occupa dell'esecuzione della sentenza ed ottenere da lui un provvedimento che consenta di non pagare e di accedere comunque all'ottenimento del passaporto.