Assicurazioni online 6sicuro
Menu
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Feed RSS
  • Assicurazione Auto
  • Assicurazione Moto
  • Assicurazioni
    Assicurazione Autocarro
    Assicurazione Vita
    Assicurazione Viaggi
    Assicurazione Casa
    Assicurazione Mutuo
  • Prezzi RC Auto
  • Compagnie
  • Blog
    Auto e Moto
    Il tuo Garage
    Come fare ...
    RC Auto
    RC Moto
  • LOGIN
  • Area Utenti
    Lista Preventivi
    Logout
chiudi

Effettua il login per accedere alla tua area personale

Inserisci i tuoi dati di accesso:

Password dimentica?
login
chiudi

Recupera la password del tuo account

Inserisci il tuo indirizzo email:

login

6sicuro » Blog » Assicurazioni » Assicurazione Matrimonio » Separazione consensuale: tempi, costi e ricorso

Separazione consensuale: tempi, costi e ricorso

Chiudere l'esperienza matrimoniale di comune accordo, questa è la separazione consensuale. Una procedura molto più semplice e meno costosa che in passato, con novità normative legate anche all'introduzione del divorzio breve.

Ultimo aggiornamento: 30 Marzo 2021

Sommario

  • Separazione consensuale: cos'è
  • Ricorso separazione consensuale
  • Il modello
  • Separazione consensuale: i costi
  • Separazione consensuale: i tempi
  • La negoziazione assistita
  • Separazione consensuale presso gli Uffici del Comune
  • Separazione consensuale senza avvocato
  • Separazione giudiziale
  • Separazione di fatto

separazione consensuale

La legge mette a disposizione uno strumento che permette ai coniugi di separarsi di comune accordo. Ma quali sono i costi? I tempi? E se ci sono dei figli? Scopriamolo.

Separazione consensuale: cos’è

La separazione consensuale è una procedura che comporta lo scioglimento legale del matrimonio di comune accordo tra i coniugi. Si parla di separazione consensuale, diversa dalla separazione di fatto e dalla separazione giudiziale, poiché si tratta di un atto formale temporaneo che fa decorrere il periodo di tempo per giungere al divorzio.

Inoltre attraverso la separazione consensuale sono i coniugi stessi a definire le condizioni della separazione, comprese quelle che riguardano l’affidamento dei figli minori. Vediamo le regole nel dettaglio anche alla luce dell’introduzione nel nostro ordinamento del divorzio breve.

Ricorso separazione consensuale

I coniugi a mezzo ricorso per la separazione consensuale, devono presentarsi presso la cancelleria del Tribunale per chiedere di comparire dinanzi al presidente del Tribunale stesso in modo da ottenere il decreto di omologazione della separazione. Detto decreto di omologazione si riceve una volta che l’autorità competente abbia verificato la conformità del ricorso.

Il modello

Innanzitutto i coniugi devono presentare presso la cancelleria muniti di documenti di identità validi, oltre che del ricorso. Quest’ultimo deve poi contenere le seguenti informazioni, in modo da non avere problemi circa la conformità:

  • indicazione del Tribunale competente;
  • dati anagrafici dei coniugi (nome, cognome, data di nascita, residenza e codice fiscale);
  • indicazione delle ragioni che hanno portato alla richiesta della separazione;
  • indicazione della presenza di figli minori e delle condizioni pattuite per il loro affidamento.

Separazione consensuale: i costi

Il ricorso deve contenere anche i seguenti allegati:

  • certificati di residenza di entrambi i coniugi;
  • stato di famiglia;
  • estratto dell’atto di matrimonio;
  • scheda ISTAT;
  • contributo unificato da 43 euro acquistabile presso le tabaccherie.

Nel caso in cui non si renda necessaria la presenza di un avvocato (casistica che analizzeremo in seguito), i costi possono essere davvero esigui, dunque.

Separazione consensuale: i tempi

Una volta effettuato il deposito del ricorso, occorre attendere circa 15 giorni per poi ricontattare la cancelleria per verificare lo stato della pratica ed avere notizia circa la data dell’udienza. Una volta tenutasi l’udienza, basteranno pochi giorni per ottenere una copia autentica dell’omologazione della separazione da presentare allo Stato Civile.

La negoziazione assistita

La legge 162/2014 ha introdotto due alternative alla presentazione del ricorso in Tribunale. La prima è la negoziazione assistita che comporta la definizione degli accordi, senza l’intervento del giudice, ma assistiti da legali, almeno uno per coniuge.

Nel caso in cui non vi siano figli minori, gli accordi così presi verranno trasmessi al procuratore della Repubblica del Tribunale. Se invece ci sono figli minori, il pubblico ministero dovrà riceverlo entro 10 giorni e giudicare se gli accordi siano stati presi considerando gli interessi dei figli della coppia che intende separarsi. Se gli accordi sono idonei, l’accordo viene autorizzato.

Invece nel caso in cui il PM decida che gli interessi dei minori non siano tutelati dall’accordo, lo invia entro 5 giorni al Tribunale che fisserà un’udienza entro 30 giorni. In sostanza in presenza di figli minori la negoziazione assistita potrebbe comunque portare all’intervento del Tribunale, dunque occorre la massima cura nel definire gli accordi riguardanti i figli.

Separazione consensuale presso gli Uffici del Comune

L’altra alternativa al ricorso in Tribunale, regolata dalla legge 162/2014, è la separazione consensuale presso gli Uffici del Comune. Le coppie che hanno figli minori sono automaticamente escluse da quest’ultima opportunità. Mentre chi non ha figli minori può presentarsi presso gli uffici dello stato civile a sottoscrivere l’accordo, passato il periodo di tempo necessario dall’omologazione della separazione.

In sostanza anziché andare in tribunale si va presso il Comune. Si tratta dunque di una versione molto semplificata di separazione consensuale senza figli.

Separazione consensuale senza avvocato

Come emerge dai paragrafi precedenti, è possibile giungere alla separazione consensuale anche in assenza degli avvocati. I legali si rendono necessari nel caso della negoziazione assistita oppure quando il Tribunale ritiene che la loro presenza sia necessaria all’atto di omologazione della separazione.

Ovviamente tutto è più semplice, veloce ed economico in assenza di figli minori, poiché la tutela dei loro interessi richiede una maggiore attenzione nella definizione degli accordi e dunque anche la presenza di professionisti qualificati.

Separazione giudiziale

La separazione giudiziale, a differenza della separazione consensuale, comporta l‘intervento del Tribunale dal momento che i coniugi non trovano un accordo comune sulle condizioni della separazione. Basti pensare all’affidamento dei figli minori.

In sostanza in causo di separazione giudiziale abbiamo una vera e propria causa di separazione che necessita dell’assistenza dei legali e comporta una serie di udienze con tempi e costi più elevati rispetto alla separazione consensuale.

Separazione di fatto

La separazione di fatto, diversamente dalla separazione legale (consensuale o giudiziale), non contempla alcun atto formale e dunque non ha conseguenze legali sul matrimonio e non comporta la decorrenza dei termini per l’ottenimento del divorzio. La separazione di fatto avviene semplicemente interrompendo la convivenza coniugale.

WhatsApp
Tweet
Share
Share
Pin
WhatsApp
Tweet
Share
Share
Pin
avatar

Autore: Michela Calculli

Dagli studi professionali tra Milano e Torino al blog personale, passando per un'esperienza televisiva che ha segnato la svolta. Tre grandi passioni: la scrittura, il fisco, la semplicità. Sempre in equilibrio tra famiglia e professione tra comunicazione e aggiornamento fiscale.

Interazioni Lettore

Lascia il tuo commento Annulla risposta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Barra laterale primaria

Categorie

  • Assicurazioni
  • Auto e Moto
  • Il tuo Garage
  • RC Auto
  • RC Moto
  • Approfondimenti e FAQ

Cerca nel sito

assicurazione auto moto preventivi online

Tags

Accessori auto Case Automobilistiche Garanzie Accessorie Incidente stradale Patente Sicurezza Tuning Viaggio
  • Privacy
  • Impostazioni cookie
  • Informativa precontrattuale
  • Condizioni generali
  • Scopri come calcoliamo il Risparmio

Footer

6sicuro.it

  • Chi Siamo
  • Perchè scegliere 6sicuro
  • I Nostri Contatti

Assicurazioni

  • Assicurazioni Auto
  • Assicurazioni Moto
  • Assicurazione Autocarro
  • Assicurazione Casa
  • Assicurazione Infortuni
  • Assicurazione Mutuo
  • Assicurazione Vita
  • Assicurazione Viaggi
  • Osservatorio RCA
  • Approfondimenti e FAQ
  • Glossario assicurativo
  • Compagnie Assicurative

Comparatori

  • Assicurazione Auto
  • Assicurazione Moto

Blog

  • Auto e Moto
  • Assicurazioni
  • Come fare …
  • RC Auto
  • RC Moto

Iscrizione R.U.I. sez. B. n. B000320357 c/o IVASS (dal 23/10/2009) > Capitale Sociale € 598.560,00 > P.I. e C.F. 06758350968 > REA MI1912943

©6sicuro SpA - Sede: Via Gozzi, 1 – 20129 Milano - Sede Secondaria: Via Peretti, 5 - 09047 Selargius (CA)