Attività in regime di stabilimento

L’attività in regime di stabilimento è una condizione disciplinata dalle norme del diritto europeo, con le quali è consentito alle imprese assicurative e agli assicuratori privati di esercitare l’attività in uno Stato UE diverso da quello di residenza. Il beneficio riguarda la possibilità di usufruire delle stesse condizioni applicate nel Paese ad aziende e professionisti residenti, tuttavia è necessario rispettare alcuni obblighi. Le compagnie di assicurazione che vogliono svolgere la propria attività all’estero, infatti, devono aprire una sede di rappresentanza nel Paese straniero. Inoltre, è necessario comunicare questa situazione all’Autorità competente di riferimento, mentre la prestazione deve avvenire in modo stabile e continuativo nello Stato dell’Unione Europea.

Cosa si intende con regime di stabilimento?

Con il regime di stabilimento si garantisce ad aziende e professionisti il diritto di muoversi all’interno della UE, secondo i principi della libera circolazione dei servizi nel territorio europeo. Questa situazione è disciplinata dal TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), come previsto nel dettaglio dagli articoli dal numero 49 al 55 e dall’articolo 26 che norma le regole relative al mercato interno. Le imprese di assicurazione possono dunque svolgere la propria attività non solo nel proprio Paese di origine e residenza, ma anche in uno Stato UE differente. La circostanza richiede però l’autorizzazione da parte dell’Autorità competente per l’impresa del proprio Paese, quindi per le compagnie assicurative italiane è necessaria l’abilitazione da parte dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). L’attività svolta in regime di stabilimento deve inoltre essere fissa e stabile, ovvero esercitata in maniera continuativa e non temporanea. In caso contrario è possibile usufruire del regime di libera prestazione dei servizi, una condizione che permette di esercitare l’attività all’estero nell’Unione Europea in modo occasionale o provvisorio, anche a distanza e senza l’obbligo di aprire un’agenzia di rappresentanza. Le imprese assicurative che operano in regime di stabilimento possono beneficiare delle medesime condizioni delle aziende residenti, infatti sono soggette alle leggi dello Stato estero presso cui sono attive. La norma vale anche per le aziende assicurative estere che vogliono operano in Italia, le quali devono essere autorizzate dall’Autorità di riferimento nel proprio Stato di origine, dopodiché devono avere una sede anche nel nostro Paese.

Gli adempimenti delle compagnie assicurative in regime di stabilimento

Le compagnie assicurative, compresi gli assicuratori che svolgono l’attività come liberi professionisti, quando operano anche all’estero devono rispettare una serie di normative specifiche. Dopo l’autorizzazione da parte della propria Autorità competente, l’organismo deve inviare tutte le segnalazioni necessarie anche all’Autorità corrispondente del Paese in cui l’azienda esercita l’attività. Le imprese estere che vogliono operare in Italia, ad esempio, devono essere autorizzate dalla propria Autorità, la quale deve poi avvisare l’IVASS. Sono anche previste delle regole particolari in base al settore assicurativo in cui l’azienda è attiva, con disposizioni precise stabilite dalle Autorità di ogni Stato UE dove si applicano le norme sul diritto europeo e le disposizioni del TFUE. Per operare nel ramo delle assicurazioni obbligatorie in Italia, per esempio, come le coperture RCA per la responsabilità civile autoveicoli, le imprese assicurative devono anche aderire al Fondo di garanzia per le vittime della strada e iscriversi all’Ufficio Unico Italiano (UCI). Inoltre, deve essere individuato un rappresentante della compagnia con sede in Italia, il cui nominativo deve essere comunicato all’IVASS. Il rappresentante generale deve possedere alcuni requisiti, come richiesto d’altronde alle imprese assicurative italiane, tra cui soddisfare le condizioni di onorabilità e professionalità previste dall’articolo 76 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP). Nel caso venga scelto come rappresentante una persona giudica, è necessario individuare anche una persona fisica domiciliata in Italia, in possesso di un mandato che garantisca al soggetto poteri di rappresentanza dell’azienda in sede giudiziale.