Risarcimento diretto: come funziona, quando si applica e quali sono i tempi

Il risarcimento diretto facilita i rimborsi dopo un sinistro: l'assicurazione si occupa delle pratiche e rimborsa l'assicurato senza complicazioni legali.

Il risarcimento diretto consente al danneggiato di chiedere il pagamento alla propria compagnia RC Auto, invece di rivolgersi all’assicurazione dell’altro veicolo. La procedura si applica solo se il sinistro rispetta precise condizioni previste dagli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private e dal D.P.R. 254/2006.

Non basta che siano coinvolte due auto. Devono esserci due veicoli identificati e assicurati, una collisione e almeno una responsabilità parziale dell’altro conducente. Per le lesioni del conducente si applica anche il limite del 9% di invalidità permanente.

La richiesta deve contenere tutti i dati stabiliti dalla legge. Da una domanda completa dipendono i termini entro cui l’impresa deve formulare un’offerta o motivare il diniego: 30 o 60 giorni per i danni alle cose e 90 giorni per le lesioni personali.

Cos’è il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto è la procedura con cui, dopo un incidente tra due veicoli, il danneggiato presenta la richiesta all’impresa che assicura il mezzo utilizzato.

La compagnia del danneggiato:

  • riceve la richiesta;
  • verifica se la procedura diretta è applicabile;
  • ricostruisce le responsabilità;
  • fa esaminare i danni;
  • formula un’offerta oppure comunica un diniego motivato;
  • paga per conto dell’impresa che assicura il responsabile.

I successivi rapporti economici tra le compagnie vengono regolati tramite la CARD, Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto. Questo passaggio non richiede attività da parte dell’assicurato.

La procedura non garantisce un pagamento automatico. La tua compagnia deve accertare la dinamica e può riconoscere un risarcimento totale, parziale oppure negarlo, spiegandone le ragioni.

La disciplina deriva dagli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private, nella versione IVASS aggiornata al 19 giugno 2026, e dal D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254.

Quali danni copre

L’articolo 149 comprende:

  • i danni al veicolo utilizzato dal danneggiato;
  • i danni alle cose trasportate appartenenti all’assicurato o al conducente;
  • le lesioni del conducente non responsabile, se comprese nel limite delle lesioni di lieve entità previsto dall’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni.

La soglia per le lesioni del conducente è pari al 9% di invalidità permanente. Non coincide con i giorni di prognosi indicati dal pronto soccorso. La percentuale riguarda gli eventuali postumi permanenti accertati sul piano medico-legale dopo la guarigione o la stabilizzazione delle condizioni fisiche.

Se hai una parte di responsabilità, il risarcimento viene ridotto in proporzione. Con un concorso di colpa del 30%, per esempio, puoi ottenere il 70% dei danni riconosciuti.

Quando si applica il risarcimento diretto

Puoi rivolgerti alla tua compagnia se il sinistro presenta tutte le condizioni richieste dalla normativa:

  • coinvolge due soli veicoli a motore;
  • i veicoli sono identificati;
  • esiste una copertura RC Auto valida;
  • i mezzi sono entrati in collisione;
  • il sinistro è avvenuto in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
  • i veicoli sono immatricolati nei territori ammessi dalla disciplina;
  • non hai causato interamente il sinistro;
  • le eventuali lesioni riportate dal conducente non superano il 9% di invalidità permanente.

Secondo le indicazioni IVASS sui sinistri RC Auto, la procedura riguarda i veicoli immatricolati e assicurati in Italia. Il D.P.R. 254/2006 disciplina anche i sinistri avvenuti nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano secondo le condizioni previste dal decreto.

Tabella decisionale: a quale compagnia devi rivolgerti

SituazioneProceduraA chi inviare la richiestaMotivo
Due veicoli italiani identificati, assicurati e venuti in collisioneRisarcimento direttoAlla tua compagniaRicorrono le condizioni dell’articolo 149
Due veicoli, con responsabilità condivisaRisarcimento direttoAlla tua compagniaÈ sufficiente avere ragione anche solo in parte
Tre o più veicoli coinvoltiRisarcimento ordinarioAlla compagnia del responsabileLa procedura diretta riguarda due veicoli
Veicolo della controparte immatricolato all’esteroRisarcimento ordinario o procedura per sinistri esteriAl soggetto competente in base al casoL’articolo 149 esclude i veicoli immatricolati all’estero
Nessun contatto tra i mezziRisarcimento ordinarioAlla compagnia del responsabileManca la collisione richiesta dal D.P.R. 254/2006
Lesioni del conducente superiori al 9%Risarcimento ordinario per le lesioniAlla compagnia del responsabileIl danno personale supera il limite dell’articolo 149
Passeggero feritoProcedura dell’articolo 141Alla compagnia del veicolo sul quale viaggiavaIl terzo trasportato segue una disciplina autonoma
Veicolo responsabile non assicurato o non identificatoFondo di garanziaAll’impresa designata e a CONSAPNon può operare il risarcimento diretto

Quando non si applica

Il risarcimento diretto non si usa negli incidenti con più di due veicoli. Rientrano in questa esclusione i tamponamenti a catena quando la dinamica coinvolge tre o più mezzi.

La procedura non riguarda neppure i sinistri con veicoli immatricolati all’estero. In questi casi cambia il destinatario della richiesta in base al luogo dell’incidente e al Paese di immatricolazione del mezzo.

Serve anche una collisione tra i due veicoli. Se sterzi per evitare un’auto, esci di strada e non avviene alcun contatto, devi seguire la procedura ordinaria. Resta necessario provare la condotta dell’altro conducente e il collegamento tra quella condotta e il danno.

La caduta di un oggetto da un camion, senza collisione tra il camion e la tua auto, non rientra nel risarcimento diretto. La domanda va presentata all’impresa del veicolo dal quale è caduto l’oggetto.

Per le lesioni subite da pedoni o altri utenti non a bordo dei due mezzi si applicano le procedure previste nei confronti dell’assicurazione del responsabile. IVASS precisa che il risarcimento diretto non si applica ai danni fisici riportati dai passanti.

Come vengono risarciti i passeggeri

Il passeggero ferito non segue la procedura prevista per il conducente. L’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che il terzo trasportato presenta la richiesta alla compagnia del veicolo sul quale viaggiava, salvo il caso fortuito previsto dalla norma.

La compagnia del mezzo sul quale si trovava il passeggero risarcisce il danno entro il massimale minimo di legge, senza attendere la definizione delle responsabilità tra i conducenti. Se il danno supera tale massimale, la parte eccedente può essere richiesta all’impresa del responsabile civile, purché il relativo contratto preveda un massimale superiore.

La presenza di passeggeri feriti non impedisce, da sola, l’applicazione del risarcimento diretto ai danni dei veicoli e dei conducenti. Le pretese dei trasportati vengono gestite separatamente secondo l’articolo 141. La regola è confermata dalla guida IVASS sui sinistri RC Auto.

Cosa fare subito dopo l’incidente

Prima di discutere sulle responsabilità, verifica le condizioni delle persone coinvolte e metti in sicurezza l’area, se puoi farlo senza rischi. Se ci sono feriti, chiama il 112. Nei casi con dinamica contestata, danni rilevanti o condotte pericolose, richiedi l’intervento delle autorità.

Raccogli subito:

  • targhe dei veicoli;
  • generalità e recapiti dei conducenti;
  • dati delle rispettive compagnie;
  • fotografie della posizione dei mezzi;
  • immagini dei danni e della sede stradale;
  • generalità dei testimoni;
  • indicazione delle autorità intervenute;
  • eventuali riprese disponibili.

Le fotografie devono documentare non soltanto le parti danneggiate, ma anche segnaletica, corsie, punti d’urto, tracce di frenata e posizione finale dei mezzi. Non modificare la ricostruzione per raggiungere un accordo con l’altro conducente: il modulo CAI deve descrivere ciò che è realmente accaduto.

Testimoni: perché devi indicarli subito

Nei sinistri con soli danni alle cose, i testimoni devono essere indicati nella denuncia o nel primo atto formale inviato alla compagnia. L’articolo 135 del Codice delle Assicurazioni stabilisce regole specifiche per l’identificazione tardiva.

Qui molti sbagliano: conservano il nome di un testimone ma non lo inseriscono nella prima comunicazione. Una segnalazione successiva può rendere inammissibile la prova testimoniale, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Inserisci quindi nome, cognome e recapito di ogni testimone già nel CAI o nella prima richiesta scritta. La stessa indicazione è riportata da IVASS nelle istruzioni dedicate ai sinistri.

Modulo CAI cartaceo e digitale nel 2026

Il CAI è il modulo di constatazione amichevole di incidente, chiamato anche modulo blu. Può essere compilato congiuntamente oppure da un solo conducente.

La firma di entrambe le parti non è obbligatoria per denunciare il sinistro. Produce però un effetto preciso sui tempi: per i danni alle cose, il termine dell’offerta scende da 60 a 30 giorni.

Se non condividi la versione della controparte, non firmarla. Compila il modulo singolarmente, descrivi la tua ricostruzione e allega le prove disponibili.

Dal 8 aprile 2026, le imprese devono mettere a disposizione applicazioni informatiche per compilare il modulo di denuncia e trasmetterlo in via telematica. Il CAI digitale non elimina quello cartaceo: il conducente o il proprietario può scegliere il formato.

La novità deriva dal Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025, applicato dalle compagnie secondo i termini stabiliti dal provvedimento.

Se non compili il CAI, devi comunque informare per iscritto la tua impresa, descrivendo il sinistro. L’articolo 1913 del Codice civile prevede che l’assicurato dia avviso del sinistro entro tre giorni da quando si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza. Denuncia del sinistro e richiesta di risarcimento possono essere inviate insieme, ma svolgono funzioni diverse: la prima informa la compagnia; la seconda avvia la procedura liquidativa con i dati previsti dalla legge.

Come presentare la richiesta di risarcimento diretto

La richiesta va inviata alla compagnia che assicura il veicolo utilizzato. Puoi usare i canali indicati dall’impresa, come PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno, area riservata, applicazione ufficiale o consegna in agenzia.

Conserva sempre la prova della ricezione. I termini di legge decorrono dalla domanda completa, non da una telefonata al servizio clienti.

Per i danni al veicolo e alle cose, la richiesta deve riportare:

  • generalità e codice fiscale degli aventi diritto;
  • data, ora e luogo del sinistro;
  • targhe dei veicoli;
  • dati delle compagnie;
  • descrizione precisa della dinamica;
  • generalità dei testimoni;
  • autorità eventualmente intervenute;
  • descrizione dei danni;
  • luogo, giorni e orari in cui il veicolo può essere ispezionato;
  • modulo CAI, se compilato;
  • fotografie e altri documenti disponibili.

Puoi allegare un preventivo di riparazione, ma il preventivo non sostituisce la verifica della compagnia né la fattura quando la legge la richiede.

Documenti per le lesioni personali

Se il conducente ha riportato lesioni, la richiesta deve contenere anche:

  • età del danneggiato;
  • attività lavorativa;
  • reddito;
  • descrizione delle lesioni;
  • certificati medici;
  • dichiarazione relativa alle prestazioni di assicurazioni sociali obbligatorie;
  • certificato di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, quando disponibile.

Il termine di 90 giorni per l’offerta relativa alle lesioni decorre dalla presentazione della richiesta completa del certificato di guarigione o di stabilizzazione dei postumi. Una prognosi ancora aperta non consente di quantificare in via definitiva il danno biologico.

La compagnia può chiedere una visita medico-legale. Il danneggiato deve collaborare agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze fisiche del sinistro.

Perizia e riparazione: quando puoi portare l’auto dal carrozziere

L’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni richiede che il veicolo o le altre cose danneggiate restino disponibili per l’ispezione per almeno cinque giorni non festivi, nei luoghi e negli orari indicati nella domanda.

La legge collega la riparazione alla verifica del danno. Puoi procedere:

  • dopo il completamento della perizia, se avviene prima della scadenza;
  • dopo la scadenza del termine entro cui devono essere completati gli accertamenti;
  • prima, assumendoti però l’onere di documentare le riparazioni secondo quanto previsto dall’articolo 148.

Se il veicolo non viene messo a disposizione o viene riparato prima dell’ispezione, l’impresa valuta l’importo dopo la presentazione della fattura che attesta i lavori eseguiti. Il diritto al risarcimento resta fermo anche se scegli di non riparare l’auto.

Puoi rivolgerti a un autoriparatore di tua fiducia abilitato ai sensi della legge n. 122/1992. L’articolo 148, comma 11-bis, riconosce la facoltà di ottenere il risarcimento integrale della riparazione eseguita a regola d’arte, con documentazione fiscale e garanzia non inferiore a due anni per le parti non soggette a usura ordinaria.

Prima e dopo la perizia

SceltaConseguenza praticaDocumento da conservareRischio
Attendi la periziaLa compagnia verifica direttamente i danniVerbale o comunicazione del peritoTempi di fermo del veicolo
Ripari dopo la periziaI danni sono già stati esaminatiPreventivo e fatturaPossibile differenza tra costo e stima
Ripari prima dell’ispezioneLa compagnia valuta sulla base della fatturaFoto dettagliate, fattura e prova dei lavoriContestazione più difficile se mancano prove
Non ripari il veicoloPuoi comunque chiedere il risarcimentoFoto, perizia e preventivoDiscussione sulla quantificazione
Cedi il credito al carrozziereIl riparatore richiede il pagamento nei limiti della cessioneAtto di cessione e fatturaDevi leggere condizioni e importi ceduti

Tempi del risarcimento diretto

L’impresa deve formulare un’offerta congrua e motivata oppure comunicare le ragioni del diniego entro i termini stabiliti dagli articoli 148 e 149.

Danno richiestoCondizioneTermine per l’offerta o il diniego
Danni al veicolo o alle coseCAI firmato da entrambi i conducenti30 giorni
Danni al veicolo o alle coseCAI firmato da un solo conducente o non firmato congiuntamente60 giorni
Lesioni personaliDomanda completa e certificato di guarigione o stabilizzazione90 giorni
Domanda incompletaRichiesta di integrazione della compagniaEntro 30 giorni

Se la richiesta non contiene tutti i dati necessari, l’impresa deve comunicare entro 30 giorni quali informazioni mancano. I termini per formulare l’offerta iniziano nuovamente dalla ricezione dei dati e dei documenti integrativi.

Quando avviene il pagamento

Se accetti l’offerta, la compagnia deve pagare entro 15 giorni dalla ricezione della tua accettazione. Dovrai rilasciare una quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile e della sua assicurazione.

Se comunichi di non accettare, la compagnia deve versare ugualmente la somma offerta entro 15 giorni. Il pagamento vale come acconto sull’eventuale importo definitivo e non ti impedisce di chiedere la differenza.

Se non rispondi, l’articolo 149 prevede comunque il pagamento della somma offerta entro 15 giorni. Anche in questo caso l’importo viene imputato alla liquidazione definitiva.

Fai attenzione alla quietanza: se contiene una rinuncia definitiva a ulteriori pretese, leggila prima di firmare. L’accettazione piena dell’offerta chiude normalmente la richiesta per i danni compresi nell’accordo.

Cosa succede se il risarcimento diretto non è applicabile

Quando mancano le condizioni, la compagnia deve comunicare i motivi che impediscono l’applicazione della procedura diretta. L’articolo 11 del D.P.R. 254/2006 prevede che, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, l’impresa informi il danneggiato e trasmetta la domanda alla compagnia del veicolo responsabile, se quest’ultima è identificata.

Chiedi conferma scritta dell’inoltro. Se necessario, trasmetti la richiesta anche all’impresa della controparte per avere una prova diretta della ricezione e della data.

Il passaggio alla procedura ordinaria non elimina il diritto al risarcimento. Cambia il soggetto che deve esaminare e liquidare il danno.

Veicolo non assicurato o non identificato

Se il responsabile non è assicurato, non può essere identificato, circola contro la volontà del proprietario o ricorre un’altra ipotesi prevista dall’articolo 283 del Codice delle Assicurazioni, può intervenire il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il Fondo è gestito da CONSAP, mentre l’istruttoria e la liquidazione vengono affidate alle imprese designate da IVASS. La richiesta deve essere inviata all’impresa competente per il territorio e a CONSAP secondo la procedura pubblicata sul sito istituzionale.

I danni risarcibili cambiano in base al caso. Per un veicolo non identificato, per esempio, le regole sui danni alle cose non coincidono con quelle applicate a un veicolo identificato ma privo di assicurazione. Prima di inviare la domanda, verifica la specifica ipotesi nella pagina CONSAP sul Fondo di garanzia, aggiornata il 28 aprile 2026.

Come contestare l’offerta della compagnia

Se ritieni che l’offerta sia troppo bassa, chiedi il dettaglio della valutazione. Devi poter verificare almeno:

  • percentuale di responsabilità attribuita;
  • danni riconosciuti;
  • costo delle riparazioni ammesso;
  • valore del veicolo considerato;
  • eventuale valore del relitto;
  • criteri usati per le lesioni;
  • somme escluse e relativa motivazione.

Il primo passaggio è il reclamo scritto all’ufficio reclami della compagnia. L’impresa deve rispondere entro 45 giorni. Se non risponde o la risposta non risolve la controversia, puoi rivolgerti a IVASS.

IVASS verifica il rispetto delle norme di settore e la correttezza del comportamento dell’impresa, ma non decide quale somma debba essere pagata al posto del giudice.

Conciliazione paritetica

Per controversie RC Auto sulla responsabilità o sulla quantificazione del danno, con una richiesta non superiore a 15.000 euro, può essere utilizzata la conciliazione paritetica prevista dall’accordo tra ANIA e associazioni dei consumatori.

La procedura richiede l’assistenza di un’associazione aderente. Le condizioni e il limite economico sono riportati nelle informazioni IVASS sulla conciliazione RC Auto.

Arbitro Assicurativo dal 2026

Dal 15 gennaio 2026 è operativo l’Arbitro Assicurativo, organismo indipendente per la risoluzione delle controversie con compagnie e intermediari.

Prima del ricorso devi presentare un reclamo all’impresa. Puoi procedere quando ricevi una risposta insoddisfacente oppure quando sono trascorsi 45 giorni senza risposta.

Per il danneggiato che esercita l’azione diretta contro una compagnia RC Auto, il valore della domanda sottoposta all’Arbitro non può superare 2.500 euro. Se la compagnia ha già pagato una parte, conta la differenza ancora richiesta.

Il ricorso:

  • si presenta online;
  • non richiede obbligatoriamente un avvocato;
  • costa 20 euro;
  • deve essere presentato entro 12 mesi dal reclamo;
  • dà diritto alla restituzione dei 20 euro se viene accolto interamente o in parte.

La decisione non equivale a una sentenza. Se l’impresa non la rispetta, l’inadempimento viene pubblicato secondo le regole dell’Arbitro. Requisiti e limiti sono indicati nelle FAQ ufficiali dell’Arbitro Assicurativo, operative nel 2026.

Per gli importi che superano il limite dell’Arbitro restano disponibili gli altri rimedi previsti dalla legge, compresa la negoziazione assistita e l’azione giudiziaria.

Prescrizione del diritto al risarcimento

Il diritto al risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli si prescrive normalmente in due anni, secondo l’articolo 2947, secondo comma, del Codice civile.

Se il fatto costituisce reato e per quel reato è prevista una prescrizione più lunga, al diritto al risarcimento può applicarsi il termine più esteso previsto dalla norma.

Il semplice svolgimento di trattative con la compagnia non deve essere considerato sufficiente per evitare ogni rischio di prescrizione. La richiesta scritta deve formulare chiaramente la pretesa risarcitoria e raggiungere il destinatario. Quando la scadenza è vicina o la compagnia contesta il diritto, serve una verifica legale sulla validità dell’atto interruttivo.

Un sinistro con responsabilità può incidere sull’attestato di rischio e sul costo dei rinnovi successivi. Quando ricevi la proposta per la nuova annualità, puoi confrontare i preventivi RC Auto e verificare premi, garanzie e condizioni offerte dalle diverse compagnie.

FAQ – Risarcimento diretto

Posso chiedere il risarcimento diretto senza il CAI firmato dall’altro conducente?

Sì. Puoi compilare il CAI da solo e inviare la richiesta alla tua compagnia. Senza la firma congiunta, il termine per l’offerta relativa ai danni alle cose è di 60 giorni anziché 30.

Il risarcimento diretto si applica se ho una parte di colpa?

Sì. Basta non essere interamente responsabile. La compagnia liquida la quota di danno corrispondente alla responsabilità attribuita all’altro conducente.

Posso riparare l’auto prima della perizia?

Puoi farlo, ma devi rispettare le regole dell’articolo 148. Se ripari prima dell’ispezione, la compagnia valuterà il danno dopo la presentazione della fattura. Fotografie dettagliate e documenti fiscali riducono il rischio di contestazioni.

Entro quanto tempo paga l’assicurazione dopo l’offerta?

Se accetti, la compagnia paga entro 15 giorni dalla ricezione dell’accettazione. Se rifiuti o non rispondi, l’impresa versa comunque la somma offerta nei termini previsti dall’articolo 149, come acconto sull’eventuale maggiore risarcimento.

Il passeggero ferito deve rivolgersi alla compagnia del responsabile?

Di regola no. Il passeggero presenta la richiesta all’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava. La compagnia paga entro il massimale minimo di legge, salvo il caso fortuito e le altre condizioni dell’articolo 141.

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Risposte

  1. salve questa cosa del risarcimento diretto la vedo una cavolata, poiche se una persona subisce un trauma non ha la palla di vetro che sa quale punteggio gli viene attribuito nel mio caso ho fatto il risarcimento diretto, dopo svariati mesi avendo fatto tutto l'iter burocratico mi viene detto che il punteggio attribuito equivale a 10 punti, pertanto si superano i 9 punti e tutti i documenti verranno inviati alla controparte morale della favola devo rifare fare tutto con l'assicurazione di controparte con ulteriore perdita di tempo.

  2. Salve, sono stato tamponato a luglio 2016 e contestualmente al sinistro ho compilato il modulo blu (controfirmato da ambo le parti, da me e dalla persona che ha causato il sinistro). Ad agosto 2016 ho ricevuto la visita del perito assegnato dalla mia assicurazione che ha contestualizzato il danno e riconosciuto la colpa nella persona che mi ha tamponato. A seguito della perizia, ma prima di ricevere la valutazione del compenso, ho portato la macchina in un'officiana autorizzata ufficiale Peugeot. Il tecnico mi ha stilato un preventivo dei danni pari a ca 3.500€, mentre ricevo una valutazione dei danni di ca 1.500€ (solo telefonicamente). La differenza era nella valutazione del costo della manodopera che, il perito valutava quasi irrisoria. Rifiuto il compenso dicendo che il mio preventivo rappresentava una valutazione univoca ed oggettiva in quanto era stato prodotto da un'officina ufficiale Peugeot (che utilizza tabelle nazionali) e non da un privato qualsiasi (che potrebbe gonfiare il preventivo a suo piacimento). Il liquidatore mi contatta e mi propone di anticipare i soldi per poi essere risarcito ma io non intendo anticipare niente in quanto penso di essere in diritto di ricevere il risarcimento pieno (e non uno di una perizia palesemente errata). Il liquidatore mi dice che prova a sentire l'agenzia dei periti proponendo una seconda perizia al fine di modificare l'importo ma da ottobre non si fa sentire più. Lo chiamo e si fa negare a tel, mando mail ma non risponde. Ormai è dicembre ed il sinitro (che doveva essere un sinistro di risoluzione veloce) avvenuto ad inizio Luglio non è ancora chiuso, nè tantomeno si vede la fine visto che il liquidatore evita di darmi spiegazioni da 2 mesi.
    Cosa mi consigliate? Avete un tamplate per richiesta ufficiale di risarcimento danni? A quale legge mi posso appellare? Vorrei evitare di interpellare un legale per adesso...Grazie mille.

    1. Ciao Sergio,
      Le compagnie sono obbligate a pubblicare gli indirizzi a cui poter fare reclamo. Se la compagnia non risponde è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS al numero verde: 800486661

  3. Salve, la mia ragazza, ormai quasi un anno fa ha avuto un incidente di cui inizialmente le è stata attribuito il 100% del torto, in quanto a dire della pattuglia dei vigili intervenuta avrebbe omesso di dare la precedenza al veicolo antagonista favorito da tale diritto (cui il danno è stato liquidato). Poi però abbiamo impugnato il verbale presso il Giudice di Pace, e il ricorso è stato accolto, pertanto non è stata commessa la violazione contestata. Dalla sentenza emerge assenza di responsabilità, ma anche responsabiolità nell' ente custode della strada, in ordine alla causazione del sinistro. Come comportarci quindi? Possiamo inoltrare la richiesta di risarcimento alla nostra compagnia, essendo emerso che non abbiamo colpe? Grazie.

    1. Ciao Giacomo,
      la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata all'ente custode della strada, non alla compagnia di assicurazione.

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