La multa per eccesso di velocità è tra le sanzioni notificate più di frequente agli automobilisti.
Tuttavia, non tutte le multe sono fondate: il quadro normativo prevede limiti precisi, margini di tolleranza, modalità stringenti di notifica e possibilità reali di impugnazione.
Il conducente deve verificare con attenzione la data di accertamento e quella di notifica, la correttezza delle indicazioni nel verbale (giorno, luogo, orario, targa, norma violata) e la sussistenza dei requisiti formali. Solo in mancanza di questi requisiti il ricorso può avere concrete possibilità di successo.
In ogni caso, il ricorso entro i termini è l’unico strumento per contestare una sanzione che si ritiene viziata.
Limiti di velocità del Codice della Strada
I limiti di velocità in Italia sono definiti dall’articolo 142 del Codice della Strada e variano in base alla tipologia della strada percorsa e alla categoria del veicolo.
Di seguito i limiti generali che riguardano i veicoli di peso inferiore alle 3,5 tonnellate:
- 50 km/h nei percorsi urbani;
- 70 km/h nelle strade urbane di scorrimento (questi tratti devono essere segnalati in modo puntuale e stabiliti con delibera comunale);
- 90 km/h nelle strade extraurbane secondarie;
- 110 km/h nelle strade extraurbane principali;
- 130 km/h in autostrada.
Condizioni atmosferiche avverse possono far ridurre il limite: in autostrada, ad esempio, la velocità massima scende a 110 km/h in caso di precipitazioni. Nei centri urbani è frequente l’adozione di limiti più restrittivi, come le Zone 30 nelle aree residenziali o vicine a scuole, che devono però essere segnalate.
Per i neopatentati, cioè coloro che hanno la patente da meno di tre anni, la norma prevede limiti più stringenti: 100 km/h in autostrada e 90 km/h su strade extraurbane principali.
Multa per eccesso di velocità: sanzioni e fasce di tolleranza
Il sistema sanzionatorio per l’eccesso di velocità si struttura in fasce progressive in base al numero di km/h eccedenti il limite e alla fascia oraria in cui l’infrazione avviene. Nel 2025 le sanzioni sono state riviste al rialzo, con importi più gravosi rispetto agli anni precedenti.
Vediamo nel dettaglio:
- se si supera il limite di 5 km/h sotto i 100 km/h oppure di un massimo del 5% sopra i 100 km/h, la multa emessa dai sistemi elettronici di rilevamento viene considerata nulla (come se non fosse mai esistita);
- fino a 10 km/h in più rispetto al limite, la multa parte da 42 fino a un massimo di 173 euro;
- tra 10 km/h e 40 km/h, la multa parte da 173 fino a un massimo di 695 euro;
- tra 40 km/h e 60 km/h le multe vanno da 544 a 2.174 euro. In più la patente può essere sospesa da uno a tre mesi;
- superati i limiti oltre i 60 km/h le multe vanno da 845 a 3.382 euro. In più la patente può essere sospesa da sei a dodici mesi.
Tutte le sanzioni vengono aumentate di un terzo se l’infrazione viene commessa tra le 22:00 e le 07:00. In caso di recidiva entro due anni, la patente può essere revocata.
Multa per eccesso di velocità: punti patente
Oltre alla sanzione pecuniaria, l’eccesso di velocità nei casi più gravi viene punito sottraendo punti patente al conducente, in particolare:
- entro i 10 km/h non viene sottratto alcun punto;
- tra 10 e 40 km/h vengono sottratti 3 punti;
- tra 40 e 60 km/h vengono sottratti 6 punti;
- oltre i 60 km/h vengono sottratti 10 punti.
Nei confronti dei neopatentati, la normativa prevede che la decurtazione punti sia raddoppiata rispetto al regime ordinario.
Autovelox e notifica delle multe per eccesso di velocità
Le multe per eccesso di velocità, nella stragrande maggioranza dei casi vengono comminate a seguito di segnalazione da parte dei sistemi di rilevazione elettronica della velocità, come autovelox, tutor o altri dispositivi posizionati sul tracciato.
A partire dal 12 giugno 2025 sono entrate in vigore norme che impongono condizioni più rigide per l’uso e la collocazione degli autovelox.
I dispositivi devono essere omologati, tarati regolarmente, installati in punti dove la strada presenta un rischio elevato di incidenti. È necessario il via libera della Prefettura per la collocazione e non sono consentite installazioni arbitrarie o in punti non segnalati. Se un dispositivo non rispetta queste condizioni, il verbale può essere contestato.
Quando le multe autovelox non possono essere comminate in tempo reale, il verbale deve essere notificato al proprietario del veicolo entro massimo 90 giorni dall’accertamento e deve contenere:
- gli estremi dettagliati della violazione;
- l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile l’immediata contestazione.
L’omessa o errata indicazione di uno di questi elementi può determinare la nullità del verbale.
Multa notificata in ritardo
Se la notifica parte oltre i 90 giorni, è possibile fare ricorso per ottenere l’annullamento della multa notificata in ritardo, a meno che non ci siano state comprovate difficoltà nell’identificazione del conducente (come nei casi di veicoli dati in uso a più soggetti di una famiglia o di un’azienda).
La non dichiarazione del conducente è un tema dibattuto dalla giurisprudenza, poiché ci sono dei casi è impossibile identificare chi fosse alla guida, ma ci sono anche molti casi in cui il proprietario del veicolo approfitta di questa condizione per evitare le sanzioni.
La Cassazione ha fatto un po’ di chiarezza con l’ordinanza n. 9555/2018 che ha stabilito che se tra l’infrazione e la notifica del verbale trascorrono dei mesi (ma ricordiamo non oltre 3 mesi), il proprietario dell’auto è autorizzato a non conoscere l’identità del conducente.
Questo discorso vale anche per una multa autovelox auto aziendale?
La risposta è “dipende”. Il titolare d’azienda può non riconoscere il conducente ma se non fornisce i dati in suo possesso relativi al momento dell’infrazione, come può essere un registro in cui si annotano data e ora in cui una determinata persona ha utilizzato il veicolo, rischia un’ulteriore sanzione pecuniaria nel caso le circostanze venissero verificate.
In questi casi i 90 giorni iniziano a decorrere dalla identificazione del conducente e non dal momento dell’infrazione.
Come fare ricorso multa per eccesso di velocità
Quando il verbale presenta errori formali, o la notifica non rispetta i termini di legge, oppure se lo strumento di rilevazione non è omologato o non ha la regolare taratura, il conducente può presentare ricorso. È possibile scegliere di rivolgersi al Prefetto o al Giudice di Pace ma non è possibile effettuare entrambe le procedure per lo stesso verbale. Inoltre, per poter avviare la pratica di ricorso, è necessario non aver già pagato la sanzione.
Per chi risiede in Italia il termine per ricorrere al Giudice di Pace è di 30 giorni mentre per chi risiede all’estero il termine è di 60 giorni. Il ricorso al Prefetto prevede il termine di 60 giorni per tutti.
Se la sanzione non supera i 1.100 euro, il ricorso al Giudice di Pace prevede il versamento del contributo unificato che parte da 43 euro. Per sanzioni di importo superiore, il contributo sale a 98 euro ed è previsto anche il pagamento di una marca da bollo di 27 euro.
In caso di vittoria del ricorso, la controparte è tenuta a rimborsare l’intero importo dei contributi versati.
Multa per eccesso di velocità: stato di necessità
La normativa italiana riconosce che in circostanze eccezionali, come nel caso in cui si debba trasportare un ferito, intervenire per evitare un danno grave o salvare vite, il conducente possa invocare lo stato di necessità.
L’art. 4 della L.669/1981 stabilisce che:
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Questa eccezione si applica se si dimostra, con documenti ufficiali, che il comportamento non poteva essere evitato e che il rischio era imminente.
Se lo stato di necessità viene riconosciuto, la sanzione può essere annullata anche se l’infrazione risulta grave, purché non esistano alternative ragionevoli e non ci sia colpa grave del conducente.