Danno congiunti

Intervento della Cassazione in tema di assicurazione Rc Auto: la corte ha chiarito che a essere danneggiata non è solo la vittima diretta, ma anche il parente più prossimo o la persona più vicina avente diritto al risarcimento. Questo vale per tutti i sinistri verificatisi prima del 1 maggio 1993.I danni, quindi, devono essere calcolati per ciascun soggetto, tenendo conto del massimale previsto per il singolo incidente.

L’antefatto alla decisione della terza sezione civile è il decesso di un uomo a seguito della collisione tra due veicoli e la diatriba legale che ne è seguita. Riconosciuta pari responsabilità a entrambi i conducenti (concorso di colpa), il tribunale è stato però costretto da un tiro incrociato di ricorsi a rimettere il giudizio nelle mani della Corte di appello. In seguito, secondo grado di giudizio ha confermato il concorso e ha condannato l’assicurazione a risarcire i parenti della vittima.

Da questa seconda decisione è nato un ulteriore balletto di ricorsi che ha portato il caso davanti alla Cassazione. Che ha ribadito: per persona danneggiata si deve intendere “non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona”. Tradotto, il limite massimo del risarcimento si aggiorna e, per sinistri avvenuti prima del maggio 1993, va ricalcolato sulla base del danno previsto per ciascuna persona danneggiata da un incidente.

La sentenza non solo estende quindi l’ambito delle persone danneggiate, ma soprattutto mette in condizione l’eventuale congiunto (anche se non coinvolto nel sinistro) di agire legalmente contro il responsabile. D’altra parte, spiega la Cassazione, la funzione economica dell’assicurazione Rc Auto consiste proprio nel tutelare non solo la vittima principale di un eventuale danno, ma anche le persone che gli sono legate da particolari vincoli familiari o affettivi.