prescrizione bollo auto in piemonte

Abbiamo già affrontato nel nostro blog il tema della prescrizione bollo auto , affermando che a norma di legge e sulla base delle sentenze della Cassazione, il bollo auto va in prescrizione dopo 3 anni. Da quel momento avete iniziato a scriverci che la prescrizione bollo auto in Piemonte non funziona così: devono passare 5 anni. Chi ha ragione? Vediamolo insieme.

I vostri commenti

Numerosi, dicevamo, i vostri commenti sulla questione prescrizione bollo auto in Piemonte, un paio su tutti:
  1. Buongiorno, è vero che per la Regione Piemonte la prescrizione della tassa di circolazione è di cinque anni. E’ corretto avvalersi della legge regionale parzialmente incostituzionale per richiedere il pagamento? Un ricorso potrebbe essere accolto?
  2. Problema: ricevuti da Regione Piemonte con Posta raccomandata smart “avvisi di accertamento di violazione” per pagamenti omessi tassa automobilistica per anno 2009 (scadenza 03/2010) e anno 2010 (scadenza 03/2011). In base alle informazioni reperite qui, etrambi sarebbero prescritti e da annullare per autotutela. Ho chiesto conferma di ciò al numero verde della Regione Piemonte, dove sostengono che i termini siano 5 anni, e dove mi hanno consigliato di domandare all’ACI, che ha confermato i 5 anni. Per il resto, grande confusione in quanto la locale GEC [agente di riscossione locale ndr] è stata soppressa (chiusa definitivamente) di recente, e la mia impressione è che nessuno abbia le idee molto chiare. È possibile che la Regione Piemonte applichi criteri diversi da quelli qui esposti per la prescrizione?

Cosa afferma la Regione Piemonte?

Per il Piemonte la prescrizione del bollo auto è stata portata da 3 a 5 anni grazie alla legge regionale n. 20 del 05/08/2002, che con l’art.5 va a prorogare il termine legale “di prescrizione per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica”, portandolo al termine “di cinque anni dalla data di commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso”. Detta legge regionale però è stata dichiarata incostituzionale dalla Suprema Corte con la sentenza n. 296 del 26/09/2003. Nella sentenza si afferma: “va escluso che la Regione Piemonte abbia il potere di […] modificare i termini di prescrizione del relativo accertamento, rientrando la materia nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi del citato art.117, secondo comma, lettera e), della Costituzione”. Ovviamente non è finita qui. A livello nazionale è stata emanata la legge n. 350 del 24/12/2003, che al comma 22 dell'art. 2 recita: "nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo". E al comma 23 "Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia". In sostanza la Regione Piemonte si avvale tutt'ora del comma 22, ma non dovrebbe.

Prescrizione bollo auto in Piemonte: come tutelarsi?

Difficile agire in autotutela quando il sito della Regione nel FAQ afferma: "A decorrere dal 1° gennaio 2003 il termine di prescrizione per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è di 5 anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso". L'unica via appare quella giudiziale, magari rivolgendosi alla locali associazioni dei consumatori che certamente saranno state coinvolte più volte in casi di ricorso su questo tema. In generale bisognerà attendere una nuova legge regionale che riporti la prescrizione a tre anni come previsto dal comma 23 della legge n. 350 del 24/12/2003, in modo da superare l'anomalia sabauda.