Garanzia di viaggi

La garanzia di viaggi è un’assicurazione di responsabilità civile, una polizza stipulata da agenzie e organizzatori di viaggi per coprire l’eventuale insolvenza dell’impresa e altre circostanze. In questo modo le persone che hanno acquistato il servizio sono protette in caso di fallimento dell’azienda, con la possibilità di ottenere un rimborso in base al capitale assicurato. Si tratta di una polizza differente rispetto alla classica assicurazione viaggio, poiché quest’ultima tutela la persona che partecipa all’esperienza da una serie di inconvenienti occorsi durante il viaggio. La garanzia di viaggi protegge gli acquirenti dai rischi legati all’organizzazione che vende il servizio, per recuperare parte o tutti i soldi del pacchetto acquistato.

Come funziona la garanzia di viaggi?

Le agenzie di viaggio e i tour operator devono proteggersi contro una serie di rischi, tutelandosi in caso di danni provocati involontariamente a terzi nell’esercizio della loro attività. Alcune compagnie assicurative offrono polizze RC specifiche per questi soggetti, con le quali coprirsi da differenti tipologie di rischi che possono capitare e danneggiare i propri clienti. Una delle garanzie di viaggi è la polizza di responsabilità civile professionale o RC professionale, con la quale agenzie e organizzatori si possono proteggere in caso di danni da vacanza rovinata oppure di danni fisici accidentali. In questo caso le imprese assicurative propongono un massimale piuttosto elevato, in genere fino a un importo di 2,1 milioni di euro. Inoltre, esistono coperture di viaggi aggiuntive come l’assicurazione di responsabilità civile contro terzi, per tutelarsi contro i danni provocati involontariamente a terze persone e cose. Inoltre, si possono sottoscrivere anche polizze specifiche per i rischi collegati ai viaggi di studio, coperture che coprono anche gli accompagnatori degli studenti che partecipano all’esperienza. Ad ogni modo alcune polizze sono obbligatorie come previsto dalle normative, tra cui la RC Professionale secondo quanto stabilito dalla Legge n.115 del 3/08/2015 e dal D.Lgs. n.79/2011. Nel dettaglio, gli organizzatori e gli intermediari del settore turistico devono assicurarsi contro i danni alla persona, da vacanza rovinata e da quelli causati dall’esecuzione non corretta delle prestazioni turistiche.

Le garanzie di viaggi per chi acquista servizi turistici

Le persone che comprano servizi turistici da intermediari, organizzatori, agenzie di viaggio e tour operator sono tutelati da una serie di garanzie di viaggi. Una delle ultime normative è il D.Lgs. 62/18, con il quale l’Italia ha recepito una serie di normative europee in termini di trasparenza e garanzie per chi acquista pacchetti di viaggio nelle agenzie fisiche e online. In particolare, l’acquirente ha diritto al rimborso completo del viaggio se nel luogo di destinazione si verificano alcune circostanze eccezionali, come atti di terrorismo, disastri naturali e guerre. Inoltre, se il viaggio non risulta conforme al servizio concordato è possibile richiedere un rimborso oppure una diminuzione del prezzo, il quale deve coprire anche eventuali costi sostenuti dal viaggiatore per risolvere il problema. Dal primo luglio 2016 non esiste più il Fondo di Garanzia per i viaggi nazionale, istituto presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo, al quale le imprese e i professionisti dovevano aderire obbligatoriamente. Tour operator e agenzie di viaggi devono quindi provvedere per conto proprio alla creazione di un apposito fondo di garanzia, oppure riunendosi in consorzi e associazioni. La copertura assicurativa deve garantire il rimborso del pacchetto di viaggio in caso di insolvenza o fallimento; tuttavia, le normative non prevedono né massimali né minimi specifici. Tutti gli operatori sono dunque obbligati a partecipare a un fondo di garanzia di viaggi privato, mentre per le richieste di indennizzo bisogna leggere le indicazioni previste dal regolamento di ogni fondo.