Convenzione per l’indennizzo diretto CARD (ex CID)

La convenzione per l’indennizzo diretto è un accordo particolare stipulato tra le compagnie assicurative, una condizione prevista dalle normative di legge con la quale è possibile agevolare il risarcimento dei danni. In caso di sinistro stradale è possibile erogare gli indennizzi in tempi rapidi, purché l’evento sia avvenuto in presenza di alcuni requisiti specifici. Questa possibilità è disponibile dal 1978, ed era inizialmente indicata con l’acronimo CID (Convenzione Indennizzo Diretto). Nel 2007, attraverso quanto stabilito con il DL n.209 del 7/09/2005, la CID è stata sostituta definitivamente dalla nuova convenzione CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), mantenendone le stesse funzionalità con alcune novità e integrazioni.

Che cos’è la convenzione per l’indennizzo diretto?

La convenzione CARD permette in alcuni casi di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia assicurativa, in seguito a un sinistro stradale con colpa della controparte. In queste situazioni è possibile ottenere l’indennizzo diretto dalla propria assicurazione, previa verifica delle condizioni necessarie anche attraverso la valutazione del CAI per la constatazione amichevole. All’interno del modulo blu devono essere presenti tutte le informazioni sull’incidente, tra cui la data del sinistro, i dati delle due controparti, le targhe dei veicoli, la descrizione dell’evento e la firma dei conducenti. Inoltre, le imprese assicurative devono aderire all’intesa, con l’obbligo di avere un apposito ufficio per la gestione dei risarcimenti diretti chiamato SARC (Servizio Aziendale di Riferimento per le Convenzioni). Affinché sia possibile applicare la convenzione CARD devono essere anche presenti i seguenti requisiti:
  • sinistro stradale con appena due veicoli coinvolti;
  • incidente tra veicoli con targa italiana, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino;
  • entrambi i veicoli sono provvisti di polizza RC Auto valida;
  • il sinistro stradale non ha provocato lesioni personali, oppure con un livello di invalidità permanente entro il 9%.
Al contrario, la convenzione di indennizzo diretto non è applicabile se il sinistro stradale ha coinvolto un veicolo con targa straniera, ovvero immatricolato all’estero. Allo stesso modo, non è possibile usufruire della convenzione CARD se la responsabilità dell’incidente è di un terzo veicolo, oppure se un individuo coinvolto ha riportato delle lesioni con un’invalidità permanente superiore al 9%. A differenza della vecchia convenzione CID la CARD può essere applicata anche senza il modulo blu per la constatazione amichevole, sebbene aiuti ad agevolare la procedura di risarcimento. In più, in alcune condizioni particolari la CARD è obbligatoria durante il procedimento stragiudiziale, offrendo come rimborso un indennizzo forfettario.

Come funziona il risarcimento con la convenzione CARD?

In caso di sinistro stradale che rientra nei requisiti della convenzione di indennizzo diretto, in questa circostanza bisogna se possibile compilare innanzitutto il modulo blu insieme alla controparte. Dopodiché è necessario comunicare l’incidente alla propria compagnia assicurativa, la quale procederà con la valutazione della richiesta ed eventualmente liquiderà i danni. Successivamente la compagnia entrerà in contatto con l’impresa assicurativa della controparte, per ottenere il rimborso dell’indennizzo erogato al suo cliente. Per gli assicurati la convenzione CARD garantisce maggiore velocità nel rimborso dei danni, inoltre permette di semplificare l’iter burocratico e lasciare la maggior parte delle incombenze alla propria compagnia assicurativa. I risarcimenti che si possono ottenere con la CARD sono:
  • danni subiti al veicolo assicurato;
  • lesioni leggere subite dal conducente;
  • danni per l’inutilizzo forzato del veicolo durante la riparazione;
  • danni alle cose presenti in auto al momento del sinistro stradale;
  • lesioni riportate da una terza persona trasportata con invalidità permanente fino al 9%.
In presenza del modulo CAI la compagnia deve formulare un’offerta risarcitoria entro 30 giorni, altrimenti può impiegare fino a 60 giorni per proporre una soluzione di liquidazioni dei danni. La convenzione per l’indennizzo diretto è regolata dal Codice delle Assicurazioni Private (CAP), consultabile in formato PDF sul sito web dell’IVASS. Qualora non fosse possibile applicare la CARD per il risarcimento diretto è necessario seguire la procedura convenzionale, rivolgendosi alla compagnia assicurativa della controparte per richiedere l’indennizzo dei danni subiti. Allo stesso tempo è possibile rifiutare la proposta di risarcimento, avviando un’azione giudiziale nei confronti della compagnia.