Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazioni

L’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazioni era il registro all’interno del quale erano iscritti tutti gli intermediari assicurativi, istituito attraverso la Legge n. 48 del 1979 presso l’ex Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Dal 2007 è stato sostituito con il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, come previsto dalla Direttiva UE 2002/92/CE. L’iscrizione all’Albo era obbligatoria per esercitare l’attività di intermediario assicurativo, purché in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 4 e 5 della Legge 48/1979. L’Albo era aggiornato con cadenza annuale da parte del Ministero, operazione effettuata entro il 31 dicembre con successiva pubblicazione dell’elenco degli agenti di assicurazione abilitati entro i 3 mesi successivi.

Che cos’è l’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazioni

L’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione era un elenco degli agenti di assicurazione autorizzati ad esercitare la professione, in quanto dotati dei requisiti previsti dalle normative di legge. Era suddiviso in due sezioni distinte, la prima comprendeva gli agenti di assicurazione incaricati dalle compagnie assicurative, la seconda gli agenti senza incarico o con mandato cessato ma senza obbligo di cancellazione dall’Albo. Per ogni agente iscritto era necessaria l’indicazione del nome e cognome, dell’anno di nascita, del luogo di residenza e della data di iscrizione all’Albo, oltre alle generalità dell’impresa che affidava l’incarico all’agente di assicurazione. Erano esclusi dall’Albo alcune figure professionali come i broker assicurativi, ovvero i mediatori di assicurazione e riassicurazione, inclusi invece all’interno dell’attuale Registro Unico degli Intermediari gestito dall’IVASS. Per l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazioni era necessario essere cittadini italiani o stranieri residenti, nel pieno godimento di tutti i diritti civili previsti dal nostro ordinamento. Inoltre, non bisognava aver ricevuto una condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l’amministrazione della giustizia, il patrimonio o l’economia pubblica, il commercio e l’industria. Per ottenere l’iscrizione all’Albo era obbligatorio superare una prova, composta da un esame scritto e uno orale. Le prove erano basate su una serie di quesiti legati alle discipline giuridiche, in merito ai contratti di agenzia e assicurazione e all’esercizio delle assicurazioni private, oltre alla valutazione delle conoscenze sulla tecnica assicurativa e la disciplina tributaria delle assicurazioni.

La cancellazione dall’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazioni

La cancellazione dall’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazioni poteva avvenire in determinate circostanze, secondo quanto stabilito dall’articolo 9 della Legge 48/1979. Innanzitutto, l’agente di assicurazione poteva rinunciare all’iscrizione, inoltre la presenza nell’Albo decadeva in caso di svolgimento di attività professionali come broker di assicurazioni, per la perdita di residenza per i cittadini stranieri non europei o l’applicazione di una condanna secondo i parametri definiti dall’articolo 4 lettera c. L’esclusione dall’Albo poteva succedere anche in seguito alla dichiarazione di fallimento, oppure dopo 5 anni senza un incarico come agente di assicurazione. La cancellazione dall’Albo poteva sopraggiungere anche a causa di sanzioni disciplinari, come richiami, censure e radiazioni, eventi che dovevano essere valutati dalla commissione per l’Albo degli agenti di assicurazione attraverso appositi accertamenti. Dal 28 febbraio 2007 gli agenti sono obbligati ad iscriversi al RUI, in seguito alla soppressione dell’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazioni. Allo stesso tempo si sta lavorando per il superamento del Registro Unico degli Intermediari, con la possibile separazione delle attività di vigilanza che continueranno ad essere affidate all’IVASS, dalle operazioni di gestione dell’Albo professionale in merito a iscrizione, formazione e controllo dei requisiti.