Che cos’è la Convenzione Assicurativa di Risarcimento Diretto? Dal 1° febbraio 2007 è entrato in vigore il risarcimento diretto, la nuova procedura di rimborso assicurativo che in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili – o responsabili solo in parte – di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore qualora siano coinvolti non più di due veicoli immatricolati in Italia (comprese la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano) e le lesioni eventualmente riportate dai conducenti non siano gravi. Quando è possibile attivare la procedura di risarcimento diretto? La procedura di risarcimento diretto si attiva in caso di incidente stradale quando:
  • i veicoli coinvolti sono solo due e sono a motore;
  • i due veicoli coinvolti sono identificati e regolarmente assicurati, entrambi targati e immatricolati in Italia, comprese la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano;
  • le eventuali lesioni riportate dal conducente sono di lieve entità e valutabili entro il 9% di invalidità.
E’ importante ricordare che la legge prevede che, qualora nell’incidente siano coinvolti dei passeggeri che hanno subito delle lesioni anche di grave entità, la richiesta di risarcimento va sempre presentata all’assicuratore del veicolo su cui si trovavano. Come attivare la procedura di risarcimento diretto

Per attivare la procedura di risarcimento diretto, l’automobilista danneggiato, non responsabile o responsabile solo in parte, deve presentare alla propria Compagnia la denuncia del sinistro, preferibilmente effettuata compilando il Modulo Blu, e la richiesta di indennizzo.

La Compagnia, una volta che ha accertato la ragione totale o parziale del proprio assicurato, provvederà a risarcire i danni, garantendo al danneggiato la propria assistenza e fornendo tutte le informazioni utili relative alle formalità da espletare. E’ bene ricordare che la denuncia è sempre obbligatoria anche nei casi in cui si ha torto e che la mancata presentazione della denuncia può comportare il diritto della Compagnia di rivalersi in tutto o in parte nei confronti del proprio assicurato per il danno risarcito.