Revoca della patente: ricorso, motivazioni e quando rifarla

La revoca della patente è il suo annullamento in via permanente. In quali casi può avvenire? Con quali motivazioni? Come fare ricorso? Scopriamolo.

La revoca della patente è uno dei provvedimenti più severi previsti dal Codice della Strada.

revoca della patente

A differenza della sospensione che priva il conducente della possibilità di guidare solo per un periodo determinato, la revoca comporta l’annullamento definitivo del documento. Si tratta dunque di una misura che interrompe in modo permanente la validità della patente, costringendo chi ne è colpito a sostenere un nuovo esame per ottenere una nuova patente, con modalità e tempistiche che variano in base alle circostanze.

Questo istituto non ha una funzione di mera punizione ma risponde soprattutto a esigenze di sicurezza stradale e tutela dell’interesse pubblico. Infatti, la possibilità di condurre un veicolo è una facoltà subordinata al rispetto delle norme e al possesso dei requisiti psicofisici necessari.

Di conseguenza, quando emergono condizioni che rendono il conducente pericoloso per sé o per gli altri, o che ne minano l’idoneità alla guida, l’ordinamento prevede la revoca come misura proporzionata e inderogabile.

Le motivazioni che possono condurre alla revoca sono diverse e spaziano dalla perdita permanente dei requisiti fisici o psichici, alle violazioni gravi del Codice della Strada, fino a casi di recidiva o di pericolosità sociale.

Revoca della patente: possibili motivazioni

La revoca della patente si attiva solo in presenza di condizioni precise stabilite dalla legge. Le motivazioni si possono ricondurre a cinque macro-aree: la perdita dei requisiti psicofisici, le condotte di guida molto gravi, le situazioni di recidiva, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e i casi di pericolosità sociale.

Revoca della patente per perdita dei requisiti

La maggior parte degli automobilisti quando pensa alla revoca della patente immagina quasi sempre che sia dovuta all’infrazione del Codice della Strada, ma molto spesso essa è legata alla perdita dei requisiti psicofisici, doverosi necessari per guidare senza rischi per sé e per gli altri.

La revoca della patente è prevista:

  • quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
  • quando il titolare, sottoposto alla revisione della patente, risulti non più idoneo;
  • quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero;
  • per motivi di pericolosità sociale.

Nel momento in cui il titolare riacquista tali requisiti, può richiedere la nuova patente.

Il provvedimento di revoca della patente disposto a causa della perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici è un atto definitivo. Negli altri casi, invece, è ammesso il ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sempre che siano stati recuperati i requisiti richiesti.

Revoca patente per motivi di condotta

Come detto, nella maggior parte dei casi la revoca si verifica per violazioni gravi del Codice della Strada. La legge prevede che alcune condotte alla guida, per la loro intrinseca pericolosità, comportino la cancellazione definitiva della patente.

La revoca della patente avviene se il titolare:

  • circola durante il periodo di sospensione della patente;
  • guida senza essersi sottoposto alla visita in Commissione medica;
  • percorre contromano autostrade o strade extraurbane;
  • guida in stato di ebbrezza da alcool o sostanze stupefacenti
  • viene sorpreso più volte a guidare in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 1,5 g/l o superiore) o di sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

In questi casi, il soggetto che accerta l’esistenza di una delle condizioni sopra elencate, ne deve dare comunicazione al Prefetto entro i cinque giorni successivi e sarà poi il Prefetto ad emanare l’ordinanza. 

I tempi per richiedere una nuova patente variano in base alla gravità del fatto, ma in genere non possono essere inferiori a due anni. Per i conducenti professionali, la revoca costituisce anche giusta causa di licenziamento.

Revoca della patente per casi di recidiva

La revoca può scattare anche nel caso di recidiva, ossia la ripetizione della stessa violazione in due anni. Oltre alla già citata guida in stato di ebrezza o di assunzione di sostanze stupefacenti, la revoca della patente scatta anche in caso di recidiva nel superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità in un biennio.

In queste circostanze la legge considera il conducente incapace di rispettare le regole fondamentali di sicurezza e dispone la revoca. Il titolare della patente revocata potrà comunque ottenerne un’altra, sostenendo un nuovo esame, trascorsi almeno due anni dalla revoca.

Se il titolare possedeva una patente C o D, per riaverla, dovrà prima ottenere di nuovo la patente B e sarà considerato neopatentato a tutti gli effetti, con tutte le limitazioni e gli obblighi previsti per questa categoria.

Revoca patente per guida in stato di ebbrezza

La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce una delle ipotesi più severe di revoca della patente. Nei casi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o di positività agli accertamenti per sostanze stupefacenti, la legge prevede la revoca della patente con l’impossibilità di conseguirne una nuova per almeno tre anni. Il termine decorre dalla sentenza definitiva di condanna e non dal momento della violazione.

Revoca della patente per pericolosità sociale

Il caso più grave di revoca è quello legato alla pericolosità sociale. Si tratta di situazioni in cui il soggetto, per la propria condotta, viene considerato inadatto a possedere una patente di guida. Tra questi rientrano:

  • i delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • persone sottoposte a misure di sicurezza personali o misure di prevenzione;
  • persone condannate a pena detentiva non inferiore a 3 anni, quando si ritiene che l’utilizzo del documento di guida possa rendere più agevole commettere reati della stessa natura.

Quando possibile, per ottenere di nuovo la patente è necessario dimostrare che i motivi che hanno portato a sancire la pericolosità sociale non siano più in essere.

Revoca patente: il ricorso

L’ art.120 del Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992 riporta i riferimenti normativi in caso di ricorso per la revoca della patente. La norma prevede che, nei casi in cui la revoca non derivi dalla perdita permanente dei requisiti psicofisici, l’interessato possa presentare ricorso formale.

Tale ricorso deve essere presentato entro 20 giorni al Ministero degli Interni che prenderà in esame la richiesta in coordinamento con il Ministero dei Trasporti. Oppure entro 30 giorni rivolgendosi al Giudice di Pace responsabile del luogo in cui è avvenuta l’infrazione, ma solo se la revoca è stata disposta dal Prefetto. Altra possibilità è fare ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica della revoca.

Art. 219. Revoca della patente di guida

L’articolo 219 del Codice della Strada disciplina in modo preciso la revoca della patente. Stabilisce che il provvedimento può essere adottato dal Dipartimento per i trasporti terrestri o dal Prefetto, a seconda dei casi. Quando la revoca costituisce sanzione accessoria a una violazione, l’organo accertatore trasmette la comunicazione al Prefetto entro cinque giorni e quest’ultimo emette l’ordinanza, disponendo la consegna immediata del documento.

Il medesimo articolo chiarisce che, se la revoca dipende dalla perdita permanente dei requisiti psicofisici, essa ha carattere definitivo. Negli altri casi, invece, è possibile conseguire una nuova patente dopo due anni o tre, se la revoca deriva da violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

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Risposte

  1. Non ho ancora ricevuto la revoca (a causa di perdita dei tempi, era stata sospesa e fatto gli esami sono stato bocciato ) entro quanto tempo dovrei riceverla? e posso fare ricorso perchè io lavoro con la macchina? grazie

  2. Io vivo un incubo vero e proprio , in passato ho avuto problemi con le droghe , mi sono rifatti una Vita oggi ho 44 anni e mi sono ammalato di cirrosi epatica , mai avuto problemi con la patente o altro . Be' mi arriva una carta per posta che dice che io non debo piu rinnovare la patente a scuola guida ma bensì alla commissione medica .siamo nel 2013 , notano subito il mio passato avendo frequentato il Sert , ma fin qui tutto ok, rinnovo la mia patente 400 euro tra esami bollettini vari ...e mi danno 6 mesi di patente , come uno fermato e trovato positivo alle sostanze ...e normale ??? Poi torno dopo 6 mesi e altri 400 euro e per un anno ...
    Nel frattempo io sono in cura all'ospedale di Bergamo e arrivata finalmente la terapia per me e curo la mia epatite C tutto ok va tutto per il meglio ...non tocco alcolici o droghe da 15 anni circa .
    E qui il caos , mi dicono che ho la creatina bassa , che sto mascherando le urine diluendole con acqua , bevendo molto ...mi cade il mondo addosso , tra l'altro io non sento bisogno di bere , non espello liquidi , la creatina bassa i medici dell'ospedale mi dicono che è dovuto alla cirrosi , ma la commissione non prende questo in considerazione , quando io sono lì per malattia non per un fermo , un accanimento che oggi sono con la patente scaduta non me la rinnovano , dA novembre 2013 a novembre 2018 ho speso circa 4000 euro ho rifatto 7 volte la patente e in 5 anni un anno e mezzo con la patente scafsca ....non trovo via d'uscita ...Se perdo il lavoro e Porto più a casa il pane per i miei figli sicuramente andrò a cercare questi bravi medici , incompetenti....provo un odio troppo forte... come posso fare io ....mi consigliano di cambiare commissione, e incece se rimuovessero loro gli incapaci , vado lo stesso a lavorare con la patente scaduta ....fino a che non mi fermano
    Se ho 5 contravvenzioni sono tante , sempre rispettato le norme stradali , e non guardano nemmeno il comportamento dopo 25 anni di guida ..

  3. Incidente stradale gennaio 2018, causa macchina slittata e testa coda in autostrada per suolo bagnato, non coinvolto altri mezzi, accertato no alcool no stupefacenti bimbi a bordo (andavamo in montagna) lesioni vertebra, ricovero Unità Spinale. Ricevo verbale art. 128 , multa e 5 punti meno su patente. Segue raccomandata da Polizia Municipale Motorizzazione obbligo revisione patente. No sospensione. Devo rifare esame sia di guida che orale (24 anni patente senza neppure un tamponamento, assicurazione conferma)Preparato tutta documentazione richiesta (a spese personali pur avendo invalidita che mi dà diritto esenzioni). Acquisto auto nuova cambio automatico (la precedente demolita a seguito incidente) obbligata anche perché esame da fare con auto propria. Guido senza alcun problema con cambio automatico. Oggi la Commissione Medica Motorizzazione nonostante visite ed accertamenti richiestimi tutti conformi, mi sospende la patente con effetto immediato in quanto ritiene, tutto verbalmente senza prova pratica, che devo guidare auto con comandi al volante.....Si può fare ricorso che possibilità ho. Se voglio riprendere il lavoro mi occorre potr guidare, e per vivere devo riprendere a lavorare.....

  4. Aggiungo l'art draconiano della Lg sull'omocidoo stradale: 590 bis.
    REVOCA x 5ANNI in caso di lesioni causate con colpa, anche se sobri e soccorritori, dai 40gg di prognosi (tamponamento, urto a pedone ecc..).
    È normale il caso base che prevede da 3 a 12 mesi di reclusione e REVOCA della patente, alle persone normali che non bevono e si fermano a prestare soccorso?
    Oltretutto con Denuncia d'Ufficio anche senza nemmemo una querela di parte lesa?
    Credo di no.
    Credo vada modificata questa GRAVISSIMA SVISTA del Legislatore al più presto.

  5. vorrei chiarimenti sul mio problema : sono diabetico e ogni 2 anni per rinnovare la patente devo sottopormi a visita medica presso la commissione , all'ultimo rinnovo sono risultato momentaneamente non idoneo per aver sforato il limite massimo di glucosio , che è 9 ,con un valore di 9,08 e per questo mi è stata sospesa la patente per 3 mesi ,che scadranno il 19/05/2018 dopodiche dovrò rifare la visita sempre alla commissione , oggi sono stato convocato in caserma ,carabinieri , perchè la motorizzazione mi a revocato la patente , è normale tutto ciò visto che l'articolo 130 parla di perdità definitiva dei requisiti ? se può rispondermi con urgenza le sarei grato

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