Divieto di sosta e fermata: quando scatta la multa

Divieto di sosta: dal passo carrabile ai divieti temporanei. Ecco tutti i casi in cui parcheggiare è vietato e sanzionato con una multa salata. Ma opporsi è possibile.

La guida urbana e extraurbana comporta numerose responsabilità, tra le quali il rispetto delle norme sulla fermata e sulla sosta dei veicoli. In particolare, la mancata osservanza delle disposizioni previste dal Codice della Strada può dar luogo a sanzioni amministrative e, in alcuni casi, alla rimozione del veicolo.

La normativa attuale, nonostante le numerose modifiche riportate negli ultimi anni, mantiene una struttura chiara: le fattispecie in cui la sosta o la fermata sono vietate derivano sia dal segnale verticale previsto dalla segnaletica stradale, sia da disposizioni generali dettate dal Codice della Strada.

È inoltre opportuno considerare che, in alcuni casi specifici, come la sosta nelle aree a pagamento, la sosta su stalli riservati a persone con disabilità o la sosta in doppia fila, la sanzione può essere aumentata. Le modifiche apportate alla fine del 2024 hanno introdotto criteri più dettagliati, soprattutto per quanto riguarda la tolleranza in caso di ticket di sosta e le maggiorazioni per mancato pagamento.

Il segnale di divieto di sosta

Il segnale riconosciuto come divieto di sosta presenta un cerchio rosso su fondo blu con una barra oppure una X rossa, a seconda della variante segnaletica. Esso indica il divieto di sosta o, nei casi in cui sia presente una barra diagonale, anche di fermata. I casi e i motivi per cui può essere posto sulla strada sono molteplici, senza contare le ipotesi di divieto di sosta temporaneo.

Il cartello segnala un divieto permanente o temporaneo di parcheggio, valido dal punto in cui è collocato fino alla successiva intersezione o fino al segnale di fine prescrizione. In caso di divieto temporaneo, deve essere accompagnato da un pannello integrativo che indichi giorni e orari di validità.

Che con il cartello rosso non si possa parcheggiare è cosa nota. Il Codice della Strada, però, prevede alcune circostanze in cui, anche in assenza di cartello, è comunque proibito sostare con il proprio mezzo. Ad esempio, l’articolo 158 prevede divieti generali in corrispondenza di passaggi a livello, curve, incroci e simili.

Divieto di sosta e fermata

Il riferimento normativo principale è dato dall’art. 158 del Codice della Strada, che introduce la distinzione tra sosta (cioè l’interruzione della marcia del mezzo protratta per un apprezzabile lasso di tempo, con eventuale allontanamento del conducente) e fermata (cioè una sosta temporanea, ad esempio per consentire carico/scarico di persone, che di norma non implica l’allontanamento del conducente dal veicolo).

Entrambe sono vietate nei seguenti casi:

  • in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  • nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
  • in prossimità di segnali stradali verticali e semaforici, in modo da impedirne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • fuori dei centri abitati, in corrispondenza e in prossimità degli incroci stradali;
  • nei centri abitati, in corrispondenza di incroci e, in prossimità degli stessi, a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  • sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  • sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

Non si tratta quindi solo di questioni di scorrimento del traffico ma di disciplina mirata a garantire l’accessibilità e la sicurezza degli spazi urbani.

È importante ricordare che il conducente, durante la sosta o la fermata, deve adottare un comportamento che non pregiudichi la sicurezza della circolazione e del veicolo: non si può lasciare il veicolo senza motivo in condizioni tali da favorire l’uso non autorizzato o il furto. Questa prescrizione costituisce un obbligo riconosciuto dal Codice della Strada.

Divieto di sosta

In relazione alla sola sosta, il Codice della Strada prevede numerosi casi specifici nei quali parcheggiare è vietato, anche se la fermata potrebbe essere consentita per breve tempo. In particolare, il comma 2 dell’articolo 158 individua le seguenti situazioni in cui vige il divieto di sosta:

  • allo sbocco dei passi carrabili;
  • dovunque venga impedito l’accesso ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  • in seconda fila, salvo che si tratti di due veicoli a due ruote;
  • negli spazi riservati alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  • sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
  • sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  • negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  • nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  • nelle aree pedonali urbane;
  • nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  • negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  • davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  • limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione.

Nei centri abitati è anche vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

In ambito urbano, specie nelle grandi città, è frequente che siano attivati divieti temporanei per pulizia strade, manifestazioni o mercati. Il conducente deve verificare anche tali misure temporanee, pur non essendo sempre segnalate con cartelli permanenti: in questi casi la sosta risulta vietata fin dal momento in cui è segnalata e comunicata.

Parcheggio in divieto di sosta: rischio la multa?

Le sanzioni per violazione dei divieti di sosta o fermata sono state aggiornate per rendere più efficace la deterrenza. Nel 2025, chi parcheggia in divieto di sosta o fermata può ricevere una multa che varia da 25 a 100 euro per motocicli e ciclomotori, e da 42 a 173 euro per autoveicoli. Le cifre aumentano nei casi più gravi, come l’occupazione di stalli riservati ai disabili o alle corsie preferenziali, in cui la multa va da 165 a 660 euro per i ciclomotori e da 330 a 990 euro per gli altri veicoli.

Attenzione, perché si tratta di sanzioni giornaliere, che possono essere applicate, e quindi conteggiate, tante volte quanti sono i giorni di calendario per i quali prosegue la violazione.

Multa per divieto di sosta: faccio ricorso?

Come per ogni sanzione amministrativa, anche la multa per divieto di sosta può essere impugnata. L’articolo 203 del Codice della Strada prevede la possibilità di ricorrere al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica, oppure al Giudice di Pace entro 30 giorni.

Le motivazioni per un ricorso possono essere varie: un segnale non visibile, un’indicazione errata di orari o giorni, un verbale compilato in modo non conforme o un divieto temporaneo non correttamente preannunciato.

Tuttavia, le probabilità di annullamento si riducono se la segnaletica risulta regolare e il verbale è redatto secondo la procedura automatizzata prevista dal sistema di accertamento elettronico. La giurisprudenza più recente ha confermato la validità delle multe emesse tramite dispositivi digitali, anche in assenza del tradizionale avviso cartaceo.

È valida la multa senza preavviso sul parabrezza

È sempre valido il principio secondo cui l’assenza del preavviso sul parabrezza non invalida la multa. La Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica diretta a casa del verbale è una modalità legittima e sufficiente di comunicazione. L’avviso lasciato sul veicolo è una prassi facoltativa, utile per informare con velocità il conducente, ma non costituisce requisito essenziale ai fini della validità della sanzione.

Del resto tutti i termini, di pagamento in forma ridotta come pure di impugnazione, decorrono dalla data di ricevimento del verbale a casa. Non è una mancanza neppure il fatto che il verbale ricevuto a casa manchi dell’attestazione di conformità all’originale.

Divieto di sosta e passo carrabile

Il passo carrabile è il punto in cui una proprietà o una strada privata sfocia su una strada pubblica, permettendo l’accesso a mezzi a due o quattro ruote ed è regolamentato dall’art. 22 del Codice della Strada. Può essere raso (cioè accedente alla strada, senza taglio del marciapiede e conseguente necessità di rampa) oppure ordinario.

È contrassegnato da un apposito segnale riportante il numero di autorizzazione comunale. Parcheggiare davanti a un passo carrabile, anche se di proprietà personale, resta vietato. Il divieto serve a garantire la possibilità di ingresso e uscita dei veicoli in sicurezza e senza ostacoli.

L’autorizzazione al passo carrabile è rilasciata dal Comune e deve essere sempre esposta in modo visibile. La presenza di cartelli non autorizzati o privi di numero identificativo non ha alcun valore legale e non giustifica sanzioni. Solo i segnali rilasciati dall’ente competente producono effetti vincolanti.

Divieto di sosta temporaneo

Il divieto di sosta temporaneo è tra i più frequenti e spesso causa di contestazioni. Si tratta di un provvedimento adottato per esigenze occasionali, come lavori stradali, manifestazioni pubbliche o operazioni di pulizia. Affinché sia valido, deve essere disposto da un dirigente o funzionario comunale e segnalato con adeguato anticipo, almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore, tramite cartelli visibili e stabili.

Se un veicolo è parcheggiato prima dell’installazione del segnale, la multa è legittima solo se è dimostrato che l’automobilista ha avuto modo di essere informato del nuovo divieto.

Altri Articoli

Risposte

  1. Buongiorno avvocato. Mettiamo che in un vicolo cieco percorribile dal suo inizio alla fine per circa 400 mt non vi sia segnalato nulla al suo inizio ma che proprio alla fine del vicolo vi sia il cartello di sosta permessa solo con disco orario. Io oggi ho ricevuto una multa per aver parcheggiato senza esporre il disco orario. Potrei impugnare la multa visto che all' inizio del vicolo non ci sia nulla che indichi il bisogno di esporre il disco orario?
    Saluti

  2. Buongiorno,
    mi è arrivata a casa ieri, una multa per parcheggio in divieto di sosta (segnalato da un paletto con cartello) di 45gg fa.
    Il problema è che la macchina non era parcheggiata oltre il paletto, la punta della mia macchina era in linea perfetta con lo stesso.
    Ricordo questo fatto perchè avevo preso una multa simile sempre sotto al lavoro mesi prima, ma la macchina era più in la del cartello sosta vietata.
    Quella volta però mi avevano lasciato la multa sul vetro almeno.
    stavolta invece non mi hanno lasciato nulla.
    come posso contestarla ad un mese e mezzo di distanza e senza prove?
    se avessi avuto la multa sul vetro, avrei fatto la foto alla macchina il giorno stesso.
    sauti Cristiano

  3. Buonasera, ho lasciato l’auto in divieto di sosta (non di fermata) e al ritorno una zelante vigilessa aveva iniziato a fare qualche verbale nella stessa strada alle auto parcheggiate ma non era ancora arrivata alla mia auto. Salgo in macchina e, 20 metri più avanti, passando davanti alla vigilessa sono stato fermato. Mi ha chiesto i documenti dicendo che doveva farmi il verbale e, nonostante le mie perplessità, ha proceduto a verbalizzare.
    Al di là dello zelo, a mio avviso, irragionevole e fuori luogo della singola, è un comportamento legittimo?
    Mentre discutevamo un’auto ha preso il mio parcheggio, si è avvicinata a noi e la vigilessa le ha chiesto i documenti perché doveva multarla.

  4. Buongiorno, ho preso tre multe per aver commesso la stessa infrazione in tre giorni diversi 13/03-16/03-18-03 accesso ad area riservata ai mezzi pubblici, nello stesso tratto, Via Zarotto angolo via Chiedo se è possibile contestarle per le seguenti motivazioni:
    1. Le multe riguardano la stessa infrazione a distanza di pochi giorni nello stesso tratto;
    2. Il divieto d'accesso è presegnalato da Via Sidoli ma non da Via Zarotto nel tratto consentito;
    3. Su uno dei verbali è indicato il modello errato del veicolo ( targa corretta) .
    Da chi posso farmi seguire anche in privato?
    Grazie mille in anticipo

Pagina1 Pagina2 Pagina3

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *