Attestato di rischio L’attestato di rischio è un documento in cui è segnato il numero di incidenti denunciati dall’assicurato nei precedenti cinque anni. Inoltre, se parliamo di tariffa Bonus Malus, indica le classi di provenienza e assegnazione conferite dalle diverse assicurazioni. A garanzia di pari trattamento in caso di cambio di compagnia assicurativa, l’attestato di rischio indica inoltre la classe di conversione universale (CU), stabilita sulla base di parametri validi per tutte le compagnie assicurative. Come dicevamo, l’attestato di rischio ha validità quinquennale. Dopo questo periodo, la classe di merito in esso indicata non è più valida per siglare una nuova polizza assicurativa. Nel caso di auto aziendale, la classe di merito segnata sul documento non viene considerata valida per la stipula di una nuova polizza Rc Auto, perché l’auto è intestata a un’azienda e non a una persona fisica. Dal 2008, su provvedimento Isvap, dall’attestato di rischio sono stati tolti gli incidenti “con riserva”, quelli la cui responsabilità deve essere ancora definita. Sono rimaste solo due categorie: “sinistri con responsabilità principale”, pari almeno al 51% della colpa, e “sinistri con responsabilità paritaria”. Di questi ultimi è segnata anche la percentuale di responsabilità. Non scatta nessun malus fino a quando le singole responsabilità sommate non raggiungono il 51% nei cinque anni di validità del documento. Al momento della stipula della prima polizza assicurativa, la classe di merito che ci viene attribuita è la più onerosa, la numero 14. Stando alla Legge Bersani, è però possibile ereditare la classe di merito CU di un parente di primo grado convivente in modo stabile. Per esercitare tale diritto è sufficiente mostrare alla compagnia assicurativa l’attestato di rischio del famigliare, assieme a uno stato di famiglia che dimostri la convivenza. Quindi la Legge Bersani, pur lasciando campo a interpretazioni più restrittive, dovrebbe applicarsi anche per le coppie di fatto. La cosa migliore è, in ogni caso, parlare prima con il vostro assicuratore e, per ogni evenienza, rivolgervi a una associazione di consumatori.