La multa per eccesso di velocità è una delle sanzioni più comuni previste dal Codice della Strada ed è applicata quando un conducente supera i limiti stabiliti dalla legge. In Italia, questi limiti variano in base alla tipologia di strada e devono essere sempre rispettati.
È importante sottolineare che non tutte le multe sono legittime: errori nella notifica, mancanza di omologazione dell’autovelox o altri vizi formali possono renderle annullabili.
Multa per eccesso di velocità: limiti
I limiti di velocità in vigore in Italia sono determinati dal Codice della Strada e sono diversificati in base alle strade percorse:
- per i percorsi urbani il limite è di 50 km/h;
- per le strade urbane di scorrimento il limite è di 70 km/h;
- per le strade extraurbane secondarie il limite è di 90 km/h;
- per le strade extraurbane principali il limite è di 110 km/h;
- per l’autostrada il limite è di 130 km/h.
Detto questo occorre comunque fare ben attenzione alla segnaletica stradale, che potrebbe indicare limiti più stringenti. Basti pensare alle Zone 30 in aree urbane, in cui non si possono superare i 30 km/h.
Per rilevare la velocità di un veicolo vengono utilizzati gli autovelox o i tutor, cioè dispositivi che effettuano una misurazione media. In quest’ultimo caso, poiché i dispositivi possono avere un margine di errore, è prevista una certa tolleranza in base alla velocità.
- se la velocità rilevata è inferiore ai 100 km/h, vengono sottratti 5 km al valore finale;
- se la velocità supera i 100 km/h la tolleranza è del 5%.
In caso di verbale di multa, la velocità indicata tiene già conto di questa tolleranza.
Multa per eccesso di velocità: sanzioni e punti patente
Le sanzioni amministrative e la decurtazione dei punti dalla patente dipendono dall’entità dell’infrazione:
- se si supera il limite fino a 10 km/h, la multa va da 42 euro a 173 euro senza alcuna decurtazione di punti;
- se si supera il limite di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h, la multa va da 173 euro a 694 euro con la decurtazione di 3 punti;
- se si supera il limite di oltre 40 km/h e fino a 60 km/h, la multa va da 544 euro a 2.174 euro con la decurtazione di 6 punti e la sospensione della patente da uno a tre mesi;
- se si supera il limite di oltre 60 km/h, la multa va da 845 euro a 3.382 euro con la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente da sei a dodici mesi.
Nel caso di neopatentati la decurtazione punti può essere raddoppiata. Durante le ore notturne, cioè dalle 22:00 alle 07:00, la sanzione aumenta di un terzo.
Quando si può fare ricorso contro una multa per eccesso di velocità?
Innanzitutto, se viene notificata a casa una multa per eccesso di velocità questa può essere considerata nulla se non riporta il motivo per cui non è stato possibile contestare subito l’infrazione. A supporto di questo orientamento, la sentenza n. 18156/2017 della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di un automobilista contro le motivazioni fornite nella sanzione e ritenute troppo generiche.
La contestazione può essere rivolta al Prefetto o al Giudice di Pace:
- il ricorso al Prefetto è gratuito e va inviato entro 60 giorni dalla notifica; l’eventuale rigetto può comportare raddoppio della sanzione;
- il ricorso al Giudice di Pace deve essere presentato entro 30 giorni, richiede il contributo unificato e può essere efficace se si producono prove concrete (documentazione sull’omologazione, taratura, caratterizzazione tecnica dell’apparecchio).
Se poi la multa è stata fatta a seguito di controllo automatizzato con autovelox, i motivi per fare ricorso sono diversi e vanno ricercati in:
- caratteristiche tecniche degli apparecchi utilizzati per la misurazione della velocità;
- taratura degli apparecchi;
- visibilità e segnalazione in anticipo degli autovelox
- termini di notifica della sanzione.
Un elemento centrale nei ricorsi riguarda l’omologazione dell’autovelox: secondo recenti sentenze della Corte di Cassazione, tra cui la sentenza n. 1322 del 2025, per la validità della multa non basta che il dispositivo sia approvato o tarato, ma è necessaria l’omologazione ministeriale, ossia un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che certifichi la conformità dell’apparecchio. In assenza di questa documentazione la sanzione è considerata illegittima.
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