La targa prova è uno strumento previsto dal Codice della Strada per consentire la circolazione temporanea di veicoli non immatricolati in circostanze prestabilite. La sua funzione è garantire che le attività tecniche o commerciali che richiedono l’uso su strada di un mezzo privo di targa ordinaria avvengano in un quadro regolamentato, tracciabile e assicurato.
L’autorizzazione consente la circolazione soltanto in presenza delle condizioni previste e solo se il mezzo è utilizzato per finalità legittime.
Il rilascio della targa prova avviene tramite la Motorizzazione Civile, che verifica la natura dell’attività e la presenza dei requisiti necessari. L’autorizzazione ha validità annuale e permette la circolazione su tutto il territorio nazionale, oltre che nei Paesi che riconoscono questo tipo di contrassegno temporaneo.
Il documento deve sempre accompagnare la targa fisica durante l’utilizzo, poiché dimostra che il mezzo può circolare pur non essendo immatricolato. La targa rimane associata al soggetto autorizzato e non al singolo veicolo, caratteristica che la distingue dalle targhe ordinarie.
Quando si può circolare con la targa prova?
La circolazione con targa prova è consentita solo quando il veicolo non immatricolato deve essere utilizzato per attività tecniche o commerciali che richiedono lo spostamento su strada. Le situazioni ammesse includono:
- allestimento;
- operazioni di collaudo;
- prove tecniche sperimentali;
- dimostrazioni legate alla vendita;
- spostamenti tra sedi aziendali.
La targa di prova ha un aspetto comune a tutti i veicoli:
- fondo bianco;
- composta da due caratteri alfanumerici, la lettera “P” e altri cinque caratteri alfanumerici.
Il contrassegno viene applicato sul retro del mezzo e deve essere accompagnato dall’autorizzazione cartacea, che indica validità, intestatario e limiti d’uso. La circolazione non è consentita se il documento non è presente a bordo, poiché la sola targa non è sufficiente a dimostrare la legittimità dello spostamento.
L’articolo 98 del Codice della Strada stabilisce che se si utilizza la targa di prova in modo improprio o se si circola senza che sia presente il titolare della targa di prova si è soggetti a una multa che va da 87 e 344 euro.
Se queste violazioni vengono ripetute per tre volte, la multa va da 173 a 694 euro. Alla sanzione pecuniaria si aggiunge quella accessoria della confisca del veicolo.
Chi può girare con la targa prova?
Oltre alle restrizioni riguardanti gli scopi per cui si circola su strada con un veicolo non immatricolato e dotato di targa di prova, esistono dei vincoli legati ai soggetti che possono utilizzare questo strumento.
L’uso della targa prova è riservato a soggetti professionali che operano nel settore della costruzione, riparazione, trasformazione, vendita o trasporto di veicoli non immatricolati.
La richiesta della targa di prova può essere fatta soltanto da:
- aziende costruttrici di veicoli, pneumatici e carrozzerie, e i loro rappresentanti;
- aziende di trasporti di veicoli non immatricolati, con un vincolo sulla lunghezza dei viaggi, che devono stare sotto i 100km;
- concessionari e agenti di vendita;
- officine meccaniche di riparazione e trasformazione;
- università ed enti che fanno ricerca e sperimentazione in ambito automobilistico.
Dunque un privato cittadino non ha il diritto di farne richiesta.
La richiesta deve essere fatta alla Motorizzazione Civile, attraverso i seguenti passaggi:
- ottenere l’attestazione di iscrizione al Registro delle Imprese dell’azienda che richiede la targa, oppure presentare relativa autocertificazione;
- pagare 60,57 euro attraverso i bollettini forniti dalla Motorizzazione o dall’ACI;
- compilare la domanda con il modello TT2119 e presentarla alla Motorizzazione della provincia in cui si trova l’azienda.
La targa così ottenuta è valida per un anno sull’intero territorio italiano, ma anche in Austria, Germania, Svizzera e San Marino.
Esiste la possibilità di rivolgersi a un’agenzia di pratiche auto che, tuttavia, prevede un compenso ulteriore da sommare all’importo da corrispondere per effettuare la richiesta.
Cosa copre l’assicurazione della targa prova?
I veicoli dotati di targa di prova possono circolare su strada e questo comporta la possibilità di esporsi al rischio di causare o essere coinvolti in un incidente. Dunque si rende necessaria la sottoscrizione di un’assicurazione auto per la responsabilità civile.
L’obbligo di RC auto per veicoli con targa prova, è previsto dall’art. 122 del Codice delle Assicurazioni.
L’assicurazione deve essere stipulata dal soggetto in possesso di autorizzazione per la targa prova, dunque:
- non è in capo al proprietario del veicolo;
- segue la targa e non il mezzo su cui è apposta.
I veicoli già immatricolati devono essere dotati di una polizza RC auto propria, a copertura dei possibili danni causati anche nel caso di guida per prove tecniche, collaudo o spostamento per vendita.
Quanto costa l’assicurazione per la targa prova?
Il costo dell’assicurazione per la targa prova dipende dalla regione in cui risiede il soggetto titolare del contrassegno.
La forma più diffusa è la polizza annuale, scelta dalla maggior parte delle aziende che operano nel settore della riparazione, della vendita e della trasformazione dei veicoli. La tariffa viene definita dalla compagnia in funzione del profilo di rischio e del volume dell’attività dell’azienda.
Alcune imprese scelgono soluzioni temporanee, come polizze mensili o giornaliere, quando le necessità operative sono limitate o stagionali.
Le aziende che gestiscono parchi veicoli numerosi possono invece optare per contratti su misura che consentono di integrare l’uso della targa prova all’interno di polizze di flotta. In ogni caso, la copertura deve garantire la responsabilità civile e rispettare le condizioni previste dal Codice delle Assicurazioni.