Anche nel 2025 la disciplina relativa alla prescrizione del bollo auto in Italia continua a basarsi sul termine triennale previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 953/1982 e successive modifiche.

Questo termine indica il periodo entro il quale l’ente competente, ovvero la Regione o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, può richiedere il pagamento del tributo. Decorso tale periodo senza notifiche valide di atti interruttivi, il credito fiscale si estingue in modo definitivo.
La prescrizione del bollo auto decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo doveva essere versato e termina il 31 dicembre del terzo anno. Se, ad esempio, il bollo era dovuto nel 2022, il termine prescrizionale parte dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2025. Qualsiasi richiesta di pagamento successiva a questa data, in assenza di atti formali notificati nei termini, è illegittima e può essere contestata.
La Cassazione, con numerose pronunce, ha ribadito che né l’iscrizione a ruolo né la notifica tardiva di una cartella possono prolungare il termine di prescrizione, che rimane fisso a tre anni.
Atti interruttivi che sospendono la prescrizione
La notifica di atti formali da parte dell’amministrazione costituisce atto interruttivo e azzera il conteggio del termine prescrizionale. Fanno parte di questa categoria:
- l’avviso di accertamento per il bollo;
- i solleciti formali di pagamento;
- la cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento;
- l’intimazione di fermo amministrativo o pignoramento.
In presenza di uno di questi atti, il conteggio dei tre anni ricomincia dal giorno successivo alla data di notifica.
Conseguenze per il contribuente e procedure di tutela
Le conseguenze della prescrizione sono rilevanti per il contribuente perché non è più tenuto a pagare un tributo ormai estinto.
Nel caso in cui riceva una cartella di pagamento o un sollecito per un bollo prescritto, ha diritto di contestare la richiesta. Le modalità di difesa comprendono la presentazione di un’istanza in autotutela all’ente emittente, con richiesta di annullamento del debito, oppure il ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
È fondamentale conservare tutta la documentazione relativa alle notifiche ricevute, in quanto l’onere della prova della prescrizione ricade sul contribuente.
Per comprendere meglio l’applicazione pratica di questi principi, si può considerare il caso di un bollo dovuto per l’anno 2022: in questo scenario, il termine di prescrizione decorre dal 1° gennaio 2023 e scade il 31 dicembre 2025. Se entro questa data non vengono notificati avvisi di accertamento o cartelle, qualsiasi richiesta successiva può essere contestata in quanto illegittima.
Un’altra situazione riguarda l’interruzione del termine prescrizionale a seguito della notifica di un atto: ad esempio, per un bollo 2022, se un avviso di accertamento viene notificato nel giugno 2024, il termine triennale riparte da quella data e l’ente ha tempo fino a giugno 2027 per trasmettere la cartella esattoriale.
Diverso è il caso in cui venga iscritta a ruolo una tassa automobilistica senza che il contribuente riceva alcuna notifica formale dell’avviso o della cartella: in questo caso la prescrizione non viene interrotta e, una volta decorso il termine di tre anni, il debito si estingue.
La Corte di Cassazione ha ribadito in più occasioni che la prescrizione può essere eccepita anche dopo che la cartella è stata notificata e, in presenza di termini scaduti, il contribuente ha diritto all’annullamento del debito.
Accertamento esecutivo
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo sul federalismo fiscale, approvato il 9 maggio 2025, è stato introdotto l’accertamento esecutivo anche per il bollo auto.
Questa nuova procedura consente agli enti creditori di procedere all’esecuzione forzata senza dover iscrivere prima il credito a ruolo, così da ridurre i tempi di riscossione e semplificare il processo amministrativo.
Tuttavia, questa novità non modifica in alcun modo il termine di prescrizione triennale previsto dalla legge: anche con l’accertamento esecutivo, la pretesa fiscale si estingue se non vengono notificati atti interruttivi entro i tre anni dalla scadenza originaria.
Ciò significa che, nonostante l’accelerazione delle procedure, il contribuente mantiene invariato il proprio diritto di far valere la prescrizione contro pretese tardive o illegittime.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione
La Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20425 ha stabilito che i termini di prescrizione delle cartelle esattoriali sono diversi in base al tipo di tributo richiesto.
Nel caso del bollo auto, trattandosi di un atto amministrativo, le cartelle esattoriali si prescrivono dopo tre anni dalla notifica. Per multe, contributi INPS e INAIL, IMU, TARI e TASI il termine di prescrizione è di cinque anni e solo nel caso di debiti IVA e IRPEF i termini di prescrizione salgono a dieci anni.
Come verificare la propria posizione
Per i contribuenti che nel 2025 sospettano di avere in sospeso richieste di pagamento relative a bolli auto ormai prescritti, è fondamentale verificare con attenzione.
La prima azione utile consiste nel richiedere un estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o, in alternativa, alla Regione competente, in quanto questi documenti riportano tutte le eventuali iscrizioni a ruolo e consentono di controllare se vi siano pendenze ancora attive.
Ottenuto l’estratto, è importante analizzare con attenzione le date di notifica degli atti ricevuti, come avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali o cartelle esattoriali, poiché solo le notifiche valide e tempestive possono interrompere il termine di prescrizione.
Il contribuente deve quindi verificare la corretta decorrenza del termine triennale previsto dalla normativa, accertandosi che non siano stati notificati atti interruttivi entro tale periodo.
Se dal controllo emerge che il debito è prescritto, si può procedere con una richiesta formale di annullamento tramite istanza di autotutela, indirizzata all’ente impositore, oppure, qualora l’istanza non venga accolta, con un ricorso tributario da presentare entro i termini previsti dalla legge.
Interessante che il governo in carica ...eserciti e costruisca leggi vessatorie per i cittadini anche retroattive...mentre per tagliare i vitalizi siamo nell'insabiatura del senato ...e la retroattività sui vitalizi nessuno ha mai preso in considerazione di applicare la regola che 5 governi non sono stati eletti dai cittadini...conseguentemente io cittadino che sono il tuo datore di lavoro in un certo qual senso...a tè politico avrei il diritto di avere indietro tutti i denari percepiti in questi anni ...visto che non sono io che ti ho legittimato a sedere su di una poltrona in parlamento...!!!! Meditate italiani stiamo pagando gente che non abbiamo assunto....!!!!
Ma vogliamo metterci in testa ora e per sempre dell'immanenza del mantra della P.A. : " ...CI SERVONO I SOLDI ! " per le liquidazioni, le pensioni, i vitalizi e gli stipendi dei ...non contrattualizzati, espressioni dei poteri legislativo, esecutivo e giurisdizionale, a qualsiasi livello.